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Archivio Igiene del lavoro/Microclima/DPI/Segnaletica.
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Stilo
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Approfitto della disponibilità di Adrov per un ulteriore approfondimento (così è contento anche Freddy)
Tra gli obblighi del ddl vi è quello previsto dalla già citata lettera o) del comma 5 dell'art. 4 del 626, vale a dire 'tenere un registro.....'
La violazione è sanzionata nel medesimo 626 all'art. 89 con sanzione amministrativa da 1 a 6 milioni.
Non può essere che l'UPG abbia elevato la sanzione in base a questo articolo?
E ancora: in che misura si applicano le sanzioni solo-amministrative del 626? (Non potrebbe essere proprio un quarto del max, mutuando dal 758 anche se riguardal e sanz. penali, tanto per fare 1,5 milioni?).
Grazie e scusa, ma la tua presenza qui è preziosissima...
Stilo
Ut sementem feceris, ita metes.
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Adrov
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Località: Nord-Est

Stilo ha scritto:...
La violazione è sanzionata nel medesimo 626 all'art. 89 con sanzione amministrativa da 1 a 6 milioni.
Non può essere che l'UPG abbia elevato la sanzione in base a questo articolo?
E ancora: in che misura si applicano le sanzioni solo-amministrative del 626? (Non potrebbe essere proprio un quarto del max, mutuando dal 758 anche se riguardal e sanz. penali, tanto per fare 1,5 milioni?) ...
Secondo me l'UPG ha proprio sanzionato in base all'art. 89, comma 3, solo che ha sbagliato applicando il 758, avrebbe dovuto applicare la legge 24/11/1981 n. 689:

ARTICOLO 12 - Ambito di applicazione
Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

ARTICOLO 16 - Pagamento in misura ridotta
È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione. ...

In teoria, (sbagliato per sbagliato) potrebbe aver sanzionato la violazione dell'art. 403 del 547/55, in questo caso la sanzione sarebbe stata penale, ma essendo sanzionata fino ad un massimo di 2 milioni, applicando il 758 la sanzione da pagare avrebbe dovuto essere pari a lire 500.000.
Per inciso, l'art. 403 del DPR 547/55 non è più applicabile perché abrogato tacitamente (purtroppo) dall'art. 4, comma 5, lettera o) della 626.

Saluti
:smt039
Adrov
Mindy

citazione-----------------------------------------------------------------------------------
Per inciso, l'art. 403 del DPR 547/55 non è più applicabile perché abrogato tacitamente (purtroppo) dall'art. 4, comma 5, lettera o) della 626.
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Ciao Adrov, non tutti concordano con questa affermazione. In effetti per lo meno nelle attività escluse dal campo di applicazione del 626 dovrebbe essere ancora valido. Per il resto.....proverò a cercare l'articolo di un magistrato che ho letto tempo fa e che il tuo intervento mi ha fatto tornare alla memoria.
Mindy
Mindy

Correggo l'espressione non corretta precedente (il 626 si applica in tutte le attività sia pubbliche che private ma in alcuni casi con qualche limitazione o con modalità legate alle "particolari esigenze" dell'attività).
Il caso a cui mi riferisco è quello dei portieri di condominio: l'art. 1 del 626 dice che per tale categoria di lavoratori le disposizioni del decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
Nell'art. 4 comma 5 lett o) del 626 questo esplicito richiamo non c'è, per cui non è lecito presumere che nel caso del rapporto contrattuale privato di portierato sia comunque valido l'art. 403 del 547/55 (con le sue sanzioni)?

Mindy
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