Buongiorno
Mi devo essere perso qualcosa......
Io ero rimasto che, ai tempi in cui il SISTRI avrebbe dovuto entrare in vigore il 1 giugno 2011, il Ministero, con circolare 2 marzo 2011 prot. n. 6774/Tr/Di, aveva chiarito che il MUD per il periodo 01/01/2011 - 31/05/2011 avrebbe dovuto essere presentato entro il 31/12/2011.
Stante il perdurare per tutto il 2011 degli adempimenti "cartacei", chiedo se è stato emanato un provvedimento ufficiale che chiarisce che la comunicazione rifiuti/MUD per tutto l'anno 2011 deve essere presentata, come avveniva in passato, entro il 30/04/2012.
Grazie
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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SISTRI e MUD (parte 5a)
- Stefano F.
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- Iscritto il: 16 ott 2004 14:27
- Località: Emilia-Romagna
Segnalo in GU n. 298 del 23-12-2011 il DECRETO 12 novembre 2011
"Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/ ... 4807072502
"Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/ ... 4807072502
http://www.governo.it/Governo/Consiglio ... sp?d=65841
Tra le principali proroghe:
- .......
- al 2 aprile 2012 l’entrata in operatività del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al fine di consentire l’ottimale organizzazione da parte delle imprese interessate;
Però questa volta l'annuncio è dato con più di un mese di anticipo...
Tra le principali proroghe:
- .......
- al 2 aprile 2012 l’entrata in operatività del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al fine di consentire l’ottimale organizzazione da parte delle imprese interessate;
Però questa volta l'annuncio è dato con più di un mese di anticipo...
La mente è come un paracadute, funziona solo quando è aperta
- weareblind
- Messaggi: 3205
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Ah bhè...
We are blind to the worlds within us waiting to be born
ok, l'hanno dato per tempo, ma non hanno perso l'occasione, ghiottissima, per scaricare addosso alle vittime il loro stesso delitto:
Non sono le imprese a non essersi organizzate, sono loro che hanno messo su alla "sanfasò" un sistema che non gira nè può girare per come è stato congegnato e soprattutto per le basi normativi su cui poggia (quell'altra bestia immonda del 152/06).
C'è gente ben oltre l'orlo della crisi di nervi, con il sistri.
Come dicevo anche nel forum del sistri proprio, non avremo mai un reale catasto dei rifiuti speciali - nè quello generale- se i produttori di soli rifiuti non pericolosi con numero di addetti < 10 potranno continuare a non tenere nè registro di carico e scarico e a non fare neppure il MUD. Quindi non potremo mai monitorare un accidente.
spiegazione ufficiale ha scritto:al fine di consentire l’ottimale organizzazione da parte delle imprese interessate;
Non sono le imprese a non essersi organizzate, sono loro che hanno messo su alla "sanfasò" un sistema che non gira nè può girare per come è stato congegnato e soprattutto per le basi normativi su cui poggia (quell'altra bestia immonda del 152/06).
C'è gente ben oltre l'orlo della crisi di nervi, con il sistri.
Come dicevo anche nel forum del sistri proprio, non avremo mai un reale catasto dei rifiuti speciali - nè quello generale- se i produttori di soli rifiuti non pericolosi con numero di addetti < 10 potranno continuare a non tenere nè registro di carico e scarico e a non fare neppure il MUD. Quindi non potremo mai monitorare un accidente.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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- Stefano F.
- Messaggi: 138
- Iscritto il: 16 ott 2004 14:27
- Località: Emilia-Romagna
Quindi, se ben interpreto, per barbieri, tatuatori, callisti & C. niente SISTRI (continuano col "cartaceo") e trasporto in proprio al centro di raccolta...Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.». (11A16582) (GU n. 300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n.276)
Art. 40
8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono le attivita' di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalita' idonee all'effettuazione del relativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente comma.