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RLST nelle imprese edili

Archivio Cantieri temporanei o mobili/Cave/Edilizia.
Non sempre le procedure sono chiare e semplici. Per questo lo Staff di Sicurezzaonline ha attivato questa sezione per raccogliere tutte le problematiche relative alla sicurezza nei Cantiere Edili, nelle Cave e alla normativa tecnica in Edilizia (Riservato agli abbonati)
Mindy

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Scusate, dove sta scritto che in una impresa edile se non viene eletto il RLS ci deve essere per forza il RLS territoriale? Vi risulta?
Grazie
Mindy
 

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Nofer
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"per forza - per forza", proprio no. Ma penso che si tratti dell'ennesima interpretazione del tipo cicero pro domo sua dell'art. 18 del 626, e qualcuno ha deciso che se non ci sono i RLS aziendali allora ipso facto si materializza il territoriale delle rappresentanze sindacali. La questione è che, in realtà, anche il RLST deve essere "designato o eletto", ma questo "commillo" -se non leggo male e non sono del tutto rincitrullita- è relativo alle aziende con meno di 15 dipendenti.
Io penso.
Nofer
 

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Nofer
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Mindy

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Ho chiesto il conforto di altri pareri perchè nella mia provincia sembra che si materializzino nei cantieri degli RLST, facenti capo alla edilcassa o al cpt, che pretendono di vedere i pos e di fare giri di ispezione.
Mi ha chiesto un parere un collega a cui si è rivolta una impresa per chiedere se ciò fosse regolare.
A me sembra proprio di no, proprio perchè manca l'espressione della volontà dei lavoratori e anche perchè sembra che questo rappresentante spesso non sia neanche un lavoratore del comparto (in alcuni casi mi hanno riferito che si arrogava il ruolo un dipendente o consulente della cassa).
Una volta che i lavoratori sono informati del loro diritto di avere un rappresentante e decidono consapevolmente di non esercitare il diritto, credo che ogni forzatura possa essere respinta.
 

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catanga
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Nel settore delle costruzioni, con il relativo CCNL, è stata "introdotta" la figura del RLST.
Pertanto, avendo dato le imprese alle loro associazioni imprenditoriali, il mandato di negoziare con il sindacato, tutto ciò che ne è scaturito (compreso il RLST) diventa vincolante.
Quindi, nei cantieri edili, i RLST hanno diritto all'accesso, previa comunicazione, ed all'esercizio delle loro funzioni, nè più , nè meno di un "normale" RLS.
Mettiamoci l'anima in pace.
 

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Nofer
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catanghino, gioia  :smt005 mia, non è che mi daresti-manderesti gli estremi di un link dove che io possa leggere 'sta cosa astrusa?
E poi, o anzi prima, vorrei avere il tuo parere sulla gerarchia di un Decreto Legislativo rispetto a un CCNL.
Io sostengo che il RLS deve essere espresso dai lavoratori, all'interno dei sindacati SE i lavoratori lo ritengono. E il fatto che si siano create queste figure di RLST "obbligatorie" d'intesa tra sindacati dei lavoratori e associazioni degli  imprenditori non è che la vedo proprio benissimo.
Vero è che se c'è qualcuno che -da esterno- può andare a dare un occhio sui cantieri, alla sicurezza e alla prevenzione non farà certo male, e concettualmente mi sembra addirittura una forma di concertazione auspicabile ed estensibile.
Però, siccome non mi risulta che ciò avvenga anche da queste parti, vorrei capire perchè. E magari compulsare appropriatamente gli eventuali organi di competenza. Sempre perchè se una legge c'è va osservata, anche se io non sono d'accordo.
Nofer
 

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catanga
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Il RLST è una figura che è nata in base alla disposizione contenuta, per la prima volta, nel CCNL firmato nel 1995, all’indomani dell’accordo collettivo siglato tra Organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea Cgil) e l'ANCE (et similia).
L'esistenza di tale figura è stata confermata nel recente rinnovo del CCNL.

Questa scelta è stata giustificata con il fatto che in edilizia la quasi totatlità delle "imprese" sono microimprese ed i cui lavoratori non eleggono o designano il RLS. I RLST, pertanto, sono designati dalle Organizzazioni sindacali territoriali per esercitare le funzioni di "Rappresentanti per la sicurezza di ambito territoriale per le imprese edili ed affini” e sopperire a tale mancanza.

Naturalmente, la norma contrattuale citata non confligge con quanto previsto dal D. Lgs. n° 626/1994 ma ne integra l'azione in un settore notoriamente non molto attento alle problematiche della sicurezza sul lavoro.

Quindi, un cantiere ove operano imprese edili aderenti al CCNL, può tranquillamente essere visitato dal RLST che, come detto prima, ha le stesse attribuzioni del RLS.

Per avere maggiore informazioni puoi consultare il CCNL.

Sul web ci sono decine di pagine che parlano dell'argomento come, ad esempio, quelle delle principali associazioni sindacali.
 

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Mindy

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Scusa Catanga, ma nel 626/94 leggiamo:

"Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento."

Insomma, è chiara l'esplicita richiesta di una volontà espressa dei lavoratori ed è anche chiaro che la figura territoriale è una possibilità, non un obbligo, dato che il decreto recita "può essere individuato" e non "deve essere individuato".

Alla contrattazione collettiva sono rimandate altre questioni di dettaglio (la definizione del numero di rls, le modalità di designazione o di elezione, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, la formazione) ma ritengo che una definizione "d'ufficio" del rlst, senza una espressa e volontaria scelta dei lavoratori non sia coerente con quanto stabilito dal decreto.

Aggiungo una critica nei confronti di quanto definito nel CCNL per la formazione del RLS: non capisco perchè, proprio nel settore tra i più a rischio si sia stabilito che il rappresentante debba fare solo 20 ore di corso anzichè 32 come è previsto nel decreto di inquadramento generale della formazione (DM 16/01/97).
 

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weareblind
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Mindy ha scritto: Aggiungo una critica nei confronti di quanto definito nel CCNL per la formazione del RLS: non capisco perchè, proprio nel settore tra i più a rischio si sia stabilito che il rappresentante debba fare solo 20 ore di corso anzichè 32 come è previsto nel decreto di inquadramento generale della formazione (DM 16/01/97).
A si? E se il RLS segue un corso di 20 ore gli si rilascia un attestato a norma di legge? Che cosa strana...
 

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Mindy

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Ebbene sì weareblind, perchè qui è lo stesso decreto che rimanda alla contrattazione collettiva anche diverse conclusioni. I CPT per primi organizzano corsi di questa durata.
 

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effenne

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Bene! Non si finisce mai di imparare! Per me sono tutte cose nuove, ve lo giuro! Le sto imparando adesso, tra qualche giorno scateno l'inferno e vi tempesto di domande, preparatevi!
 

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