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Quesito accordo stato regioni formazione punto dolente

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ursamaior
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Scusa non sono stato chiaro rispetto a quello che chiedevi, dato che tu volevi proprio sapere come la penso riguardo ai codici ATECO
Per me per distinguere il settore bisogna guardare la lettera e il numero
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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luca67
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ciao
allora tu guardi ateco 2002 (a sinistra nella tabella dell'accordo)

mi può andare bene :smt001

quindi se ho ateco 2008 (molto comuni) trovo la riga a destra poi vado a sinistra a vedere e lì trovo "IL SETTORE"

es.
codice 2008: 69.x.x ==> lettera M (in 2008), vado a sinistra e vedo IL SETTORE ossia Immobiliari, informatica.

se un'altra azienda sta lì ==> formazione specifica valida (salvo DVR ecc.)

Grazie  :smt048

Luca
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luca67
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Iscritto il: 11 mag 2008 12:09

però.....

nella tabella del rischio alto, ho più righe a sinistra che a destra ....

quindi se ho un codice ateco 2008 e ammetto che il settore sia quello di destra ... non funziona . . . a meno che non mi dicano esplicitamenti che il settore è quello di sinistra (2002)

chi mi dice cosa prevale tra 2002-2008?

Luca
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Luca mi sto perdendo, ma credo che tu ti stia facendo del non molto sano onanismo mentale e rischi di diventare cieco :smt004
Nella tabella, se guardi la colonna di Dx (ateco 2007), la più recente classificazione tra quelle riportate, ti ritrovi una lettera e un numero.
La mia opinione è che ti ritrovi in un altro settore se cambi lettera e/o se cambi numero.
Spero di essere stato chiaro
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Giosmile
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Cribbio... che macello!

Cioè, è tutto molto più chiaro, ma leggendo tutti voi è palese che ci sia molta confusione... almeno noi proviamo a capire, non voglio immaginare i cartai come stanno operando in giro... solo a pensarci mi viene la pelle d'oca!!!!


Ad ogni modo, a me l'ultimo prospetto di Alfeo piace molto... sintetico e schematico, credo sufficiente per affrontare poi in azienda caso per caso.

Possiamo considerarlo come una "quadra" piuttosto condivisa da tutti noi?


Ritornando ai codici Ateco, io credo che la situazione sia sinteticamente la seguente:


Lavoratore in Azienda con ATECO XXXXX. Formato secondo nuovo accordo (o riconosciuto secondo le modalità transitorie ecc.).

Tale lavoratore cambia azienda, ora:


Se la sua mansione è la stessa ed il codice ATECO è lo stesso, continua solo con gli aggiornamenti previsti e gli ulteriori corsi dopo il titolo I, ove applicabili.

Se la sua mansione è la stessa ma il codice ATECO è diverso, deve rifare la formazione specifica (per come è scritto anche se ipoteticamente il rischio è inferiore) e poi continua con gli aggiornamenti previsti e gli ulteriori corsi dopo il titolo I, ove applicabili. Evidentemente stesso destino se sia previsto sia il cambio di mansione che di codice ATECO.



Tale lavoratore ha un cambio di mansione nella stessa azienda:

Se il cambio di mansione è tale da ricondurlo ad una classe settoriale a rischio maggiore, deve integrare i suoi moduli con ore tali da ricoprire il monte ore previsto dalla nuova classe di rischio, poi continua solo con gli aggiornamenti previsti e gli ulteriori aggiornamenti dopo il titolo I, ove applicabili. Credo che sia invece esonerato se passa ad una classe a rischio inferiore (non è esonerato invece per le integrazioni sopo il titolo I, se si applicano).

Vi ci ritrovate?

A questo punto mi vien da domandare se, in fase di nuove assunzioni, l'aver sostenuto già il corso base di 4 ore, possa diventare ennesimo elemento di discriminazione. Questo è uno dei motivi per cui ritengo che ALMENO la parte generale debba essere impartita obbligatoriamente a scuola, quindi uscire con il diploma che sia valevole per tale aspetto, fermo restando il transitorio evidentemente da gestire.

Giosmile
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luca67
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ursamaior ha scritto:Luca mi sto perdendo, ma credo che tu ti stia facendo del non molto sano onanismo mentale e rischi di diventare cieco :smt004
Nella tabella, se guardi la colonna di Dx (ateco 2007), la più recente classificazione tra quelle riportate, ti ritrovi una lettera e un numero.
La mia opinione è che ti ritrovi in un altro settore se cambi lettera e/o se cambi numero.
Spero di essere stato chiaro
:smt001

quindi ok come avevo detto:

ci sono LETTERE
CATEGORIE (HANNO UN SOLO NUMERO) (*)
SOTTOCATEGORIE (HANNO DUE NUMERI )
CODICI SINGOLI

siccome l'allegato dell'accordo si spinge solo fino al numero singolo (*), a parere mio, è quello che occorre considerare.
O meglio se facciamo così siamo sicuri di non sbagliare.

ciao e grazie
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ursamaior
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Località: L'isola che non c'è

Giosmile ha scritto:
Se il cambio di mansione è tale da ricondurlo ad una classe settoriale a rischio maggiore, deve integrare i suoi moduli con ore tali da ricoprire il monte ore previsto dalla nuova classe di rischio, poi continua solo con gli aggiornamenti previsti e gli ulteriori aggiornamenti dopo il titolo I, ove applicabili. Credo che sia invece esonerato se passa ad una classe a rischio inferiore (non è esonerato invece per le integrazioni sopo il titolo I, se si applicano).

Vi ci ritrovate?

Giosmile
Dipende da che hai voluto intendere con "classe settoriale a rischio maggiore".
Parto da questo presupposto:
se hai una fonderia, tutti i lavoratori devono farsi il corso di 16 ore complessive. Tutti.
Dopodicchè se ci sono impiegati che, pur essendo lavoratori dipendenti della fonderia non si spostano dagli uffici, allora puoi fare il corso a rischio basso.
Se l'operaio del reparto lo sposti dal forno al laminatoio, non c'è nessun aumento di rischio (cioè il corso era e resta quello di 4+12 ore e devi integrarlo con i nuovi rischi)

Invece diverso è se hai un'azienda multiservizi (es. cooperative di pulizie, facchinaggio e derattizzazione) a quelli si riferisce la legge nel punto che tu citi.
Ognuno di quei servizi potrebbe stare in una classe diversa dagli altri, allora quelli saranno corsi diversi
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Giosmile
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Si Ursa, intendevo questo.

Per esempio se ho un'amministrativo di una grande impresa di costruzioni il quale non si è mai mosso dalla sede legale perchè per esempio si occupa solo dell'aspetto amministrativo delle forniture, quindi beneficia di una scontistica sulle ore (rischio basso), e poi dopodomani scatta di livello e per esempio si occupa pure di verificare la correttezza delle forniture in cantiere, allora dovrà integrare 8 ore (oltre alle altre ore specifiche dopo titolo I, sempre meglio precisarlo!). Spero che l'esempio regga.

Credo che invece una ipotetica situazione perfettamente contraria (e non parliamo di solo demansionamento, ci sono quei casi in cui si passa dal "girare in torno" allo "stare solo alla scrivania", spesso ambito da molti lavoratori) non prevederebbe alcuna integrazione...


Giosmile
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CarmeloA
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Iscritto il: 19 ago 2008 12:25

Vorrei confrontarmi con voi su alcuni punti.

1) Notavo che l'accordo è emanato ai sensi dell'art. 37 comma 2 e quindi è legittimato a dettare regole per la formazione dei lavoratori. Tuttavia esso:
- Riguarda esplicitamente la formazione di cui all'art. 37 e non quella di cui ai titoli successivi al primo mentre, se non sbaglio, l'art. 37 comma 3 ne demandava allo stesso accordo la regolamentazione.
- Riguarda la formazione di dirigenti e preposti senza che la legge gliene demandasse il compito, tanto che l'applicazione dell'accordo per la formazione di queste figure è definita "facoltativa" (sufficiente ma non necessaria) e quindi lascia qualche spazio di manovra in più ai datori di lavoro.

2) Ho un articolato programma di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti approvato ben prima del 26/1/12; il programma non è ancora completato ma ho già formato buona parte dei destinatari. Completerò la formazione entro 12 mesi.
Il mio dubbio è: tutti i lavoratori formati (sia prima che dopo il 26/1/12) secondo il programma si possono far rientrare nell'ipotesi di cui al punto 10 (disposizioni transitorie)? che recita "In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i
dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre
dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di
formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di
entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni
normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di
lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita' di
svolgimento dei corsi"
?
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ursamaior
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Qual è la domanda?
Non ti capisco... se i lavoratori li hai già formati devi solo verificare se hai rispettato la legge e il CCNL.
Se non li hai ancora formati, ma hai un piano formativo approvato sai di avere 12 mesi di tempo per farlo
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