Ha ragione Manfro.
Per questi qui ci vuole il Gabibbo.
Almeno quest'associazione datoriale si è avvalsa di un'azienda specializzata.
Sapeste quante associazioni datoriali hanno fatto organizzare e gestire i corsi da commercialisti!
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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corsi per formazione rspp
Se ho capito bene allora ripropongo un quesito che avevo espresso in maniera non chiara; se una società privata ha effettuato corsi RSPP per DL di 16 ore nel 2000 può la stessa riproporsi per l'aggiornamento quinquennale (quando finalmente licenzieranno il decreto) agli stessi DL nel 2005 ?
Beh, caro fabrizio, se e quando ci faranno la grazia di dirci cosa intendevano dire con il D.Lgs 195, a maggior ragione speriamo ci esplicitino cosa può fare chi, e con che modalità. Ritengo quindi che, per ora, non sia possibile a nessuno rispondere alla tua domanda per il semplice fatto che stiamo parlando di "supposizioni". In linea di massima, allo stato odierno, così com'è adesso la situazione normativa, non ravviso elementi assoluti di impossibilità. Ciò, ribadisco, non esclude che ce ne possano essere localmente (bella genialata, la deregulation, eh?) o che ce ne possano essere un domani erga omnes.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Dolcissima Nofer, lo stesso quesito proposto ad ASL, rimarcando il fatto che siamo nel campo delle ipotesi, , ha ricevuto la stessa risposta.
Secondo me finisce che l'art. 10 (fatto salvo) vedrà ancora scietà private che possono effettuare ANCHE il "ripassino" quinquennale. Saluti.
Secondo me finisce che l'art. 10 (fatto salvo) vedrà ancora scietà private che possono effettuare ANCHE il "ripassino" quinquennale. Saluti.
- weareblind
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Grazie anticipati a chi commenterà.
Caso pratico: RSPP attualmente in carica, nominato in data 20/01/1997 con invio agli enti, dipendente della azienda (officina meccanica 14 addetti), col solo diploma di scuola media.
Il D.Lgs 195/2003 dice:
Art.3
1. Possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attivita' medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
OK per i 6 mesi, ma non per il corso. Tuttavia il comma 2 dice:
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanita' in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997
Ora, nel mio caso posso avere due scenari:
1) siccome i corsi ex D.Lgs 195/2003 non sono ancora stati emanati, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 1 attendo la loro emanazione e poi li seguo, nel frattempo continuo a fare il RSPP;
2) ai sensi del comma 2, siccome i corsi non sono stati emanati possono essere RSPP solo persone con diploma superiore + corso ex DM 16/01/1997.
Che dite? Altre ipotesi? Cambio lavoro?
Grazie, weareblind
Caso pratico: RSPP attualmente in carica, nominato in data 20/01/1997 con invio agli enti, dipendente della azienda (officina meccanica 14 addetti), col solo diploma di scuola media.
Il D.Lgs 195/2003 dice:
Art.3
1. Possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attivita' medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
OK per i 6 mesi, ma non per il corso. Tuttavia il comma 2 dice:
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanita' in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997
Ora, nel mio caso posso avere due scenari:
1) siccome i corsi ex D.Lgs 195/2003 non sono ancora stati emanati, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 1 attendo la loro emanazione e poi li seguo, nel frattempo continuo a fare il RSPP;
2) ai sensi del comma 2, siccome i corsi non sono stati emanati possono essere RSPP solo persone con diploma superiore + corso ex DM 16/01/1997.
Che dite? Altre ipotesi? Cambio lavoro?
Grazie, weareblind
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ho anche io per le mani un caso analogo, e francamente nemmeno se facessero corsi da 1200 (scritto proprio milleduecento) ore secondo me quello può fare il RSPP, oltre tutto di un'azienda con oltre 60 dipendenti, con numerosi e non facili cantieri esterni.
Io dico che non lo può fare. Per coerenza con le discussioni che sto facendo da un anno, ormai.
però,
CIRCOLARE 3 dicembre 2003, n. 39 - Decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195. Chiarimenti interpretativi - che sta http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... 120339.htm , ovviamente
Quindi, ho torto; ma non lo dirò al DdL del RSPP 'glionazzo, perchè uno così è solo pericoloso per sé e per i colleghi. E non lo dirò coscientemente in pienissima malafede, OK, ma a fin di bene. Qualche millennio di purgatorio in più o in meno non potrà farmi che bene!
Nofer
Io dico che non lo può fare. Per coerenza con le discussioni che sto facendo da un anno, ormai.
però,
ed anche e soprattutto (purtroppo)Il decreto legislativo n.195/03, con l'inserimento del nuovo articolo 8-bis nell'ambito del d.lgs. n. 626/94, ai fini dell'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno, ha previsto il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore nonché dell'attestato del superamento di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi. Il medesimo provvedimento ha previsto altresì l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.
e indovina cosa ho appena citato? Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiIn relazione alla disposizione di cui all'art.3, comma 1, del decreto legislativo n.195/03, la cui finalità è quella di consentire lo svolgimento dell'attività di addetto o responsabile per coloro che, pur non in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto per almeno sei mesi le predette funzioni, si precisa che non è sufficiente che tali funzioni siano state svolte per almeno un semestre antecedentemente al 13 agosto 2003, data di entrata in vigore del decreto legislativo, ma è necessario che. alla medesima data, tali funzioni fossero ancora in corso di svolgimento. Tale requisito sarà dimostrato dagli atti aziendali quali ad esempio, formale nomina, comunicazione ex art.8, comma 11, del d.Lgs.626/94, indicazione della funzione svolta nel documento di valutazione dei rischi, contratto, lettera di incarico, o tramite ogni altra documentazione atta a dimostrare il periodo di attività richiesta.
Al riguardo, si evidenzia altresì che il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.195, termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, appena citato, sono tenuti a frequentare i corsi di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del d.lgs. n.626/94, deve essere rispettato nell'ipotesi in cui i corsi siano stati effettivamente attivati. Pertanto, qualora entro il predetto anno non si sia ancora provveduto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano all'individuazione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi e, conseguentemente, all'attivazione degli stessi, i soggetti interessati potranno frequentare i corsi non appena vengano attivati.
CIRCOLARE 3 dicembre 2003, n. 39 - Decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195. Chiarimenti interpretativi - che sta http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... 120339.htm , ovviamente
Quindi, ho torto; ma non lo dirò al DdL del RSPP 'glionazzo, perchè uno così è solo pericoloso per sé e per i colleghi. E non lo dirò coscientemente in pienissima malafede, OK, ma a fin di bene. Qualche millennio di purgatorio in più o in meno non potrà farmi che bene!
Nofer
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Io sono più fortunato, il RSPP è figlia del titolare, ed entrambi vogliono essere a posto, ovvero sono recettivi.
Pensa che mi hanno fatto tenere 2 ore di corso a tutti i dipendenti, per illustrare le caratteristiche della legislazione di settore, diritti e doveri, ex art.21 D.Lgs 626/1994.
Pensa che mi hanno fatto tenere 2 ore di corso a tutti i dipendenti, per illustrare le caratteristiche della legislazione di settore, diritti e doveri, ex art.21 D.Lgs 626/1994.
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Dalla rete.
ESPRESSO DALL'ASSESSORATO ALLA SANITÀ E SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE PUGLIA UN PARERE SUI CORSI DI FORMAZIONE EX D. LGS. 195/03 PER RSPP E ASPP AVVIATI PRIMA CHE SIANO INDICATI DALLA CONFERENZA STATO-REGIONI GLI INDIRIZZI ED I REQUISITI MINIMI .
Su una richiesta formulata dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Bari l'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia ha espresso in data 3 febbraio 2005 un proprio parere in merito alla possibilità di avviare dei corsi di formazione per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione previsti dal D. Lgs. n. 195/03.
In particolare tale Assessorato, nel rammentare che il D. Lgs. n. 195 del 23 giugno 2003 ha apportato delle significative modifiche all'art. 8 del decreto legislativo n. 626/94 con riferimento ai requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, ha precisato che l'art. 2 c. 2 del citato decreto prevede che costoro, oltre al titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore, debbano essere in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione i cui "indirizzi e requisiti minimi" devono essere individuati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome.
Lo stesso Assessorato così prosegue: "Tali indirizzi e requisiti ad oggi non sono stati ancora emanati, per cui a parere di questo Assessorato non è possibile l'avvio di corsi di formazione che rilascino attestazioni con riferimento all'art. 2 c. 2 del dlgs n. 195/03, mancando il presupposto giuridico di riferimento".
ESPRESSO DALL'ASSESSORATO ALLA SANITÀ E SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE PUGLIA UN PARERE SUI CORSI DI FORMAZIONE EX D. LGS. 195/03 PER RSPP E ASPP AVVIATI PRIMA CHE SIANO INDICATI DALLA CONFERENZA STATO-REGIONI GLI INDIRIZZI ED I REQUISITI MINIMI .
Su una richiesta formulata dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Bari l'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia ha espresso in data 3 febbraio 2005 un proprio parere in merito alla possibilità di avviare dei corsi di formazione per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione previsti dal D. Lgs. n. 195/03.
In particolare tale Assessorato, nel rammentare che il D. Lgs. n. 195 del 23 giugno 2003 ha apportato delle significative modifiche all'art. 8 del decreto legislativo n. 626/94 con riferimento ai requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, ha precisato che l'art. 2 c. 2 del citato decreto prevede che costoro, oltre al titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore, debbano essere in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione i cui "indirizzi e requisiti minimi" devono essere individuati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome.
Lo stesso Assessorato così prosegue: "Tali indirizzi e requisiti ad oggi non sono stati ancora emanati, per cui a parere di questo Assessorato non è possibile l'avvio di corsi di formazione che rilascino attestazioni con riferimento all'art. 2 c. 2 del dlgs n. 195/03, mancando il presupposto giuridico di riferimento".
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Io personalmente ho capito che non ho capito!
Mi sto studiando da solo e anche grazie a questo splendito forum la 626, 547, antincendio, DPI, ect...., e sto facendo il mio corso, a questo punto proforma, ex DM 16/01/1997 per prendere un pezzo di carta. Ho un diploma di scuola media superiore e dopodiché?
Sarò RSPP della mia azienda con nomina inviata alla ASL ed Ispettorato del Lavoro.
Aspettiamo il TU nel 2023...
un salutone
Mi sto studiando da solo e anche grazie a questo splendito forum la 626, 547, antincendio, DPI, ect...., e sto facendo il mio corso, a questo punto proforma, ex DM 16/01/1997 per prendere un pezzo di carta. Ho un diploma di scuola media superiore e dopodiché?
Sarò RSPP della mia azienda con nomina inviata alla ASL ed Ispettorato del Lavoro.
Aspettiamo il TU nel 2023...
un salutone