ursamaior ha scritto:A questo punto Ronin, ti rigiro la domanda postami da Mirko... Scrivi sul documento: ragazzi, c'è una RT verticale, ha pensato a tutto il legislatore. Sono lieto di comunicare che il rischio è medio :smt059 ?
a parte che il legislatore ha sì fatto la VRI per l'autorimessa, ma non è che ci comunica il livello di rischio, ci comunica solo le misure obbligatorie per prevenirlo (perchè, questo è l'unico aspetto della discussione che mi preme in qualche maniera, e tra l'altro penso che su di esso concordiamo, basso/medio/alto è soltanto una
parola, quello che conta sono le misure di sicurezza
reali che da quella valutazione scaturiscono come necessarie).
lo dico giusto per difendere la mia onorabilità :smt022 : non farmi dire quello che non ho detto. nel tuo esempio c'è un'officina dove si eseguono lavori di saldatura su serbatoi; questa attività NON è una semplice autorimessa.
Se ci fosse SOLO un'autorimessa (solito logoro esempio del condominio), la VRI fatta dal legislatore sarebbe sufficiente.
C'è dell'altro, e allora giustamente si integrano quelle misure con delle misure aggiuntive.
Ma il caso in cui l'attività soggetta così come il legislatore l'ha pensata è di fatto l'unica a rischio incendio non è nè raro nè teorico (anzi è largamente diffuso), e in tale caso non occorre alcun adempimento aggiuntivo.
sulla questione della definizione dei luoghi di lavoro, e più in generale di tutto quello che è 626, ammetto i miei limiti e la mia semi-totale ignoranza; quel che intendo dire è che è il dm 10/03/98 stesso, che per mia fortuna soccorre la mia ottusità di incapace refrattario a prova di fumo: è il dm, infatti, che mi dice chiaramente che, per i fini che mi riguardano (quelli del progettista antincendio), per luoghi di lavoro devo intendere quelli definiti così come li definisce l'art. 30 comma 1a).
Adesso che si è chiarito (? pensavo che fosse ovvio...) che faccio il progettista, e nient'altro, posso avere il mio cammello a tre gobbe? :smt101