DPIu - uff!
Inviato: 20 gen 2009 19:26
scusate l'oggetto, ma mi porto dietro da mesi un dubbio che non riesco a sciogliere.
riguarda l'art. 193 (rumore), quello sui DPI uditivi.
da una parte mi si dice (comma 1 punto d) che devo verificare l'efficacia dei dpi (consegnati per Lex>80), e questo lo metto in relazione alla verifica da fare rispetto alle indicazioni della UNI 458-2005; dall'altra mi si dice al comma 2 che devo tener conto dell'attenuazione (cioè l'efficacia di cui sopra) solo ai fini del rispetto del valore limite, dunque ne dovrei valutare l'efficacia solo se sto sopra 87 dB(A)?
e se con l'attenuazione sto tra 80 e 87?
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.
Le proposizioni sottolineate mi sembrano in totale contraddizione.
PS-certamente l'argomento è stato affrontato ma non ho saputo cercare..
riguarda l'art. 193 (rumore), quello sui DPI uditivi.
da una parte mi si dice (comma 1 punto d) che devo verificare l'efficacia dei dpi (consegnati per Lex>80), e questo lo metto in relazione alla verifica da fare rispetto alle indicazioni della UNI 458-2005; dall'altra mi si dice al comma 2 che devo tener conto dell'attenuazione (cioè l'efficacia di cui sopra) solo ai fini del rispetto del valore limite, dunque ne dovrei valutare l'efficacia solo se sto sopra 87 dB(A)?
e se con l'attenuazione sto tra 80 e 87?
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.
Le proposizioni sottolineate mi sembrano in totale contraddizione.
PS-certamente l'argomento è stato affrontato ma non ho saputo cercare..