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Sanzioni per tardivi adempimenti

Archivio Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) attività varie/Mobbing/Discussioni Legislative/Tecniche di carattere generale.
Discussioni Legislative e Tecniche, non rientranti nelle categorie specifiche degli altri archivi, dove vengono affrontati gli aspetti di applicazione della legislazione e della normativa tecnica in materia di sicurezza e salute sul lavoro (assetti societari e relative conseguenze sulla sicurezza, documenti di valutazione dei rischi (DVR) di attivita' specifiche, mobbing, ecc...) (Riservato agli abbonati)
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Stilo
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Iscritto il: 07 ott 2004 12:06
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Io cellò, ma su carta. Se vuoi, posso faxartela.
Ciao
Stilo
Ut sementem feceris, ita metes.
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Mod
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Iscritto il: 04 ott 2004 11:29
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Cara Nofer

riterrei opportuno, vista l'importanza assunta dalla discussione, allegare la sentenza richiamata da Marco allo scopo di dar completezza al tutto.

Per i 200 kB non ti devi preoccupare in quanto una volta esaurita la discussione (nel senso  magari quando e' passata in seconda pagina) provvedero' a togliere la sentenza allegata ripristinando i 200 kB (nel frattempo chi era interessato avra' sicuramente avuto modo di scaricarsela).

Una cosa comunque e' importante per tutti!!
Date sempre una controllatina col vs. antivirus prima di allegare documenti che potrebbero risultare magari 'infetti'.

Grazie per la collaborazione e un cordiale e sincero saluto a tutti per essere intervenuti (a quel che vedo) forse ancor piu' numerosi nella nuova community che non nella vecchia (devo arguire che sta andando bene ... e son proprio contento di questo :smt001  ).

Cordiali saluti a tutti   :smt039

Mod
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

ok, ho avuto il permesso dal Capo, e la allego!
...così almeno faccio vedere come mi sono allenata durante le prove...
che emozionissima!
Nofer
Allegati
Corte di Cassazione n32176 2002.doc
(39 KiB) Scaricato 33 volte
Nofer
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Adrov
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Iscritto il: 15 ott 2004 14:35
Località: Nord-Est

Ho letto ...
rimango ancora più perplesso.

Ci sono una miriade di norme penali che prevedono documenti da fare preliminarmente, ... allora ... non si può applicare il 758 neanche a loro!!

Ad esempio:
- mancata denuncia dell'impianto di messa a terra;
- mancata denuncia dell'impianto contro le scariche atmosferiche;
- mancata valutazione del rischio dovuto al rumore;
- mancata nomina dei coordinatori nei cantieri edili;
- mancata comunicazione all'ISPESL della messa in servizio dei mezzi di sollevamento;
- mancata visita medica preliminare ai dipendenti appena assunti;
ed altre ancora, che in questo momento non mi sovvengono.

Dove sta la differenza ....

Probabilmente sono io un po' ciucco

:smt026
Adrov
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Marco
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

Grazie a Nofer ed a Stilo per il testo della Sentenza.

Per Adrov (che è un Ispettore anche se non lo confessa), la differenza sta nella natura dei reati. E' possibile emanare una prescrizione solo per eliminare la permanenza del reato.

Saluti ed ancora Grazie

Marco
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Adrov
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Iscritto il: 15 ott 2004 14:35
Località: Nord-Est

Marco ha scritto: E' possibile emanare una prescrizione solo per eliminare la permanenza del reato.
Appunto ...
con la prescrizione di effettuare la notifica ex art. 48/303 non c'è più la permanenza del reato.
Adrov
Ospite

Marco ha scritto:Ciao Adrov

... ti rispondo al secondo quesito.

L'articolo 48, comma 1, del Decreto Presidente Repubblica n. 303 del 19.03.1956 si riferisce a "Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo ...". E' evidente che se tu l'attivita industriale la devi ancora iniziare e non hai inviato la notifica all'ASL, non hai commesso reato.

Ma per come è stato scritto l'articolo 48, comma 1, tale notifica deve essere chiaramente preventiva. Per cui il giorno in cui, senza dire nulla alla ASL, inizi la lavorazione industriale con più di 3 operai hai commesso una contravvenzione. Una contravvenzione non più sanabile perché andava obbligatoriamente fatta prima dell'inizio attività.

Il reato non è di tipo permanente, perché non c'è un periodo durante il quale si ha una violazione. Il reato è istantaneo perché il giorno dell'inizio delle lavorazioni la comunicazione all'ASL doveva essere già stata fatta.

Come tu stesso affermi il reato, dopo 3 anni dall'inizio attività, cade in prescrizione e si considera estinto, per cui il contravventore non può subire un procedimento penale.

Per quanto riguarda la Sentenza farò del mio meglio per postare l'intero testo.

Saluti

Marco
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Marco
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

... guarda Adrov che sei incredibile  :smt018

Ma se ho scritto in 25 lingue diverse che l'articolo 48 del Decreto Presidente Repubblica n. 303 del 19.03.1956 è reato istantaneo e non permanente!

Ancora ...

Saluti

Marco
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

sto di corsa più del solito, quindi una domandina a volo, stasera leggo le risposte:
ipotesi di azienda che fa recupero (sì, vabbé, più o meno) di rifiuti pericolosi, che non ha mai fatto la domanda ex art. 48 (nemmeno la richiesta ex art. 216 al sindaco, e nemmeno la concessione edilizia, se per questo..), però ha regolare (???) autorizzazione alle emissioni in atmosfera dall'anno scorso, nonchè iscrizione nell'Albo Gestori con varie successive modifiche e integrazioni etc. ,ed è in corso la pratica di condono edilizio...
Ma secondo Voi, può davvero stare ancora aperta e "lavorare", come se nulla fosse?
Secondo me, no, perchè c'è una quantità di cose che a mio avviso sono nulle ex tunc, a prescindere dalla prescrizione dell'art. 48 (sta là da 10 anni, se non sbaglio...). Ma, accidenti, non riesco a focalizzare il perchè no giuridico!
Vi prego, mi date una mano?
Se non c'è un perchè no giuridico, piangerò per due mesi.
Nofer

P.S. : dimenticavo un particolare strano. Fanno il ritiro di alcuni rifiuti della locale ASL, ma ufficialmente la locale ASL non li conosce proprio, nè come azienda insalubre, nè come azienda esistente nel territorio, nè come azienda da controllare e basta... sarà un caso? Li hanno "scoperti" la primavera scorsa, su istanza della locale Procura. Tutto normale anche qui? Non sono riuscita a sapere se hanno l'autorizzazione sanitaria, nessuno mi risponde!
Nofer
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Marco
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

Ciao Nofer

Grazie ancora per l'aiuto.
Ti rispondo solo per l'articolo 48, comma 1, del Decreto Presidente Repubblica n. 303 del 19.03.1956, lascio a persone più esperte gli altri quesiti.

Se l'Azienda rientrava nel campo di applicazione dell'articolo 48, comma 1, già 10 anni fa, la contravvenzione si è estinta perché il reato è prescritto in base all'articolo 157, comma 1, punto 5) del Codice Penale.

Se l'Azienda è rientrata nel campo di applicazione dell'articolo 48, comma 1, da meno di tre anni (perché ad es. ha superato il numero di 3 operai dipendenti), allora il DdL rischia il procedimento penale e la condanna all'arresto oppure all'ammenda (in pratica all'oblazione).

Non sono sicuro però che l'esempio che hai portato configuri una "lavorazione industriale", perché tale proprietà è condizione necessaria ma non sufficiente.

Saluti

Marco
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