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RSPP Mancato aggiornamento crediti formativi nel quinquennio

Questo Forum, aperto in occasione dell'uscita del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, ospitera' qualsiasi tipo di discussione che non sia relativa a cantieri e ad argomenti di carattere prettamente tecnico (che dovranno essere riportate negli altri due forum).

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Panda
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Iscritto il: 12 set 2009 18:42

Buon giorno a tutti,
condividendo i vostri dubbi ho iniziato a cercare tra i vari riferimenti legislativi ed il quadro che mi è risultato è il seguente:
- per organizzare i corsi di formazione/ aggiornamento per RSPP gli enti devono rientrare nel punto 4 dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006;

- l'indicazione della validazione del corso da parte dell'ASL nasce, almeno in regione Lombardia, dalla circolare 13/SAN/06 che apre agli enti accreditati la possibilità di organizzare corsi di formazione/ aggiornamento a patti che dimostrino di avere esperienza almeno biennale  in ambito di prevenzione e protezione ed impiegare docenti con esperienza almeno biennale sempre nel settore prevenzione e sicurezza. La verifica di questi requisiti è demandata alle ASL che "sorvegliano sul corretto svolgimento dei corsi". Nel caso di corsi erogati da enti accreditati gli attestati sono rilasciati dalle ASL dopo la verifica di tutta la documentazione relativa al corso;

- sulla "scadenza" degli aggiornamenti sempre una circolare della Reg. Lombardia, la 32/SAN/06,  prevede  le modalità per l'aggiornamento: "La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell’aggiornamento per coloro che possono fruire dell’esonero (tabelle A4 e A5, prima riga dell’accordo; punto 2 della presente circolare). Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi. In coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 del documento adottato nell’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006, per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza dei Moduli A e B sulla base dei crediti professionali e formativi pregressi, il termine per l’attivazione dei corsi è il 14.02.2007. Il Modulo di aggiornamento può essere erogato in un’unica tranche o in tranche annuali; nel qual caso, entro il 14.02.2008, deve essere svolto per almeno il 20% del monte ore complessivo previsto per lo specifico settore e l’intero percorso deve concludersi entro il 14.02.2012."

Spero di aver trovato il quadro completo, mi affido comunque alla bontà dei forumiani per aggiornarmi... :smt002
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art100
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Iscritto il: 08 nov 2011 13:12
Località: Rovigo

Salve a tutti sono un insegnante delle superiori e "provo" ad organizzare corsi di formazione R/ASPP in collaborazione con gli SPISAL della mia zona..

Questa è la mia domanda: un collega è in scadenza del quinquennio modulo B e mi chiede di iscriversi al modulo C in modo da acquisire l'attestato per RSPP e così evitare l'aggiornamento obbligatorio di 28 ore..chiedo alla mia referente SPISAL e mi dice che è corretto.. è giusta questa interpretazione??
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diaco
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Iscritto il: 01 feb 2011 12:08

zara ha scritto:..... l'altro pensiero è che l'esonero per lauree non specifiche (tipo tecnico della prevenzione o ingegnere della sicurezza) è stata una buffonata in quanto io sono un ing. edile e va già grassa se (solo con gli studi universitari) capivo qualcosa di sicureezza in edilizia figuriamoci in altri settori tipo chimico o metalmeccanico.
Appunto ti sei risposto da solo, ing. edile.. sicuramente fai meno studi su tecniche di prevenzione e protezione rispetto ad un laureato in "tecniche della prevenzione e protezione".. cioè.. mi sembra abbastanza logico. Aggiungo che in quelle lauree SPECIFICHE per il settore della sicurezza sul lavoro, vai a valutare le varie realtà di lavoro non sono una monotona (tipo un edile.. dubito, come giustamente hai descritto tu, alla fine degli studi sappia di cosa parla la 151/01 .. )
"Dosis sola facit velenum"

Legge n.125/2001 Alcol e Lavoro:"Se il vino non lo reggi l'uva te la devi magnà a chicchi!"
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diaco
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Iscritto il: 01 feb 2011 12:08

Così solo per fare..

Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, o semplicemente Tecnico della Prevenzione (noto anche con l'acronimo di TPALL), è l'operatore sanitario laureato responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia d'igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria.
Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro ha conseguito il diploma di laurea triennale frequentando il Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro che "si propone di formare operatori che svolgano con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materie di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria"[1].
La sua figura professionale è stata istituita dal Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997 n. 58 che ne disciplina il profilo professionale; inoltre il diploma di laurea, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del Decreto Legislativo 502/92, abilita alla professione.
Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro trova impiego sia all'interno del settore pubblico che privato. Nel settore pubblico ha funzioni di prevenzione, controllo e vigilanza nelle ARPA (Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente) e nei seguenti Servizi delle ASL: Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, SVET Sanità Pubblica Veterinaria. Nelle aziende private il Tecnico della Prevenzione ha compiti organizzativi e gestionali e , come libero professionista o dipendente, si adopera per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, la gestione dei sistemi di qualità e la sicurezza alimentare.

[1] Decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997 n. 58.
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art100
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Località: Rovigo

art100 ha scritto:Salve a tutti sono un insegnante delle superiori e "provo" ad organizzare corsi di formazione R/ASPP in collaborazione con gli SPISAL della mia zona..

Questa è la mia domanda: un collega è in scadenza del quinquennio modulo B e mi chiede di iscriversi al modulo C in modo da acquisire l'attestato per RSPP e così evitare l'aggiornamento obbligatorio di 28 ore..chiedo alla mia referente SPISAL e mi dice che è corretto.. è giusta questa interpretazione??
..nessuno mi sa dare un parere?? :(
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

No, non è corretto.
Le scadenze sono legate alla data del modulo B perchè è il modulo B ad avere scadenza.
Dunque anche se lui frequentasse il modulo C dovrebbe comunque effettuare l'aggiornamento previsto per il macropsettore ateco di riferimento
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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