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Reach e 1 giugno 2015

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ursamaior
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Vi ringrazio molto tutti quanti, mi siete di grande aiuto.
Complico un poco la faccenda (e mi avvicino al mio caso reale).
Il distributore europeo (che mi avete spiegato essere nel suo pieno diritto di distribuire la roba che era a scaffale il 1° giugno 2015) rifornisce il distributore italiano.
1) cosa accade se il distributore italiano a questo punto rivende il prodotto agli utilizzatori finali (il mio dubbio deriva dal fatto che il prodotto non si può considerare "a scaffale" del distributore italiano al 1° giugno 2015)? Si configura per lui "immissione sul mercato"?
2) nel caso in cui il caso di cui al punto precedente non si configuri come "nuova immissione sul mercato", come fa il distributore italiano ad assicurarsi che in effetti i prodotti che gli stanno arrivando con vecchia label e sds erano a scaffale del distributore europeo entro il 1° giugno 2015? Esiste una comunicazione ufficiale, una magicabula, un sacchetto di polvere puffa che si deve usare in questi casi?
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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Penelope
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Iscritto il: 26 set 2011 11:51

ursamaior ha scritto: 1) cosa accade se il distributore italiano a questo punto rivende il prodotto agli utilizzatori finali (il mio dubbio deriva dal fatto che il prodotto non si può considerare "a scaffale" del distributore italiano al 1° giugno 2015)? Si configura per lui "immissione sul mercato"?
2) nel caso in cui il caso di cui al punto precedente non si configuri come "nuova immissione sul mercato", come fa il distributore italiano ad assicurarsi che in effetti i prodotti che gli stanno arrivando con vecchia label e sds erano a scaffale del distributore europeo entro il 1° giugno 2015? Esiste una comunicazione ufficiale, una magicabula, un sacchetto di polvere puffa che si deve usare in questi casi?
Secondo la definizione di "distributore" di cui all'art.3, punto 14) del REACH non c'è differenza fra distributore italiano o di un qualunque altro stato membro dell'UE (o SSE): ogni persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza/miscela ai fini della sua vendita a terzi.

Si può verificare lo stesso caso descritto da Ursa anche tra due distributori italiani.
La sostanza/miscela si considera a scaffale purché non sia nel magazzino del fabbricante/formulatore (ovviamente stabilti nella Comunità).
Il distributore dovrebbe conoscere il ruolo secondo il REACH del suo fornitore: se il suo fornitore è un distributore (italiano o europeo che sia) vale la deroga dei due anni; se invece è un formulatore, visto che stiamo parlando di miscele) dopo il 1° giugno l'etichetta e la SDS devono essere nuove.

La deroga ha la funzione di smaltire le scorte. I fabbricanti/formulatori ormai hanno le nuove etichette che possono apporre sulle confezioni che hanno nel loro magazzino. Il destinatario della miscela (distributore o utilizzatore a valle), se proprio vuole essere sicuro  può al massimo farsi mettere per iscritto il ruolo ricoperto dal suo fornitore.

Io l'ho capita così, ma in questo campo non si è mai sicuri di niente....
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SIC1945
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Iscritto il: 21 giu 2009 10:21
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Concordo con Penelope, soprattutto per l'ultima riga.
Ma consoliamoci: l'Helpdesk Nazionale CLP, gestito dall'ISS, oggi, 11 giugno, ha già un aggiornamento di domani 12!
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