Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
antincendio per parcheggio condominiale e altri adempimenti.
rigorosamente TT
Per me invece il differenziale non vince
perchè?
perchè è un dispositivo passivo salvo quando realmente occorre intervenga e quindi esite il rischio che faccia cilecca (molto frequente assicuro)
Il famoso test è solo una prova meccanica utile e necessaria per "pulire" l'ossido che spesso si forma
Alcuni elettricisti seri alla fine dell'installazione, consegnano una sorta di registro delle verifiche periodiche in cui la verifica strumentale del differenziale è indicata in 2/3 anni
Anche nel settore medicale la frequenza di controllo strumentale è bassa (anche inferiore all'anno)
secondo me la vera soluzione, come indicato anche nelle guide CEI, è la coordinazione dei due sistemi : terra + differenziale
affidereste la vostra sicurezza ad un sistema non ridondante? forse no
raddoppiare il numero di differenziali? potrebbe essere una soluzione (ridicola...)
inoltre, non avendo la terra, dove va a finire la massa (GND) dei dispositivi non di classe II? flotta? ci basiamo solo sulla messa a terra della cabina ENEL (peraltro spessissimo efficace oltre ogni dubbio)?
io la terra la farei mettere e punto! vista la coordinazione, basta anche un valore non bassissimo che ottieni con piastre, corde etc, più manegevoli dei mitici picchetti (ps le strutture tipo "gabbie" del cemento armato sono un mito in tale senso)
Ma soprattutto imporrei i controlli dei differenziali sempre e dovunque
Per me invece il differenziale non vince
perchè?
perchè è un dispositivo passivo salvo quando realmente occorre intervenga e quindi esite il rischio che faccia cilecca (molto frequente assicuro)
Il famoso test è solo una prova meccanica utile e necessaria per "pulire" l'ossido che spesso si forma
Alcuni elettricisti seri alla fine dell'installazione, consegnano una sorta di registro delle verifiche periodiche in cui la verifica strumentale del differenziale è indicata in 2/3 anni
Anche nel settore medicale la frequenza di controllo strumentale è bassa (anche inferiore all'anno)
secondo me la vera soluzione, come indicato anche nelle guide CEI, è la coordinazione dei due sistemi : terra + differenziale
affidereste la vostra sicurezza ad un sistema non ridondante? forse no
raddoppiare il numero di differenziali? potrebbe essere una soluzione (ridicola...)
inoltre, non avendo la terra, dove va a finire la massa (GND) dei dispositivi non di classe II? flotta? ci basiamo solo sulla messa a terra della cabina ENEL (peraltro spessissimo efficace oltre ogni dubbio)?
io la terra la farei mettere e punto! vista la coordinazione, basta anche un valore non bassissimo che ottieni con piastre, corde etc, più manegevoli dei mitici picchetti (ps le strutture tipo "gabbie" del cemento armato sono un mito in tale senso)
Ma soprattutto imporrei i controlli dei differenziali sempre e dovunque
dues es meglio che unos... ma se potessi scegliere in un impianto senza terra il differenziale va benone... la terra la fa l'utente! (scusa, non scherzo!)
la cultura del dono e il gioco della reputazione costituiscono il modo ottimale a livello globale per cooperare verso la produzione (e la verifica!) di lavoro creativo di alta qualità - E. S. Raymond
Facciamo due chiacchiere
Gli USA non hanno il differenziale ma la terra locale e loro hanno una tensione domestica pari a metà della nostra (ergo corrente doppia)
Non è un sistema che mi piace, premetto, ma io non voglio essere attraversato da corrente mai : voglio poter usare il sano principio del partitore di corrente che mi garantisce che sempre, la corrente maggiore attraverserà il miglior conduttore
Tuttavia sono il primo a dire che, volendo applicare tale metodo (solo terra), saremmo costretti ad una progettazione assai spinta in tale senso, costringendo anche a scavare dove non si può scavare
Perdonatemi, ma io sono un amante dell'elettrotecnica e pur ammettendo la sicura efficacia dei differenziali, tanto per non sbagliarmi, a casa mia ho fatto una terra seria.
credo tuttavia che siamo sempre e comunque d'accordo che 2 è meglio di 1 in questo caso
Gli USA non hanno il differenziale ma la terra locale e loro hanno una tensione domestica pari a metà della nostra (ergo corrente doppia)
Non è un sistema che mi piace, premetto, ma io non voglio essere attraversato da corrente mai : voglio poter usare il sano principio del partitore di corrente che mi garantisce che sempre, la corrente maggiore attraverserà il miglior conduttore
Tuttavia sono il primo a dire che, volendo applicare tale metodo (solo terra), saremmo costretti ad una progettazione assai spinta in tale senso, costringendo anche a scavare dove non si può scavare
Perdonatemi, ma io sono un amante dell'elettrotecnica e pur ammettendo la sicura efficacia dei differenziali, tanto per non sbagliarmi, a casa mia ho fatto una terra seria.
credo tuttavia che siamo sempre e comunque d'accordo che 2 è meglio di 1 in questo caso
fammi trovare la dimostrazione (che non è campata in aria ed elettrotecnicamente aposto) e te la posto di persona
mandi
mandi
la cultura del dono e il gioco della reputazione costituiscono il modo ottimale a livello globale per cooperare verso la produzione (e la verifica!) di lavoro creativo di alta qualità - E. S. Raymond
Premetto che non ho letto in modo approfondito i vostri ultimi interventi volevo segnlarvi questa sentenza che parla della condanna di un amministratore di condominio per assenza del differenziale.
Potrebbe centrare poco con quanto avete detto nei precedenti messaggi ma ho voluto riportarla perchè magari può dare ulteriori spunti di discussione.
Salve,
Rungaldier Franz
Assenza del differenziale: condannato amministratore di condominio
Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 11504 dell'11 marzo 2004
La Corte di Cassazione affronta in tale sentenza il problema relativo all'applicabilità delle norme di prevenzione degli infortuni (D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626) ai portieri di immobili privati.
Nel caso in esame l'amministratore di un condominio aveva incaricato il custode di un fabbricato di effettuare alcuni lavori di saldatura presso una recinzione metallica perimetrale dello stabile condominiale con impiego di una saldatrice collegata ad un quadro elettrico ubicato nel locale di custodia. Nell'utilizzo della saldatrice il custode rimaneva folgorato a seguito di un difetto di isolamento dell'apparecchiatura ed a causa di una carenza di protezione sull'impianto elettrico di alimentazione.
L'amministratore del condominio veniva condannato in prima istanza, congiuntamente al costruttore della saldatrice, per omicidio colposo "in relazione alla normativa antinfortunistica di cui al D.P.R. n. 547/1955" ed inoltre con riguardo ai seguenti profili di colpa: "mancata informazione in favore del lavoratore dei rischi connessi con la esposizione alla attività di saldatura; mancata predisposizione nell'impianto elettrico dell'edificio di un collegamento di terra con la saldatrice nonché omessa installazione di un interruttore differenziale (c.d. salvavita); omessa fornitura al lavoratore dei prescritti mezzi di protezione personale; installazione e mantenimento dell'impianto elettrico in cattivo stato di efficienza".
L'amministratore del condominio ha sostenuto in sua difesa che il custode ha operato in una posizione di lavoratore autonomo. I giudici di merito, invece, hanno individuato nella prestazione del portiere una attività fatta per conto della proprietà dello stabile e con modalità scelte dall'amministratore, peraltro all'interno del luogo di lavoro e nel corso dello stesso orario di lavoro, ed hanno precisato che comunque "una configurazione giuridica del rapporto tra l'amministratore ed il custode sub specie di prestazioni da parte di lavoratore autonomo non avrebbe mutato la situazione e le connesse conseguenze, stante la permanenza del dovere di rispetto degli obblighi di sicurezza per il compimento dell'opera all'interno dell'ordinario luogo di lavoro"
Nel confermare la condanna la Sez. IV della Corte di Cassazione ha ritenuto "priva di riscontro logico e giuridico la tesi (difensiva) che ripropone la natura del rapporto lavorativo istauratosi tra la vittima e l'amministratore (lavoro subordinato o lavoro autonomo), essendo state tratteggiate con esauriente motivazione, nella impugnata sentenza, le ragioni che hanno indotto in favore dell'identificazione del contratto di lavoro subordinato (ambito lavorativo, corresponsione del salario, fornitura degli attrezzi lavorativi), non essendosi peraltro trascurato di argomentare anche in ordine alla colpa dell'amministratore, ove si versasse nell'alternativa ipotesi del rapporto di lavoro autonomo".
Potrebbe centrare poco con quanto avete detto nei precedenti messaggi ma ho voluto riportarla perchè magari può dare ulteriori spunti di discussione.
Salve,
Rungaldier Franz
Assenza del differenziale: condannato amministratore di condominio
Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 11504 dell'11 marzo 2004
La Corte di Cassazione affronta in tale sentenza il problema relativo all'applicabilità delle norme di prevenzione degli infortuni (D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626) ai portieri di immobili privati.
Nel caso in esame l'amministratore di un condominio aveva incaricato il custode di un fabbricato di effettuare alcuni lavori di saldatura presso una recinzione metallica perimetrale dello stabile condominiale con impiego di una saldatrice collegata ad un quadro elettrico ubicato nel locale di custodia. Nell'utilizzo della saldatrice il custode rimaneva folgorato a seguito di un difetto di isolamento dell'apparecchiatura ed a causa di una carenza di protezione sull'impianto elettrico di alimentazione.
L'amministratore del condominio veniva condannato in prima istanza, congiuntamente al costruttore della saldatrice, per omicidio colposo "in relazione alla normativa antinfortunistica di cui al D.P.R. n. 547/1955" ed inoltre con riguardo ai seguenti profili di colpa: "mancata informazione in favore del lavoratore dei rischi connessi con la esposizione alla attività di saldatura; mancata predisposizione nell'impianto elettrico dell'edificio di un collegamento di terra con la saldatrice nonché omessa installazione di un interruttore differenziale (c.d. salvavita); omessa fornitura al lavoratore dei prescritti mezzi di protezione personale; installazione e mantenimento dell'impianto elettrico in cattivo stato di efficienza".
L'amministratore del condominio ha sostenuto in sua difesa che il custode ha operato in una posizione di lavoratore autonomo. I giudici di merito, invece, hanno individuato nella prestazione del portiere una attività fatta per conto della proprietà dello stabile e con modalità scelte dall'amministratore, peraltro all'interno del luogo di lavoro e nel corso dello stesso orario di lavoro, ed hanno precisato che comunque "una configurazione giuridica del rapporto tra l'amministratore ed il custode sub specie di prestazioni da parte di lavoratore autonomo non avrebbe mutato la situazione e le connesse conseguenze, stante la permanenza del dovere di rispetto degli obblighi di sicurezza per il compimento dell'opera all'interno dell'ordinario luogo di lavoro"
Nel confermare la condanna la Sez. IV della Corte di Cassazione ha ritenuto "priva di riscontro logico e giuridico la tesi (difensiva) che ripropone la natura del rapporto lavorativo istauratosi tra la vittima e l'amministratore (lavoro subordinato o lavoro autonomo), essendo state tratteggiate con esauriente motivazione, nella impugnata sentenza, le ragioni che hanno indotto in favore dell'identificazione del contratto di lavoro subordinato (ambito lavorativo, corresponsione del salario, fornitura degli attrezzi lavorativi), non essendosi peraltro trascurato di argomentare anche in ordine alla colpa dell'amministratore, ove si versasse nell'alternativa ipotesi del rapporto di lavoro autonomo".