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Impresa Affidataria - Vigilanza sulla sicurezza

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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catanga
Messaggi: 1912
Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

Non si chi di Voi era attivo nel campo della sicurezza dei cantieri tra la fine degli anni '80 e la metà degli anni '90 (Igor e Nofer c'erano) ma allora, nei LLPP, esisteva la legge n° 55/1990 dove all'art. 18, comma 8 si parlava di un obbligo a carico dell'impresa "appaltatrice o affidataria" o del concessionario di predisporre il Piano di Igiene e Sicurezza.
Questo obbligo era a carico anche di tutte le altre imprese che, a vario titolo, operavano in cantiere.
Il piano predisposto dall'impresa appaltatrice, veniva chiamato "piano generale" e quelli delle varie imprese "piani particolari".
Nel 1991, tramite un accordo ANCE-Sindacati era stato predisposto un modello tipo di questi due tipologie di piani.
Nel piano generale, l'appaltarice aveva il compito, tra gli altri, anche di gestire il coordinamento operativo dei vari appaltatori controllando che la loro attività avvenisse nel rispetto di quanto definito nel piano e secondo quanto imposto dalle norme di sicurezza vigenti.

Quindi, come vedete, non c'è nulla di nuovo sotto il sole.

Il legislatore ha recuperato solo un po' di "logicità" nell'ambito della realtà di cantiere.
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pagani
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Iscritto il: 30 giu 2008 08:27

Volevo chiedervi un parere, ma se in un cantiere privato di piccole dimensioni il committente chiama 3 ditte (intonacatori, piastrellisti e impresa edile) tutte e tre con distinto contratto di affidamento dei lavori, in questo caso sono tutte e tre imprese affidatarie.

Mi chiedo chi svolge il compito di coordinamento e verifica dei piani operativi di sicurezza (POS) delle eventuali imprese in subappalto esecutrici?

Grazie Saluti
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givi
Messaggi: 1913
Iscritto il: 18 giu 2008 23:47

A me sembra abbastanza chiaro: :smt045
(Fermo restando gli obblighi del CSE)  Ogni impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni.... (vedi art. 97 annessi e econnessi) ciascuna per i propri sub-appaltatori.
givi
"... se sbaglio mi corriggerete!"
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planberto
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Iscritto il: 29 ott 2008 12:23
Località: Prato di Correggio

Vorrei contribuire con la mia attuale esperienza.

Nella società in cui lavoro realizziamo impianti fotovoltaici chiavi in mano.
Nel contratto di vendita e prevista la possibilità da parte nostra di poter subappaltare parte delle attività.
Per tutti i nostri impianti utilizziamo imprese installatrici esterne.

Noi siamo nei confronti del cliente impresa affidataria ed esecutrice in quanto svolgiamo attività sul cantiere durante le fasi di
- sopralluogo preliminare, per raccogliere elementi utilili alla progettazione;
- durante le fasi di montaggio con l'installatore interveniamo in caso di variabili in corso d'opera,
- eseguiamo il collaudo finale dell'impianto.

Quindi di fatto il cliente ha due imprese in cantiere. da qui la nomina del CSE art 90 comma 4 la redazione del PSC ecc.

Noi elaboriamo e presentiamo ogni documento per la verifica al CSE (quasi sempre si tratta solo dei documenti in allegato XVII) per quanto riguarda le nostre attività e nella totale applicazione dell'Art 97, svolgiamo il ruolo di impresa affidataria verificando prima della loro trasmisisone i documenti delle imprese subappaltanti e poi a cantiere avviato verificando l'applicazione del POS.

Ultimamente sono sempre più i contratti di vendita di impianti che includono, opere murarie, rimozione o incapsulamento amianto, opere di rifacimento tetti.

Per questi lavori le imprese installatrici, (solitamente elettricisti) mancano chiaramente di competenza e idoneità tecnico professionali, quindi inseriamo altre ditte e gestiamo sempre come impresa affidataria ognuna di essa.

Non vedo altre strade.
gfb

Dopo aver letto questa lunga e interessate discussione non mi sembra, però, che si sia chiarito cosa deve fare materialmente l’affidataria per adempiere ai suoi obblighi.

Ho notato che nell’art. 97.1 è stato cambiato il termine “vigila ” con “verifica” e mi sovviene come il DL 528 cambiò l’art. 5.1.a) del DL 494 relativo al CSE  sostituendo il termine “garantisce” con “verifica”.

Se il termine “vigilare” poteva far intendere un’azione praticamente quotidiana, penso che la “verifica” possa essere effettuata mediante opportune azioni di controllo, alla stregua di un CSE, da parte di una ditta che può non essere quotidianamente presente in cantiere, perfino da una affidataria nullafacente che non fornisce neanche il capocantiere.

La funzione di questa verifica delle “condizioni di sicurezza” dovrebbe completare senza sovrapporsi a quella del CSE in quanto, a differenza di quest’ultimo, deve andare oltre i soli rischi interferenziali ed estendersi, ad esempio, al mantenimento dell’idoneità delle protezioni collettive e non solo alla loro installazione e, perché no, all’uso dei DPI.

Penso quindi che sia importante che l’affidataria, oltre a redigere i verbali di verifica, programmi questa sua attività indicando nel proprio POS le persone addette documentandone i requisiti con gli attestati di formazione e indicando la periodicità dei controlli, più o meno frequenti a seconda della complessità delle lavorazioni.

Poi il CSE dovrà verificare l’idoneità anche di questo POS e richiedere, eventualmente, un maggiore impegno per integrarlo al meglio con la propria attività.

Per il momento non mi viene altro

gfb
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Giuliano
Messaggi: 1480
Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Io metterei nel PSC che l'Impresa affidataria svolga i suoi compiti mediante la presenza quotidiana di un suo tecnico opportunamente formato. Cioè io tornerei a cheidere all'Impresa affidataria di vigilare e non solo di verificare.
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