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Incidente Barberino 2008

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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catanga
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Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

La nota dell'ISPESL (già conosciuta) è estremamente chiara:
- necessità di intervento per rivedere l'intero sistema di ripresa magari con norma tecnica;
- necessità di formazione adeguata e specifica per il personale;
- necessità di intervento legislativo per equiparare la formazione del personale che opera con sistema di ripresa a quello che usa i ponteggi (uno degli infortunati aveva già fatto questo corso);
- necessità di equiparare i sistemi di ripresa  ai ponteggi con predisposizione del PiMUS.

Quindi, l'ISPESL ha constatato la sussistenza di ampi margini di miglioramento della sicurezza del prodotto e la necessità di intervento legislativo che imponga uno standard di riferimento per la valutazione della formazione del personale addetto.

Allora, se questi sono gli interventi che vengono richiesti (e fino ad oggi non si è fatto nulla), continuo a non comprendere quale sia il nesso di causalità efficiente della condotta del CSE con l'evento, avendo:
- constatato l'assenza di standard specifici formativi richiesti per il personale addetto al montaggio dei sistemi di ripresa;
- verificata la formazione del  personale addetto tramite attestazione del datore di lavoro in cui veniva dichiarato che la formazione era stata fatta ed era adeguata al lavoro da eseguire;
- constatato con visite in cantiere (era sempre in cantiere) che il personale addetto si attenesse sempre a quanto previsto nel PSC e nel POS;
- constatato che la stessa squadra di lavoro aveva già eseguito alcune centinaia di ancoraggi per gli stessi sistemi di ripresa sia per il viadotto dove è avvenuto l'evento sia in un lotto precedente.

Certo, quel giorno mancava il preposto .... ed il sostituto chiamato in corso d'opera non era stato all'altezza.
Ma di questa situazione contestuale ed occasionale, si può attribuire responsabilità al CSE?

Per quanto riguarda la Nota Interregionale, nota da tempo, essa altro non è che l'insieme delle misure correttive che è stato deciso di adottare in seguito all'evento avvenuto e scaturisce da quanto emerso nell'indagine.
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Marco
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

Ciao a tutti

Riprendo questa discussione dopo aver assistito alla deposizione dei due Tecnici della Prevenzione dell’Unità Funzionale TAV e Grandi Opere, avvenuta nel processo per gli eventi al Viadotto Lora di Barberino del Mugello nel 2008.

L’Unità Funzionale è suddivisa in due sedi, una a Borgo San Lorenzo (FI) per i cantieri delle grandi opere aperti nella zona geografica a ridosso della Regione Emilia-Romagna, l’altra a Firenze città – area di San Salvi, per i cantieri prossimi o situati all’interno dell’area urbana. I TdP di Borgo S.L. hanno seguito di più, negli anni, i lavori nelle gallerie per la tratta ferroviaria ad alta velocità Firenze-Bologna, i viadotti autostradali nel 2008 erano, di fatto, una novità.

Durante la deposizione davanti al Giudice, I TdP hanno esposto l’attività di indagine svolta nell’immediatezza dei fatti e nei mesi successivi in qualità di polizia giudiziaria. Nella sala era presente un monitor in grado di evidenziare le immagini e la grafica che i TdP hanno ritenuto opportuno preparare per meglio far comprendere alle parti le evidenze raccolte, ma dal mio posto non mi è stato possibile cogliere molti particolari.

In ogni caso penso di poter riassumere che, per l’accaduto, da quanto ricostruito in aula vi è stata una concomitanza di diversi fattori e non è stato un singolo evento a determinare l’incidente:

    - E’ stato ricostruito che mancava un vero progetto realizzato per dimensionare gli apprestamenti per quella pila, mentre il disegno rinvenuto e probabilmente utilizzato come riferimento era relativo ad altra pila in un diverso e precedente cantiere;
    - Il personale impiegato non aveva avuto una formazione adeguata;
    - Quel giorno mancava una figura esperta in grado di indirizzare e guidare man mano l’evolversi del lavoro;
    - Il dispositivo di ancoraggio che, cedendo, ha determinato la rotazione di una passerella rampante aveva il diaframma interno danneggiato e la vite era stata scelta più corta (e di diametro inferiore) proprio per cercare di ovviare all’anomalia che impediva il prosieguo dei lavori;
    - Dei sedici dispositivi di ancoraggio fissati nel calcestruzzo per gli otto elementi di passerella rampante, solo due avevano il diaframma interno integro.

Dall’esposizione presentata in aula si evince che è mancata una fase nella realizzazione dell’apprestamento, ossia la verifica dell’integrità e del corretto posizionamento dei dispositivi di ancoraggio una volta avvenuto il consolidamento del calcestruzzo. Fase che doveva precedere il nulla osta alla realizzazione in sicurezza degli apprestamenti nel nuovo livello.

Terminata l’esposizione di chi ha svolto le indagini è toccato agli Avvocati presentare istanze e fare domande. Ad esempio è stata messa in discussione con un certo contraddittorio la tesi della carente formazione perché realizzare circa 40 metri di pila in un certo qual modo significava aver operato per mesi con quel materiale. Altro argomento utilizzato dalla difesa è stato l’impossibilità di fatto di poter seguire così minuziosamente ogni singola attività lavorativa presente nelle dimensioni considerevoli del cantiere, da parte delle figure con un ruolo dirigenziale.

Vi sono state anche delle istanze delle difese perché è stato mostrato un filmato realizzato in altro luogo ove un Preposto con molta esperienza raccontava come lui pianificava e seguiva la realizzazione di apprestamenti di questo tipo con la sua squadra. Le difese hanno eccepito che il filmato non poteva costituire né prova né testimonianza perché non rientrava nelle modalità in cui è permesso produrre elementi di prova in un procedimento penale.

Un elemento ulteriore di contraddittorio si è avuto quanto un Avvocato ha domandato se i TdP dell’Unità Funzionale TAV e Grandi Opere avessero compiti di prevenzione nei luoghi di lavoro. Per inciso è accaduto che due giorni prima dell’incidente un TdP della sede di Borgo S.L. aveva svolto attività ispettiva in cantiere senza rilevare anomalie evidenti, inoltre il dirigente dell’Unità Funzionale avrebbe firmato una relazione ove veniva evidenziata una certa carenza sul piano normativo per la realizzazione in sicurezza delle passerelle rampanti, carenza legislativa che, se confermata, evidentemente avrebbe influenzato le scelte operative di chi avrebbe dovuto impedire nei fatti l’evento.

Nei giorni successivi si è probabilmente svolta la discussione in aula con i vari Consulenti Tecnici. Sarebbe interessante sapere se qualcuno ha notizie oppure vi ha partecipato attivamente.

Per mio conto devo ammettere che Catanga aveva ragione sugli “Apprestamenti di difesa” che non sono attrezzature di lavoro, fatto specificato nel Testo unico ma che a me era sfuggito.

Saluti

Marco
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catanga
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Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

Non ho partecipato perchè il CSE che assistevo ha preferito il rito abbreviato (cosa che io non ho condiviso perchè sarebbe stato opportuno andare al dibattimento visto il carico mediatico ed emotivo esistente) ed è stato già condannato in I° grado per non aver verificato, pur non esistendo uno standard di riferimento per la formazione degli addetti al montaggio di quel tipo di apprestamento (si era fidato di quanto dichiarato dall'impresa), il livello di formazione dei tre poveretti che sono morti cadendo dalla pila di viadotto.
Naturalmente, si è ricorsi in appello.
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