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uscite di piano

Archivio norme tecniche e legislazione in materia di Prevenzione Incendi.
Per una corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla prevenzione degli incendi, lo Staff di Sicurezzaonline ha creato questo archivio per l'enorme importanza che riveste la materia per tutti i luoghi di lavoro (Riservato agli abbonati)
parext

Sono un proprietario di un pub, in cui lavorano 5 persone e il cui grado di affollamento massimo è di 150 persone in 300mq.
Il locale è su un unico piano e possiede un'unica uscita sul fronte principale.
Mi piacerebbe avere il vs aiuto per capire se è necessario avere una seconda uscita di piano, considerando che fare una seconda uscita sul retro sarebbe altamente costoso data la natura architettonica del fabbricato.
Per il lavoro sopra descritto si sono sentiti due tecnici, uno commissionato da me e uno dal proprietario dello stabile, il primo dice che è necessaria una seconda uscita in quanto le 150 persone fanno scattare l'obbligo, l'altro dice che il locale non risulta soggetto alle prescrizioni della prevenzione incendi.
Spero di avere con voi l'ago della bilancia.

Grazie.

chris
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marmo
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Iscritto il: 04 mag 2005 23:47
Località: Caserta

Quanto è larga l'uscita?
parext

1.20 ma non è un problema allargarla.

Ricordo che per rispondere si deve usare il tasto 'Invia risposta' e non 'riporta'.
Grazie per la collaborazione.

Cordiali saluti

Mod  :smt039
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weareblind
Messaggi: 3267
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Decreto Ministeriale del 10/03/1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro.

3.3 - criteri generali di sicurezza per le vie di uscita
e) i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile.
c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza dei percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:
- 30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio.

Questo articolo già sposta l'ago della bilancia verso l'uscita contrapposta.

Non solo; se avessi una sola uscita la lunghezza massima del percorso sarebbe la seguente.
- 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio

Inoltre: nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere c) ed e) del punto precedente, occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia:
- frequentato da pubblico.
Con 300 mq di spazio, se avessi un'unica uscita quanti metri si dovrebbero percorrere? Più di 9?

Poi: 3.5 - numero e larghezza delle uscite di piano
In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano.
Eccezioni a tale principio sussistono quando:
a) l'affollamento del piano è superiore a 50 persone.
Ed è il nostro caso.

Ancora: per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a:
Larghezza [cm]  = (AFFOLLAMENTO/50)X60[cm]

Con 150 persone abbiamo L = (150/50)X60 = 180 cm
Questo punto potresti soddisfarlo con una porta da 180 cm di luce. Ma tutti gli altri no.

weareblind
"Under blood red skies"
We are blind to the worlds within us waiting to be born
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Paten
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Iscritto il: 14 ott 2004 17:55
Località: Veneto

Perfettamente daccordo con weareblind

Già mi è capitato e realizzato ...

il DM 10/03/98 è chiarissimo su questo punto e chiarisce al "tecnico" del proprietario che essere soggetti o meno, non alla prevenzione incendi che non dice niente, ma ai controlli e alle visite dei VVF non significa che le norme vigenti non si debbano ottemperare ...

Spiega tu, poi, in caso di incendio che "tanto il locale non era soggetto ..."


Qualche funzionario ogni tanto mi fa la battuta:

- non è che perchè l'attività non è soggetta le persone all'interno possiamo farle "morire" senza problemi :smt021 o se sì ciò deve essere stato legalizzato (un pò come è successo per gli alberghi)

Paten
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Delma
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Iscritto il: 12 ott 2004 09:02
Località: Milano

concordo pienamente con chi mi ha preceduto.
L'uscita su due lati opposti è necessaria, sia per il D.M. 10-03-98, in funzione del notevole affollamento massimo, sia da un'oggettiva difficoltà di evacuazione di 150 persone da un unica uscita in caso di emergenza.
Fondamentale sarà poi andare a vedere come verranno realmente mantenute tali uscite...sarebbe inutile fare un'altra US e poi piazzarci davanti dei tavolini con le sedie o peggio ancora, come a volte si vede in giro, lucchettarle perchè "altrimenti i furbi escono senza pagare".

Mi raccomando!!
spero che il buon senso ti porti ad avere magari qualche coperto in meno ma la certezza di avere tutte le misure di prevenzione e protezione corrette per condurre i clienti al sicuro in caso di incendio o altra emergenza.
Il fatto che tu ti sia rivolto a noi è già un ottimo segnale di interesse verso la materia!
Fossero tutti come te, probabilmente ci sarebbero meno problemi in giro.
Luca
Agisci da uomo di pensiero e pensa da uomo di azione. (Henry Bergson)
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Mindy
Messaggi: 96
Iscritto il: 15 apr 2005 09:58
Località: Sardegna

Vorrei solo aggiungere un altro punto del DM 10 marzo 1998:
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3.7 MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE

Se le misure di cui ai punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 non possono essere rispettate per motivi architettonico urbanistici, il rischio per le persone presenti, per quanto attiene l'evacuazione del luogo di lavoro può essere limitato mediante l'adozione di uno i più dei seguenti accorgimenti, da considerarsi alternativi a quelli dei punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 solo in presenza dei suddetti impedimenti architettonici o urbanistici:

a) risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, così che le persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie d uscita;
b)riduzione del percorso totale delle vie d uscita;
c) realizzazione di ulteriori uscite di piano;
d) realizzazione di percorsi protetti addizionali o estensione dei percorsi protetti. esistenti;
e) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.

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Ovviamente se non vi sono tali impedimenti non si può evitare la realizzazione della seconda uscita nel caso proposto per tutte le considerazioni fatte dagli altri intervenuti.
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Marzio
Messaggi: 1323
Iscritto il: 14 ott 2004 16:38
Località: Pordenone

...io la butto là... come la mettiamo con l'art. 14, c. 2, DPR 547/55. Cosa si intende, a vostro avviso, con specifici rischi di incendio?

Ciao

Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
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parext
Messaggi: 2
Iscritto il: 09 mag 2005 23:17
Località: castelletto ticino

....la tesi del primo tecnico è che i bar sono esonerati ai sensi della circolare 20 nov 82 (sotto citata in stralcio) dall'obbligo di attuazione del dm del 98, e al massimo si deve applicare il dlgs 626 che non risulta cosi ristrettivo come il dm del 98.

chris

- I "ristoranti, bar e simili" non rientrano tra le attività di cui al punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 come già chiarito con circolare n. 52 del 20 novembre 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 punto 5 del decreto Presidente della Repubblica n. 577 del 1982. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del decreto ministeriale citato. (Circolare 11 dicembre 85, n. 36)
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Mindy
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Iscritto il: 15 apr 2005 09:58
Località: Sardegna

Il DM 10 marzo 1998 è un decreto attuativo del D.Lgs 626/94 (vedi art. 13) e si applica a tutti i luoghi di lavoro soggetti a quest'ultimo decreto.
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