Art. 20
(Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
Ancora non vedo il problema sostanziale.
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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DPR 1/8/2011 n. 151 - Nuovo regolamento prevenzione incendi
- weareblind
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Ah d'accordo, ma allora SE il magistrato applica quel che vuole lui, sono sempre e comunque fregato.
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In allegato trovate un documento su come un magistrato legge il dpr 151.
Mi fa cadere le braccia una frase sull'art.6: "La finalità della norma è quello evidente di tutelare la pubblica incolumità anche nello svolgimento di quelle attività che non raggiungono le dimensioni minime previste dal d.lvo n. 81/2008 , in modo da evitare un’inacettabile disparità di trattamento e di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori."
Mi fa cadere le braccia una frase sull'art.6: "La finalità della norma è quello evidente di tutelare la pubblica incolumità anche nello svolgimento di quelle attività che non raggiungono le dimensioni minime previste dal d.lvo n. 81/2008 , in modo da evitare un’inacettabile disparità di trattamento e di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori."
- Allegati
-
- prev_inc_nuova_normativa_20111114.pdf
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Siamo un condominio di 13 app.ti e 11 box (superiore a 300 mq. e inferiore a 1000) a quanto si apprende dobbiamo fare la SCIA (ex CPI) Occorre ancora “nominare” studio di “ingegneria antincendio” per la predisposizione di tale documentazione? Non ci si puo’ rivolgere direttamente al comando dei VV.FF. di zona ?
Grazie
Grazie
Sembra sia cambiato più l'iter, la forma, piuttosto che la sostanza delle prescrizioni tecniche.
La regola tecnica è rimasta la stessa (il DM 1/2/86) peraltro con le incongruenze che ne derivano (i 300mq contro i 9 veicoli).
Cambia sicuramente l'iter, e se siete sopra i 300mq e sotto i 1000, sarete in categoria A, l'attività non si chiama più 92 ma 75.
In sostanza adesso non c'è più una domanda di CPI (approvazione progetto, lavori, visita ispettiva per rilascio) ma una dicharazione di inizio attività ed una asseverazione al rispetto delle prescrizioni.
D
Qua c'è una veloce guida dei VVF, che coglie per commbinazione il vostro caso (pagina 6)
http://www.vigilfuoc...wnload_file.aspx?id=10527
e qua la documentazione da presentare al SUAP, relativamente alla segnalazione di inizio attività (PIN2)
ed alla relativa asseverazione del professionista (PIN2_1)
Nella asseverazione sono elencati i documenti tecnici necessari.
Parlando di 21/10/2011 siete in "pieno" regime SCIA, con tutti i disguidi operativi del transitorio, però non vedo una possibilità di domanda presentata a cavallo dei due regimi.
La regola tecnica è rimasta la stessa (il DM 1/2/86) peraltro con le incongruenze che ne derivano (i 300mq contro i 9 veicoli).
Cambia sicuramente l'iter, e se siete sopra i 300mq e sotto i 1000, sarete in categoria A, l'attività non si chiama più 92 ma 75.
In sostanza adesso non c'è più una domanda di CPI (approvazione progetto, lavori, visita ispettiva per rilascio) ma una dicharazione di inizio attività ed una asseverazione al rispetto delle prescrizioni.
D
Qua c'è una veloce guida dei VVF, che coglie per commbinazione il vostro caso (pagina 6)
http://www.vigilfuoc...wnload_file.aspx?id=10527
e qua la documentazione da presentare al SUAP, relativamente alla segnalazione di inizio attività (PIN2)
ed alla relativa asseverazione del professionista (PIN2_1)
Nella asseverazione sono elencati i documenti tecnici necessari.
Parlando di 21/10/2011 siete in "pieno" regime SCIA, con tutti i disguidi operativi del transitorio, però non vedo una possibilità di domanda presentata a cavallo dei due regimi.
(mi rispondo da solo) Riguardando meglio la documentazione da presentare (SCIA) sembra che "solo" il "professionista" sia abilitato (certificandosi) alla richiesta/presentazione di tali documenti.
Sembra comunque strano e incomprensibile perche' un normale condominio (senza nessuna attivita' ) rientri nella categoria SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivita') attivita' di che ?
Help
Sembra comunque strano e incomprensibile perche' un normale condominio (senza nessuna attivita' ) rientri nella categoria SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivita') attivita' di che ?
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