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Inviato: 06 giu 2016 15:42
da egomar
Ciao Bohr
ti ringrazio molto, sia della velocità che della risposta in sè che mi piace molto (mi fa comodo!).
é però la definizione di piattaforma di lavoro mobile elevabile, data dall'accordo stato regioni ad avermi messo il dubbio: "Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile…………."
Non si può negare che un carrello elevatore commissionatore, risponda a quella definizione.
O no?
Grazie ancora

Inviato: 06 giu 2016 16:24
da Bohr
Gli usi previsti sono totalmente differenti ergo la similitudine non regge.

P.S. Ho una novità sull'uso dei DPI di III CAT.

Per curiosità mi sono andato a leggere il manuale e trovo scritto:

Sistema di discesa di emergenza (con tanto di pittogramma di uomo con imbragatura)
Uscita dalla cabina sollevata in caso di emergenza
NOTA
Un sistema di discesa di emergenza è necessario solo se il sedile conducente può essere portato ad un’altezza superiore a 3000 mm.
NOTA
In conformità alle rispettive norme, i componenti singoli (ad es. la fune, le imbracature
di sicurezza) presentano delle limitazioni in termini di carico massimo ammissibile in base alla relativa progettazione. Nelle istruzioni
operative associate a ogni singolo componente sono presenti i limiti superiori di tale carico massimo ammissibile.

Come dire...devi comunque utilizzare l'imbragatura altrimenti in caso di emergenza cosa fai? Hai capito il costruttore :smt002

Inviato: 06 giu 2016 16:39
da egomar
Tanto per cominciare, grazie ancora di aver dissipato anche questo ulteriore dubbio.
In merito invece a quanto scrivi circa i DPI di III categoria, scusami ma non mi riesce di leggere tra le righe delle note da te citate, quello che ci hai letto tu....
Se riesci a spiegarti (o più probabile a spiegarmi  :smt022  ) meglio mi fai un grosso piacere, visto che è un tema per me "caldo".

Inviato: 06 giu 2016 16:54
da Bohr
Certo.
Non c'è alcun obbligo di impiegare l'imbragatura per lavorare con quella macchina MA in caso di emergenza, secondo il costruttore, dovresti essere dotato di imbragatura e di dispositivo di auto-evacuazione.

Da manuale apprendo che il costruttore ha perfino identificato e definito un punto di aggancio del dispositivo di auto-evacuazione.

Tutto qui  :smt023

Inviato: 06 giu 2016 17:00
da egomar
Perfetto, tutto chiaro.
Grazie.
Oltretutto è una informazione che più a pennello di così non poteva cadere....  una nota azienda di mezzi di sollevamento, che fornisce i mezzi al clienti, ha appena proposto una integrazione di formazione proprio sulla discesa in emergenza.
Per cui ora sono preparato
:smt001 .
Ciao

Inviato: 08 giu 2016 22:28
da Lorenzino
Mah io non vorrei rimescolare le carte:
per egomar: hai interrotto la definizione di piattaforma proprio dove avrebbe potuto darti la differenza fra le due tipologie ovvero ..... poste ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, nella quale svolgono mansioni dalla piattaforma......
Va da se che i carrelli con cabina elevabile se utilizzati anche per fare dei lavori ( es. cambio lampade, affissione di cartelli o manifesti di offerte prodotti nei supermercati e simili) diventano delle PLE con tutti gli annessi e connessi.

La norma di riferimento dei carrelli con posto di guida elevabile EN 1726-2 (h>3000 mm) prevede un comando per l'abbassamento della piattaforma in caso di emergenza o assenza di energia ( simile allo scarico valvola delle PLE es.a pantografo, a colonna).
Il discorso autoevacuazione EN 341 classe C, è previsto solo laddove la piattaforma diventa fissa nella posizione elevata e superiore ai 3000 mm, anzi cita ad esempio addirittura la scala a corde.

La differenza fra le due ipotesi? Boh, suppongo che per qualche oscuro motivo produttivo la cabina venga appunto fissata in posizione elevata oppure si preveda un guasto che non si possa utilizzare il comando detto prima ( ma mi sembra strano).

Nulla dice poi la norma EN 1726-2 sui DPI o punti di ancoraggio, come del resto anche le vecchie EN 280 sulle PLE.
Senza contare che essendoci rischio di caduta da oltre 3 m, questa parte di macchina rientra nell'allegato IV della direttiva macchine.
:smt039

Inviato: 09 giu 2016 08:38
da egomar
Buongiorno Lorenzino
grazie del tuo parere, che in effetti scombina parecchio le carte....è in contrapposizione a quello di Bohr!
Quindi per te i carrelli elevatori commissionatori sono da intendersi al pari di PLE :smt013 .
Mi piaceva di più l'interpretazione di Bohr.
Ciao

Inviato: 09 giu 2016 09:04
da egomar
Di nuovo ciao.
Allego un chiarimento in merito ai commissionatori, pubblicato dalla rivista Ambiente e Sicurezza (non so se sia possibile citarla, non lo fosse mi scuso).
Vista l'autorevolezza della fonte, almeno per me lo è (autorevole), tendo a considerare il parere più che attendibile.
Chi scrive concorda con quanto diceva Bohr poco sopra.
Ciao

Inviato: 09 giu 2016 10:38
da ursamaior
egomar ha scritto:Buongiorno Lorenzino
grazie del tuo parere, che in effetti scombina parecchio le carte....è in contrapposizione a quello di Bohr!
Quindi per te i carrelli elevatori commissionatori sono da intendersi al pari di PLE :smt013 .
Mi piaceva di più l'interpretazione di Bohr.
Ciao
Non credo proprio che Lorenzino abbia scombinato le carte.
Lui sostiene che qualora la piattaforma elevabile del commissionatore fosse utilizzata per svolgere lavori (es. cambio lampade, affissione di cartelli o manifesti di offerte prodotti nei supermercati e simili), diventerebbe una PLE.
Io concordo (a margine - e mica tanto - si tratterebbe di verificare se un simile uso sia ritenuto conforme sulle basi delle indicazioni del costruttore).
Se invece la piattaforma elevabile del commissionatore è unicamente funzionale alla movimentazione del carico, resta un commissionatore (e questo è quello che generalmente succede).

P.S.
Personalmente, su questi argomenti, considero Lorenzino più attendibile di una rivista.

Inviato: 09 giu 2016 14:38
da egomar
Concludendo, se il commissionatore viene utilizzato per fare ciò per cui è stato progettato, non rientra tra le attrezzature individuate dall'accordo stato regioni.
La circolare 21 del 2013, del ministero del lavoro, recita:
"Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell’Allegato A, dell’accordo in argomento e rispondenti alle definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa."
Di conseguenza la formazione prevista per tali attrezzature (nel loro uso "canonico") dovrebbe essere quella prevista dall'Art. 73 comma 1-4 e non quindi quella prevista dall'accordo stato-regioni.

Relativamente alla mansione che viene svolta in quota sul commissionatore, poichè nel caso del mio cliente, il magazziniere non si limita a prelevare e depositare bancali, ma anche a depositare e prelevare singole scatole manualmente, mi resta a questo punto da capire, se la macchina è "omologata" anche per questa operazione.

Mi sembra di aver fatto un sunto del contributo di tutti....in effetti ognuno diceva una cosa giusta.
Grazie