Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
approvato Testo Unico sicurezza e salute sul lavoro
vedo che non sono l'unico a preoccuparsi di quello che hanno combinato.
col tempo mi leggerò questa legge e farò anch'io le mie considerazioni.
un dubbio, però, mi rimane:
il decreto approvato ieri deve fare ancora vari passaggi, tra cui passare alla camera e senato e tornare al governo. i tempi si prevedono brevi, ma se non ce la dovessero fare prima delle elezioni, il decreto di ieri rimane valido per la prossima legislatura o si ricomincia da capo?
Chiedo agli amici del Forum di mantenere un po' la calma.
Sono dovuto intervenire prima per tagliare un post e ora per limare l'ultimo intervento.
Si puo' condividere o meno quanto licenziato ieri dal CdM e le relative modalita' con cui e' stato fatto ma e' bene argomentare (anche se in certi frangenti puo' essere difficile) portando le proprie ragioni (positive o negative che siano) senza andare 'sopra le righe' cosi' come sempre abbiamo fatto negli oltre 8 anni di vita della nostra community.
Per chi volesse prederne visione riportiamo anche gli Allegati che mancavano nel testo del Decreto che stamattina aveva anticipato Geppus (che saluto e ringrazio sentitamente per la collaborazione).
I testi degli allegati non sono stati controllati (come riportato dalla fonte: Lisa Servizi srl)
Confidando ancora nella vostra collaborazione colgo l'occasione per salutarvi cordialmente augurando a tutti un ottimo week-end.
Mod
Sono dovuto intervenire prima per tagliare un post e ora per limare l'ultimo intervento.
Si puo' condividere o meno quanto licenziato ieri dal CdM e le relative modalita' con cui e' stato fatto ma e' bene argomentare (anche se in certi frangenti puo' essere difficile) portando le proprie ragioni (positive o negative che siano) senza andare 'sopra le righe' cosi' come sempre abbiamo fatto negli oltre 8 anni di vita della nostra community.
Per chi volesse prederne visione riportiamo anche gli Allegati che mancavano nel testo del Decreto che stamattina aveva anticipato Geppus (che saluto e ringrazio sentitamente per la collaborazione).
I testi degli allegati non sono stati controllati (come riportato dalla fonte: Lisa Servizi srl)
Confidando ancora nella vostra collaborazione colgo l'occasione per salutarvi cordialmente augurando a tutti un ottimo week-end.
Mod
Ultima modifica di Mod il 07 mar 2008 18:38, modificato 1 volta in totale.
E' una cosa piccola piccola, ma ho trovato questo sui famigerati ddl che non erano tenuti a fare aggiornamenti (per inciso io sono un ddl che ha i titoli per fare l'RSPP per qualunque azienda - potenza dei docenti del master che ho seguito 2 anni fa-, ma per ora mi appoggio ad un RSPP esterno che ha più esperienza di me in materia, quindi la mia posizione sull'argomento è ovvia):
Articolo 34
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 32, comma 7, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Chiara
p.s.
x Camilla: occhio che si sta parlando di un documento che non è ancora ufficiale e non sappiamo quando entrerà in vigore nè a quali modifiche sarà soggetto
Segnalo, gentilmente, a chiale che ho ingrandito e scritto in rosso questa sua puntualizzazione in modo di darne il doveroso rilievo.
Un cordiale saluto e sentite grazie per i suoi precisi interventi nel Forum.
Mod :smt039
Articolo 34
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 32, comma 7, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Chiara
p.s.
x Camilla: occhio che si sta parlando di un documento che non è ancora ufficiale e non sappiamo quando entrerà in vigore nè a quali modifiche sarà soggetto
Segnalo, gentilmente, a chiale che ho ingrandito e scritto in rosso questa sua puntualizzazione in modo di darne il doveroso rilievo.
Un cordiale saluto e sentite grazie per i suoi precisi interventi nel Forum.
Mod :smt039
Mattioli,
su questa parte si poteva fare molto ma molto meglio.
Art. 3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori o del progettista.
1. Il committente o il responsabile dei lavori o il progettista, nella fase di progettazione dell’opera ed in particolare al momento delle scelte progettuali ed organizzative, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori o il progettista prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Le scelte progettuali ed organizzative devono essere effettuate in collaborazione con il coordinatore per la progettazione ed indicate nel piano di cui all’art. 12 del presente decreto.
3. Nei cantieri in cui à prevista la presenza di più imprese o lavoratori autonomi, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa uno o più coordinatori per la progettazione che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’allegato II.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa uno o più coordinatori per l’esecuzione dei lavori, che devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10.
4-bis. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, trasmette all'amministrazione concedente il titolo abilitativo, contestualmente alla richiesta dello stesso, i nominativi del/i coordinatore/i per la progettazione e del/i coordinatore/i per l’esecuzione. In assenza di tali nomine, è sospeso il rilascio del titolo abilitativo.
4-tris. Nei cantieri non rientranti tra quelli indicati al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, trasmette all'amministrazione concedente il titolo abilitativo, contestualmente alla richiesta dello stesso, dichiarazione attestante l’esenzione dalla nomina del coordinatore per la progettazione.
4-quater. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche al caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
4-quinquies) Il committente o il responsabile dei lavori ed il direttore dei lavori, in caso di significative varianti progettuali da effettuarsi durante l’esecuzione dei lavori, devono comunicare preventivamente tale necessità al coordinatore per l’esecuzione ai fini dell’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, 30 prima dell’inizio dei lavori, comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
9. Il direttore dei lavori verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva.
su questa parte si poteva fare molto ma molto meglio.
Art. 3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori o del progettista.
1. Il committente o il responsabile dei lavori o il progettista, nella fase di progettazione dell’opera ed in particolare al momento delle scelte progettuali ed organizzative, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori o il progettista prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Le scelte progettuali ed organizzative devono essere effettuate in collaborazione con il coordinatore per la progettazione ed indicate nel piano di cui all’art. 12 del presente decreto.
3. Nei cantieri in cui à prevista la presenza di più imprese o lavoratori autonomi, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa uno o più coordinatori per la progettazione che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’allegato II.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa uno o più coordinatori per l’esecuzione dei lavori, che devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10.
4-bis. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, trasmette all'amministrazione concedente il titolo abilitativo, contestualmente alla richiesta dello stesso, i nominativi del/i coordinatore/i per la progettazione e del/i coordinatore/i per l’esecuzione. In assenza di tali nomine, è sospeso il rilascio del titolo abilitativo.
4-tris. Nei cantieri non rientranti tra quelli indicati al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, trasmette all'amministrazione concedente il titolo abilitativo, contestualmente alla richiesta dello stesso, dichiarazione attestante l’esenzione dalla nomina del coordinatore per la progettazione.
4-quater. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche al caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
4-quinquies) Il committente o il responsabile dei lavori ed il direttore dei lavori, in caso di significative varianti progettuali da effettuarsi durante l’esecuzione dei lavori, devono comunicare preventivamente tale necessità al coordinatore per l’esecuzione ai fini dell’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, 30 prima dell’inizio dei lavori, comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
9. Il direttore dei lavori verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva.
X Savegela e Camilla
E' mio parere che i laureati in quei corsi di laurea ed in quelle classi di laurea:
Ora io non ho idea cosa studi un laureato in biotecnologie agrarie, ma so cosa fa un fisico e sinceramente dubito che costoro possano fare l'RSPP grazie alla laurea conseguita e solo sulla base di quella.
Si continua a ragionare in termini di coscienza mettendo da parte la conoscenza.
Ed è grave a mio parere in una circostanza in cui si fa un riordino della normativa, ma anche si possono azzerare alcune aberrazioni (vedi rischio chimico moderato)
Almeno col 195/03 erano stati individuati corsi di laurea (ing. sicurezza e protezione, tecnico degli ambienti di lavoro) che sulla carta garantivano che chi uscisse di là avesse un minimo di nozioni in materia, conoscesse problematiche e normative.
Come diavolo fa un fisico (cito questa perchè ho idea di cosa studi) neo laureato a capirne di prevenzione incendi, rischio chimico, ma anche semplicemente a conoscere la normativa (ovvero a 'sto punto solo il TU) dato che non fa nulla di tutto questo nel suo corso di laurea?
Il bello è che oltre le citate lauree, non vengono menzionate le lauree in Ing. sicurezza e protezione (che forse ricade nella classe degli ing. industriali) e di tecnico della prevenzione. Forse sono equipollenti ad una delle succitate, mah.
comunque non credo ci saranno cambiamenti, se non correzioni di refusi
E' mio parere che i laureati in quei corsi di laurea ed in quelle classi di laurea:
possano fare l'RSPP senza frequentare altri corsi.Biotecnologie agrarie
Biotecnologie industriali
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
fisica
ingegneria civile
Classe delle lauree in:
ing. civile e ambientale
ing. dell'informazione
ing. industriale
scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Ora io non ho idea cosa studi un laureato in biotecnologie agrarie, ma so cosa fa un fisico e sinceramente dubito che costoro possano fare l'RSPP grazie alla laurea conseguita e solo sulla base di quella.
Si continua a ragionare in termini di coscienza mettendo da parte la conoscenza.
Ed è grave a mio parere in una circostanza in cui si fa un riordino della normativa, ma anche si possono azzerare alcune aberrazioni (vedi rischio chimico moderato)
Almeno col 195/03 erano stati individuati corsi di laurea (ing. sicurezza e protezione, tecnico degli ambienti di lavoro) che sulla carta garantivano che chi uscisse di là avesse un minimo di nozioni in materia, conoscesse problematiche e normative.
Come diavolo fa un fisico (cito questa perchè ho idea di cosa studi) neo laureato a capirne di prevenzione incendi, rischio chimico, ma anche semplicemente a conoscere la normativa (ovvero a 'sto punto solo il TU) dato che non fa nulla di tutto questo nel suo corso di laurea?
Il bello è che oltre le citate lauree, non vengono menzionate le lauree in Ing. sicurezza e protezione (che forse ricade nella classe degli ing. industriali) e di tecnico della prevenzione. Forse sono equipollenti ad una delle succitate, mah.
comunque non credo ci saranno cambiamenti, se non correzioni di refusi
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
faccio outing anche io.
il post tagliato era il mio mi ero lasciato andare ad un fragoroso epiteto ben intuibile indirizzato ai nostri beneamati...
Mod ti chiedo scusa!
manfro
No problem con tutti ... non preoccupatevi son cose che capitano.
Tutto ok!
Ancora cordiali saluti a tutti e sempre infinite grazie per le vostre appassionate e competentissime discussioni.
Cordiali saluti a tutti
Mod
il post tagliato era il mio mi ero lasciato andare ad un fragoroso epiteto ben intuibile indirizzato ai nostri beneamati...
Mod ti chiedo scusa!
manfro
No problem con tutti ... non preoccupatevi son cose che capitano.
Tutto ok!
Ancora cordiali saluti a tutti e sempre infinite grazie per le vostre appassionate e competentissime discussioni.
Cordiali saluti a tutti
Mod
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
Questa però è bella:
Allegato 3b - sezione 7
...è vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:
7.1.1.1 grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;
7.1.1.2 capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.
Siamo tra gli 8 paesi più industrializzati del mondo ed i legislatori ci considerano come l'Angola o l'Indonesia?
Ciaaa
Bond
Allegato 3b - sezione 7
...è vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:
7.1.1.1 grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;
7.1.1.2 capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.
Siamo tra gli 8 paesi più industrializzati del mondo ed i legislatori ci considerano come l'Angola o l'Indonesia?
Ciaaa
Bond
sinceramente la cosa non mi è chiara, ma credo che quelle laureee si riferiscano al nuovo ordinamento (laureee triennali + biennio). ho dato un'occhiata veloce al significato delle classi di laurea e pare che quando si parli di laurea in ing. industriale si intende ing. industriale, non insieme delle ingegnerie industriali.
per intenderci, io sono ing. chimico quinquennale. ing. chimica fa parte delle ing. industriali, ma la laurea in ing. industriale è L 9, ing. chimica LM22, ing. meccanica LM33 e così via.
in pratica la mia laurea in ing. chimica pare che non serva a niente, da questo punto di vista.
vi invito a non prendere per buono ciò che ho scritto, perchè non conosco questi codici e non so se e come si riferiscono anche alle vecchie laureee.
secondo me sono molti i punti da chiarire.
ora aspetteremo l'uscita delle linee guida, poi l'interpretazione delle linee guida, poi le sentenze della cassazione.
insomma, si corre tanto, ma quando si approvano certi decreti, credo che bisogna prestare attenzione a quello che si scrive e a come si scrive; la fretta porta solo a fare degli errori.
per intenderci, io sono ing. chimico quinquennale. ing. chimica fa parte delle ing. industriali, ma la laurea in ing. industriale è L 9, ing. chimica LM22, ing. meccanica LM33 e così via.
in pratica la mia laurea in ing. chimica pare che non serva a niente, da questo punto di vista.
vi invito a non prendere per buono ciò che ho scritto, perchè non conosco questi codici e non so se e come si riferiscono anche alle vecchie laureee.
secondo me sono molti i punti da chiarire.
ora aspetteremo l'uscita delle linee guida, poi l'interpretazione delle linee guida, poi le sentenze della cassazione.
insomma, si corre tanto, ma quando si approvano certi decreti, credo che bisogna prestare attenzione a quello che si scrive e a come si scrive; la fretta porta solo a fare degli errori.
...non ce l'ho fatta a resistere, devo avere un che di masochistico irrefrenabile... insomma, me lo sto leggendo. E giusto perchè ognuno di noi guarda ciò in cui ritiene di saperne meglio, io ho guardato -sto guardando - rischio chimico e , ovviamente! , amianto. tutta la parte sui RSPP me lòa riservo per quando sto proprio di buon umore, che adesso non è.
Allora, rischio chimico copiaincolla quello che c'era, come già rilevato da ursinodolce. Splendido che siano le associazioni datoriali e le associazioni dei prstatori d'opera, a dover decidere quando è moderato: ma il fatto che ci siano dei medici specialisti di queste cose ed altri ricercatori, no eh??? Idem dicasi per i cancerogeni "altri", per l'amianto commento fra un attimo. Scorrendo, mi ha colpito questo articolo:
Il 547 era più chiaro, dite quel che vi pare, anche se per quel poco che ho visto l'allegato IV sui luoghi di lavoro è sostanzialmente un riassunto delle norme generali del 303 + del 547, anche con delle incongruenze epocali che francamente io mi sarei risparmiata di copiare, tipo che se il riscaldamento è con fiamma viva o simile il tiraggio dev'essere buono... Ma voi ammettereste di trovare un braciere o un camino a legna in un posto di lavoro? a rischio che uno ci inciampa e ci si cuoce dentro? Ma se sono da tempo guardate strorte persino le stufette a incandescenza! Liberi tutti di scottarci a casa nostra, ma sul lavoro andare a cercarsi il fuoco quando si fa di tutto per evitarlo, a me pare una cosa assurda.
e infine... l'amianto.
Capo III del titolo IX.
E' il copiancolla del 257/06 , leggete voi stessi, e controllate: campionamenti fatti da personale del SPP, e però con idonee qualifiche, e analisi secondo il DM 14 maggio 1996 : ciò mi dimostra - quasi sbattendomelo sul muso - che il benedetto floppy in cui io avevo fatto tutto un lavoretto di testo con commento a fronte non se lo è letto proprio nessuno, in quel di Palazzo Chigi 2 anni e passa fa. Infatti, il DM 14 maggio 1996 detta chiaramente che PERSINO PER IL CAMPIONAMENTO occorre una particolare autorizzazione ministeriale.
Limiti di esposizione a 100 ff/lt, che loro le scrivono ancora come 0,1 ff/cc, OLTRE le quali e magari la mascherina ci sta anche bene...
Cari, 100 ff/lt significa 100.000 fibre in 1 metro cubo.
E nemmeno io che amo l'amianto dichiaratamente ci starei seduta, in mezzo a 100.000 fibre di nessun tipo di amianto. Statisticamente, in quei numeri, la fibra str... che ti si piazza giù nella pleura bassa la trovi di sicuro!
No, sentite, per quel che vedo , anche se molto a volo d'uccello e senza nè attenzione nè tantomeno entusiasmo e quindi potrei sbagliare, non c'è nulla di innovativo.
L'unico conforto, è che almeno il grosso di 303 e di 547 me l'hanno ricopiato. Quando avrò tempo e voglia, vado a curiosare nel reparto edilizia per cercare tracce del santissimo 164 e come hanno rigirato (sembrerebbe maluccio, da quel che ho letto dei commenti degli esperti) il 494 e s.m.i., poi un occhiatina a vedere se si sono ricordati del 320 sulle gallerie, che fine avrà fatto il 624/96 sulle attività estrattive etc.
vabbuò, ragazzi, io non ce la faccio, mi aspetta un altro fine settimana di tregenda lavorativa, e adesso me ne corro alla casetta piccina picciò.
Potete non crederci: ho tenuto i denti talmente serrati da oggi pomeriggio, che adesso ce ne ho uno che mi fa un male boia.
Allora, rischio chimico copiaincolla quello che c'era, come già rilevato da ursinodolce. Splendido che siano le associazioni datoriali e le associazioni dei prstatori d'opera, a dover decidere quando è moderato: ma il fatto che ci siano dei medici specialisti di queste cose ed altri ricercatori, no eh??? Idem dicasi per i cancerogeni "altri", per l'amianto commento fra un attimo. Scorrendo, mi ha colpito questo articolo:
Io lo chiamerei "comma Molfetta": vero che mi si parla di recipienti, fosse e quel che sia in generale, ma dicono testualmente "ove sia possibile il rilascio di gas deleteri". Ok, e chi deve decidere se questo rilascio è possibile? Il DdL? e vi pare che il DdL di Molfetta, se l'avesse saputo o solo previsto si calava pure lui a rimanerci secco come di fatto, pover uomo, è rimasto???Articolo 66
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.
Il 547 era più chiaro, dite quel che vi pare, anche se per quel poco che ho visto l'allegato IV sui luoghi di lavoro è sostanzialmente un riassunto delle norme generali del 303 + del 547, anche con delle incongruenze epocali che francamente io mi sarei risparmiata di copiare, tipo che se il riscaldamento è con fiamma viva o simile il tiraggio dev'essere buono... Ma voi ammettereste di trovare un braciere o un camino a legna in un posto di lavoro? a rischio che uno ci inciampa e ci si cuoce dentro? Ma se sono da tempo guardate strorte persino le stufette a incandescenza! Liberi tutti di scottarci a casa nostra, ma sul lavoro andare a cercarsi il fuoco quando si fa di tutto per evitarlo, a me pare una cosa assurda.
e infine... l'amianto.
Capo III del titolo IX.
E' il copiancolla del 257/06 , leggete voi stessi, e controllate: campionamenti fatti da personale del SPP, e però con idonee qualifiche, e analisi secondo il DM 14 maggio 1996 : ciò mi dimostra - quasi sbattendomelo sul muso - che il benedetto floppy in cui io avevo fatto tutto un lavoretto di testo con commento a fronte non se lo è letto proprio nessuno, in quel di Palazzo Chigi 2 anni e passa fa. Infatti, il DM 14 maggio 1996 detta chiaramente che PERSINO PER IL CAMPIONAMENTO occorre una particolare autorizzazione ministeriale.
Limiti di esposizione a 100 ff/lt, che loro le scrivono ancora come 0,1 ff/cc, OLTRE le quali e magari la mascherina ci sta anche bene...
Cari, 100 ff/lt significa 100.000 fibre in 1 metro cubo.
E nemmeno io che amo l'amianto dichiaratamente ci starei seduta, in mezzo a 100.000 fibre di nessun tipo di amianto. Statisticamente, in quei numeri, la fibra str... che ti si piazza giù nella pleura bassa la trovi di sicuro!
No, sentite, per quel che vedo , anche se molto a volo d'uccello e senza nè attenzione nè tantomeno entusiasmo e quindi potrei sbagliare, non c'è nulla di innovativo.
L'unico conforto, è che almeno il grosso di 303 e di 547 me l'hanno ricopiato. Quando avrò tempo e voglia, vado a curiosare nel reparto edilizia per cercare tracce del santissimo 164 e come hanno rigirato (sembrerebbe maluccio, da quel che ho letto dei commenti degli esperti) il 494 e s.m.i., poi un occhiatina a vedere se si sono ricordati del 320 sulle gallerie, che fine avrà fatto il 624/96 sulle attività estrattive etc.
vabbuò, ragazzi, io non ce la faccio, mi aspetta un altro fine settimana di tregenda lavorativa, e adesso me ne corro alla casetta piccina picciò.
Potete non crederci: ho tenuto i denti talmente serrati da oggi pomeriggio, che adesso ce ne ho uno che mi fa un male boia.
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.