Confermo l'attendibilità biologica della data di partenza di un sicuro deterioramento osteoarticolare: io a 45 anni riuscivo ancora a portarmi 90.000 lire di spesa sulle braccia, adesso ai 20 euro di solito ho necessità del carrellino apposito altrimenti di incricco per tutto il w.e. ... nonostante il diminuitissimo potere di acquisto della moneta da 15 anni fa ad oggi!Bond ha scritto:(e a titolo di esempio, per la MMC sei anziano a 45 anni)
Facezie a parte, leggendo il testo delle "procedure" si trova spesso l'affermazione "si può usare il modulo n°#" oppure "si può scegliere tra...".
Ora, che le si voglia chiamare "procedure standardizzate" oppure - come a me parrebbe- "istruzioni per fare una VdR che non dia un DVR di puro copiaincolla di articoli", mi pare del tutto ed assolutamente indifferente.
Se riandate con la memoria al DM 5 dicembre 1996 dal titolo "Procedure standardizzate per gli adempimenti documentali ai sensi dell'art.4, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242. ", anche lì si specificava già in premessa che
Non è che sia cambiato chissà che, quindi: solo, visto che nonostante gli anni si continuano a vedere persino DVR GRANDI dove i criteri di esame di tutti i rischi calati nella specifica realtà aziendale non sono rispettati, stavolta per cercare di riuscirci li hanno scritti tutti, uno a uno e pure mettendoci gli esempi.L'imprenditore che intende servirsi di questo modello tenga presente che esso va compilato in tutte le sue parti e corredato dalla documentazione di volta in volta suggerita semprechè tale modello sia idoneo ad illustrare la situazione aziendale.
Esso consente al datore di lavoro di documentare che in azienda è stato attuato(naturalmente nei modi congruenti con l'entità dell'azienda e dei corrispondenti fattori di rischio) un sistema per tenere sotto controllo i rischi (esso sarà utile in particolare a quei datori di lavoro che, in forza delle disposizioni dell'art. 10 del decreto in questione intendono assumere personalmente il compito e le responsabilità del servizio di prevenzione e protezione).
Altro obiettivo conseguibile è quello di documentare che la valutazione dei rischi è stata fatta nel rispetto dei criteri formali(coinvolgimento delle persone incaricate o associate, tempi di attuazione, consultazione delle parti interessate) e sostanziali (concretezza, globalità, congruenza, programmazione delle misure, ecc.)che la legge prescrive al riguardo
Quindi, ad un'eventuale crocettatura in colonna 3 del modulo 2 di una qualunque voce di rischio da esaminare (il modulo 2 a questo serve, a non dimenticarsi niente....) deve corrispondere in colonna 6 del modulo 3 il programma di miglioramento previsto, nel quale -sempre per come la vedo io- si può anche scrivere "meglio di così non si può fare", per le singole postazioni di svolgimento di determinate mansioni in quei certi reparti indicati ripettivamente nelle colonne 2 e 1 del modulo.
Ritengo infatti anche io che i "moduli" non siano tassativi, ma molto utili per crocettare i rischi "non presenti" senza dovere per questo essere obbligati a spiegare formalmente perchè non sono presenti, come accade per i DVR tradizionali . Almeno, per come predispongo io i DVR dal 2008, ossia con l'indice sovrapponibile ai titoli e capi ed eventuali riferimenti alle Allegati del coso 81, quando e se proprio sono costretta a farne. E per rispondere alla domanda specifica di gianbisv, le singole valutazioni di merito qualiquantitativo per rischi non semplicemente dichiarabili presenti (penso a rumore > 80, chimico e mmc) e/o non eliminabili con sistemi di prevenzione collettiva, comunque, secondo me, sono da documentarsi in modo scritto e a parte.
Cacchiarola, mi hanno stroncato proprio le uniche parti dei rischi assenti che si potevano copiaincollare da un DVR ad un altro.... :smt040
Bene, così in parte e anche per le aziende sino a 50 si ritorna a come vedevo io il DVR ex 626: ti dico chi ha quale rischio dove e perchè, cosa ho già fatto e cosa farò per ridurlo se possibile, o per controllare che resti il più basso possibile se non posso ridurlo ulteriormente, in quel caso te lo chiamo "rischio residuale".
Sulla scarsa gestibilità da parte del DdL di queste procedure, concordo.
Se ci fosse "a monte" una qualificazione delle imprese che prevedesse la conoscenza almeno del tipo di rischi caratteristici di quella particolare attività produttiva che si intende intraprendere, magari ne potremo riparlare.