Inviato: 16 giu 2010 23:15
Dunque... Se Adso ha ragione sono già obbligatori anche:
1) corsi di aggiornamento per datori di lavoro che svolgono direttamente l'incarico di RSPP
2) corsi di aggiornamento per dirigenti
3) corsi di aggiornamento per preposti
Quanti pensano ancora che Adso abbia ragione?
Per carità, sia chiaro, non c'è niente di male a pensare che questi corsi siano doverosi, ma ha ragione Levriero (e vi assicuro che casa sua varrebbe la pena dargli torto e riuscire a dimostrarlo) dobbiamo dire le cose come stanno non come vorremmo fossero...
Il fatto che la norma abbia statuito la necessità di corsi di aggiornamento periodici, non serve a nulla se la stessa norma non definisce la periodicità.
Voglio ricordare a tutti che si tratta di una norma penale e pertanto se c'è il rischio che finisca in galera per non aver fatto frequentare ai miei lavoratori corsi di aggiornamento periodici, debbo sapere con esattezza qual è la periodicità da rispettare in virtù del principio di legalità penale per il quale sia il fatto che costituisce reato sia la sanzione che si ricollega alla sua commissione devono essere espressamente previsti dalla legge.
Nel caso in specie, non essendo definito dopo quanto tempo la mia omissione consuma il reato, vi è un'incertezza sostanziale che rende inapplicabile la sanzione.
Una eventuale sanzione da parte della ASL o dei VVF sarebbe una palese violazione del principio di tassatività della norma (di cui godono i precetti del D.Lgs. n. 81/2008) che esprime la necessaria previsione, da parte del legislatore, delle fattispecie legali cui il precetto si applica. Questo principio è immanente in tutto l'ordinamento giuridico perché, quale espressione della legalità, concorre a rendere possibile l'applicazione giudiziaria della norma impedendo il soggettivismo del giudice nonché il ricorso alla analogia.
Ad esempio, il fatto che il legislatore abbia previsto l'aggiornamento triennale per gli addetti al PS, rende il loro mancato aggiornamento concretamente punbile, ma i VVF non possono dire che ciò che vale gli addetti al PS vale anche per gli addetti antincendio, poichè questa analogia tra norme simili è assolutamente vietata nell'ordinamento penale italiano. Al limite, come ha infatti riportato Adso in un precedente post, possono "consigliarlo", ma la cosa finisce lì (e sarebbe dovuta finire lì la stessa discussione anche per Adso che evidentemente non ha saputo cogliere quello che i VVF hanno detto)
Oggi in un solo caso il datore di lavoro è punbile per mancato aggiornamento della formazione di lavoratori o addetti alla squadra di emergenza e cioè quando sono avvenute sostanziali modifiche alle condizioni di rischio (art. 37, comma 6).
1) corsi di aggiornamento per datori di lavoro che svolgono direttamente l'incarico di RSPP
2) corsi di aggiornamento per dirigenti
3) corsi di aggiornamento per preposti
Quanti pensano ancora che Adso abbia ragione?
Per carità, sia chiaro, non c'è niente di male a pensare che questi corsi siano doverosi, ma ha ragione Levriero (e vi assicuro che casa sua varrebbe la pena dargli torto e riuscire a dimostrarlo) dobbiamo dire le cose come stanno non come vorremmo fossero...
Il fatto che la norma abbia statuito la necessità di corsi di aggiornamento periodici, non serve a nulla se la stessa norma non definisce la periodicità.
Voglio ricordare a tutti che si tratta di una norma penale e pertanto se c'è il rischio che finisca in galera per non aver fatto frequentare ai miei lavoratori corsi di aggiornamento periodici, debbo sapere con esattezza qual è la periodicità da rispettare in virtù del principio di legalità penale per il quale sia il fatto che costituisce reato sia la sanzione che si ricollega alla sua commissione devono essere espressamente previsti dalla legge.
Nel caso in specie, non essendo definito dopo quanto tempo la mia omissione consuma il reato, vi è un'incertezza sostanziale che rende inapplicabile la sanzione.
Una eventuale sanzione da parte della ASL o dei VVF sarebbe una palese violazione del principio di tassatività della norma (di cui godono i precetti del D.Lgs. n. 81/2008) che esprime la necessaria previsione, da parte del legislatore, delle fattispecie legali cui il precetto si applica. Questo principio è immanente in tutto l'ordinamento giuridico perché, quale espressione della legalità, concorre a rendere possibile l'applicazione giudiziaria della norma impedendo il soggettivismo del giudice nonché il ricorso alla analogia.
Ad esempio, il fatto che il legislatore abbia previsto l'aggiornamento triennale per gli addetti al PS, rende il loro mancato aggiornamento concretamente punbile, ma i VVF non possono dire che ciò che vale gli addetti al PS vale anche per gli addetti antincendio, poichè questa analogia tra norme simili è assolutamente vietata nell'ordinamento penale italiano. Al limite, come ha infatti riportato Adso in un precedente post, possono "consigliarlo", ma la cosa finisce lì (e sarebbe dovuta finire lì la stessa discussione anche per Adso che evidentemente non ha saputo cogliere quello che i VVF hanno detto)
Oggi in un solo caso il datore di lavoro è punbile per mancato aggiornamento della formazione di lavoratori o addetti alla squadra di emergenza e cioè quando sono avvenute sostanziali modifiche alle condizioni di rischio (art. 37, comma 6).