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Accordo Stato Regioni - Formazione lavoratori (2a parte)

Questo Forum, aperto in occasione dell'uscita del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, ospitera' qualsiasi tipo di discussione che non sia relativa a cantieri e ad argomenti di carattere prettamente tecnico (che dovranno essere riportate negli altri due forum).

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Giosmile
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pienamente d'accordo con te ursa...

Giosmile
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pat
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Adesso è un po' più chiaro, ma resta ubn gran pasticcio.
Esempio semplicissimo.
Videoterminalista. Corso  di 4 h di Formazione Specifica dove introduco i rischi da videoterminale, ma devo diluire molto il brodo perchè poi dovrò fare un ulteriore corso (non normato, a questo punto di un n. di ore davvero minimo) per completare nel dettaglio la trattazione.

Ma vaaaaaaaaaaaa .....  :smt013
Signore dammi la forza di cambiare le cose che posso modificare, la pazienza di accettare quelle che non posso cambiare e la saggezza per distinguere la differenza tra le une e le altre
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manfro
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ursamaior ha scritto:Questi sono i casi in cui il DLgs. n. 81/2008 prevede si faccia formazione ai sensi di un obbligo contenuto in un titolo successivo al I (i generici rischi del luogo di lavoro, piuttosto che stress lavoro-correlato o differenze di genere, età ecc. sono tutte da art. 37, comma 1)

Lavoratori che impiegano attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici
Lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro in genere
Lavoratori che utilizzano DPI
Lavoratori che effettuano lavori sotto tensione
Lavoratori addetti al disarmo delle armature provvisorie per l’esecuzione di manufatti
Lavoratori, riguardo alla segnaletica di sicurezza
Lavoratori esposti al rischio di movimentazione manuale dei carichi
Lavoratori esposti al rischio di utilizzo di apparecchiature munite di videoterminale
Lavoratori esposti ad agenti fisici (in genere)
Lavoratori esposti al rumore a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione (in particolare)
Lavoratori esposti ad agenti chimici
Lavoratori esposti ad agenti cancerogeni
Lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto
Lavoratori esposti ad agenti biologici
Lavoratori esposti al rischio di esplosione
Lavoratori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento tramite funi
Lavoratori addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio di ponteggi
Lavoratori addetti al disarmo delle armature provvisorie per l’esecuzione di manufatti
Lavoratori che operano negli spazi confinati
caro ursa, grazie lo sai che non avevo mai dedicato del tempo a fare questo "ricapitolo"?
Sei davvero un grande.
Se tu fossi bello quanto bravo, saresti  un mix di Brad Pitt, George Clooney e Manfro
:smt006 manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
Ospite

Giosmile ha scritto:Cerco di dire la mia sperando di riuscire ad esprimermi in modo scorrevole e chiaro.

Dunque, in linea generale l'accordo stato regioni riguarda l'applicazione dell'art.37 comma 1 che dice


1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda



Quindi, molto ma molto ma molto brevemente, durante le prime 4 ore e le successive X ore, tu tratterai di tutti i concetti generali e di definizione per la letterilla a) nonchè di tutti i rischi aziendali  e dei danni conseguenti dal punto di vista legislativo corrente, tecnico, scientifico e specifico e nella misura delle prevenzioni e protezioni caratteristiche di quel settore aziendale e riferibili al tuo DVR.

Andando poi oltre con i titoli successivi al I, entri nella vera formazione specifica come da comma 3 dell'art.37

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’Accordo di cui al comma 2.


Infatti l'accordo stato regioni separa le due cose.

Ma sussiste comunque un controsenso, perchè mentre l'accordo dice che gli articoli successivi al titolo I sono da farsi a parte, il secondo periodo del comma 3 dell'art.37 fa capire che con il medesimo accordo avresti la definizione di come espletarli in termini di formazione e di fatti una formazione che si chiama "specifica" in effetti nell'accordo c'è.

Secondo me hanno fatto un pasticcio leggendosi quanto è scritto ai commi 1, 2 e 3 dell'art.37 ed il senso più o meno dovrebbe essere che la formazione specifica come da accordo stato regioni non dovrebbe intendersi come quella "specifica" del D.Lgs.81/08 allo stesso art.37 comma 3 e che quindi di conseguenza risulterebbe che non è stato ancora emanato accordo stato regioni per quell'aliquota di cui il DDL oggi ha libertà organizzazione.

Io infatti ad oggi la chiamo simpaticamente "specifica al quadrato"  :smt005


Giosmile
Tutto assolutamente condivisibile.
Grazie, anche a Ursa
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Giosmile
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manfro ha scritto: caro ursa, grazie lo sai che non avevo mai dedicato del tempo a fare questo "ricapitolo"?
Sei davvero un grande.
Se tu fossi bello quanto bravo, saresti  un mix di Brad Pitt, George Clooney e Manfro
:smt006 manfro
Non è giusto  :smt009

lo avevo fatto io prima!

http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... hp?t=16356

:smt040


Giosmile
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Nofer
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giò, ma tu sei già bello (almeno, concettualmente parlando...) quanto bravo!
E' ursinodolce che è troppo bravo per poter essere umanamente altrettanto bello  :smt040
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Ospite

Avendo ora letto bene la premessa dell'accordo, direi che è chiaramente specificato che lo stesso si riferisce solo ai commi 2 e 7 dell'art. 37.
Quindi è sicuro che il comma 3 e la formazione successiva al titolo I  non sono stati ancora "regolamentati".
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Giosmile
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Nofer ha scritto:giò, ma tu sei già bello (almeno, concettualmente parlando...) quanto bravo!
E' ursinodolce che è troppo bravo per poter essere umanamente altrettanto bello  :smt040
ahhaahhaha!

Giosmile
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Giosmile
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Anonymous ha scritto:Avendo ora letto bene la premessa dell'accordo, direi che è chiaramente specificato che lo stesso si riferisce solo ai commi 2 e 7 dell'art. 37.
Quindi è sicuro che il comma 3 e la formazione successiva al titolo I  non sono stati ancora "regolamentati".
Perfetto: ora poniti il problema di dover spiegare al DDL che se esegue la formazione come da nuovo accordo stato regioni (SE LA ESEGUE) non ha ottemperato a tutti i suoi obblighi di formazione dei suoi lavoratori ai sensi dell'art.37... diciamo che è sempre stato così, ma oggi noto che sta girando un parere erratissimo, anche da parte di consulenti, che se fai quella allora sei completamente OK!


Giosmile
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pat
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...e allora il consulente deve fare il consulente competente e dire al DDL che deve fare "quella" formazione...... più un pezzettino   :smt043
Signore dammi la forza di cambiare le cose che posso modificare, la pazienza di accettare quelle che non posso cambiare e la saggezza per distinguere la differenza tra le une e le altre
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