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Controlli sanitari in un centro di formazione professionale

Questo Forum, aperto in occasione dell'uscita del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, ospitera' qualsiasi tipo di discussione che non sia relativa a cantieri e ad argomenti di carattere prettamente tecnico (che dovranno essere riportate negli altri due forum).

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RIDOLF

Vorrei chiederVi se secondo voi in un centro di formazione professionale i docenti sono soggetti a visite mediche periodiche secondo il Dl 81?
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ursamaior
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Località: L'isola che non c'è

Dipende da quello che fanno, se usano o sono esposti ad agenti chimici, sollevano carichi, usano videoterminali, etc.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
RIDOLF

NATURALMENTE SI IN QUANTO LA FORMAZIONE è MIRATA ALLE SEGUENTI FIGURE PER ESEMPI:
CUOCO, PASTICCIERE, ELETTRICISTA, SALDATORE, ELETTROMECCANICO,ALBERGHIERO ETC.
QUINDI GLI INSEGNANTI SONO SOGGETTI A VISITE MEDICHE PERIODICHE?
SE SI DOVE POSSO TROVARE UN RIFERIMENTO NORMATIVO A PROPOSITO?
GRAZIE TANTE
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c_c
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sono in trepidante attesa che ursa trovi la voglia e il tempo di continuare a rispondere a questo "gentile" ospite ...... :smt044
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Carlodg
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B&C ha scritto:sono in trepidante attesa che ursa trovi la voglia e il tempo di continuare a rispondere a questo "gentile" ospite ...... :smt044
Mi sforzo io: lo decide il Medico competente. Fine del tema, o sbaglio?  :smt039
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larsim
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Località: Casnà

ma il riferimento ti serve per poter definire che gli insegnanti rientrano nella categoria dei lavoratori?
perchè se lo chiedi al ministro magari ti dice
ma l'81 (e la mia mamma, che sennò si arrabbia) dice di sì

è stato abrogato, ma ti riporto quello che prevedeva il dm 382/98

Art. 4. Sorveglianza sanitaria

1. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la sorveglianza sanitaria, a mezzo del medico competente, è finalizzata a realizzare specifici controlli nelle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali la valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, abbia evidenziato concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute dei lavoratori tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Accertato tale presupposto, il datore di lavoro procede alla nomina del medico competente, ai fini ed agli effetti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 626.

2. Nelle scuole statali l'individuazione del medico competente è concordata preferibilmente con le aziende sanitarie locali competenti per territorio o con una struttura pubblica ove sia disponibile un medico con i requisiti indicati per la funzione di medico competente, sulla base di apposite convenzioni tipo da definirsi tra le strutture medesime e l'autorità scolastica competente per territorio.

Art. 8. Istituzioni scolastiche ed educative non statali

1. Il presente decreto trova applicazione anche nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative legalmente riconosciute, parificate e pareggiate, limitatamente all'articolo 1, articolo 2 comma 1, articolo 3 comma 1, articolo 4 comma 1. Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto gestore sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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ursamaior
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Carlodg ha scritto:Mi sforzo io: lo decide il Medico competente. Fine del tema, o sbaglio?  :smt039
Resisto alle provocazioni di B&C  :smt001
No Carlo, non lo decide il medico competente, lo decide come sempre il Datore di lavoro una volta effettuata la valutazione dei rischi, come mirabilmente mostrato anche da larsim con la sua citazione.
Dunque a Ridolf rispondo che il riferimento di legge è il D.Lgs. n. 81/2008 in cui però è inutile che si affanni a cercare, perchè non troverà alcun elenco di attività soggette sic et simpliciter a sorveglianza sanitaria, ma solo un elenco di fattori di rischio soggetti a valutazione per i quali, al superamento di determinate soglie si attiva la sorveglianza sanitaria
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Carlodg
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ciao
Il medico competente:
  a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi.........

quindi il MC SCRIVE al DDL: bisogna fare queste ... visite mediche.

E' il M.Competente che ha la "competenza" nel dire se vanno fatte o meno le Visite.

Poi è chiaro che se il DDL non vuole farle fare non è che il Medico possa obbligarlo, ma può mandare due righe a lui e allo RSPP per evidenziare la cosa.

Se poi il Rapp. Lavoratori legge la Valutazione dei rischi, dove ci deve essere la firma del Medico, e trova la prescrizione ....

Ciao
Carlo
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ursamaior
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Carlo, perdonami, ma quello che stai dicendo non sta nè in cielo, nè in terra.
Chi è che decide se un lavoratore supera o meno le 20 h/sett. al VDT? il MC o il DdL?
Chi è che decide se il lavoratore è esposto a Lex > 85 dB(A)? il MC o il DdL?
Il MC collabora alla valutazione, fa osservazioni, dà consigli, ma non è assolutamente lui che decide chi deve fare la sorveglianza sanitaria.
Hai idea che responsabilità sarebbe per lui? e ne trovi traccia nel decreto?
Non diciamo sciocchezze, che  già c'è abbastanza confusione in giro...

Inoltre dove c'è scritto che sul DVR ci deve essere la firma del MC?
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Carlodg
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ursamaior ha scritto:Carlo, perdonami, ma quello che stai dicendo non sta nè in cielo, nè in terra.
Chi è che decide se un lavoratore supera o meno le 20 h/sett. al VDT? il MC o il DdL?


Rispondo:E’ chiaro che non è il Medico ad assegnare gli incarichi, ma lui, fatte le opportune valutazioni mediche, può dire che la tal persona NON PUO' stare al videoterminale oltre le 20 ore, anche se il DDL aveva deciso di farlo stare.



Chi è che decide se il lavoratore è esposto a Lex > 85 dB(A)? il MC o il DdL?
Il MC collabora alla valutazione, fa osservazioni, dà consigli, ma non è assolutamente lui che decide chi deve fare la sorveglianza sanitaria.
Hai idea che responsabilità sarebbe per lui? e ne trovi traccia nel decreto?
Non diciamo sciocchezze, che già c'è abbastanza confusione in giro...



La valutazione dell’esposizione non la fa il DDL, ma un tecnico abilitato su dati di presenza forniti dal datore (i dati del rumore presente li rileva il tecnico).
Il DDL decide quale sia il lavoratore esposto a Lex > 85 dB, ma non è lui che decide se fare o meno le visite mediche, e nemmeno il Medico, vi è già una legge che lo fa.
Però il Medico può far aumentare il numero di visite rispetto a ciò che dice le legge (dipende dallo stato di salute dellavoratore), prescrivere ulteriori visite mediche specialistiche, o dire che il lavoratore lì non ci deve andare.

==
Per me decide il Medico nel senso che lui giudica se sia il caso e meno di fare le visite; se il DDL assegna un incarico, il MC può dire se la tal persona sia idonea o meno a certe mansioni.
Es. sollevamento manuale carichi. Il Medico può dire se la tal persona sia o meno idonea, perchè sa valutare le patologie, ha accesso alla cartella sanitaria del dipendente (non sicuramente il DDL). Se il Medico dice che può sollevare certi carichi, purchè faccia la visita medica ogni 6 mesi, è lui che lo decide, non il DDL.


Art. 18
Il Datore di lavoro .....
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

Articolo 25 - Obblighi del medico competente
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;



Quindi il DDL assegna i compiti, il MC valuta se se la persona sia idonea e prescrive eventuali visite mediche. Addirittura prescrive le visite mediche al lavoratore anche dopo che è cessata l'esposizione.
.



Inoltre dove c'è scritto che sul DVR ci deve essere la firma del MC?
Sono talmente abituato ad avere la collaborazione del MC e la sua firma in calce al DVR, per le questioni di sua competenza, che ho sbagliato. Comunque dovrà redigere un documento con la sua firma in calce, per assicurare che ha collaborato alla stesura del DVR e fatto ciò che è di sua competenza, o nemmeno questo?



Tornando sul quesito iniziale:
Vorrei chiederVi se secondo voi in un centro di formazione professionale i docenti sono soggetti a visite mediche periodiche secondo il Dl 81?


Se nel centro di formazione professionale insegnano 8 ore su 8 a verniciare, chi se non il Medico Competente dirà se l'insegnante può essere esposto o meno alla tipologia di atmosfera presente? Se l'insegnante soffre di bronchite cronica, asma, allergia a .... ..  è il DDL che dirà se può lavorare in quella postazione o lo dirà il MC?

Ciao
Carlo
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