Scusate la domanda, ma mi è stato detto che con l'81/08 l'altezza minima dei parapetti è passata da 1 a 1,1 m. Sto cercando il riferimento di legge ma non lo trovo, e da una prima ricerca nei messaggi non ho risolto nulla. :smt017
Mi confermate che mi sono rincretinito, mi son fatto scappare questa cosa e possibilmente dove sta scritta?
Grazie mille fin d'ora
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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altezza parapetto
D.L.vo 81/2008. Allegato XVIII:
2.1.5. Parapetti
2.1.5.1. Il parapetto di cui all’articolo 126 del Capo IV è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.
2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.
2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.
2.1.5. Parapetti
2.1.5.1. Il parapetto di cui all’articolo 126 del Capo IV è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.
2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.
2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.
Per quanto ne so io, c'è solo una deroga valida per i ponteggi fissi riportata nell'art. 138 comma 5 lettera b):
b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
allora, io lavoro anche a milano, ma non mi risulta che il regolamento edilizio si applichi anche ai cantieri edili. Vale sicuramente per i luoghi di lavoro soggetti alla ex 626, ma da qui a dire che il regolamento edilizio vada applicato anche ai cantieri, che alla ex 626 non sono soggetti, mi pare eccessivo....
comunque mi hai messo il dubbio, qualcuno ne sa qualcosa?
comunque mi hai messo il dubbio, qualcuno ne sa qualcosa?
Non ho detto questo, nè avevo capito con chiarezza che tu ti riferissi a parapetti di cantiere. Sicuramente il RE non si applica ai cantieri. Semplicemente chi ti ha detto sta cosa dell'1,10 magari ha confuso tra il RE e il TU.Caino75 ha scritto:non mi risulta che il regolamento edilizio si applichi anche ai cantieri edili.
Scusate ho una domanda da porvi:
Art. 125. TU Mod. 106
Disposizione dei montanti
4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato.
Questo articolo riguarda i ponteggi in legno giusto?
Quindi con il 106 correggetemi se sbaglio non c'è più l'obbligo del parapetto che supera i m. 1,20 il piano di gronda ma è sufficiente il metro.
Dov'è l'articolo che mi dice quanto deve essere alto il parapetto oltre il filo di gronda? nell'allegato XVIII del TU 106 2.1.5.1. dice solo che "Il parapetto di cui all’articolo 126 è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio"
Dalla gronda che altezza tengo con il parapetto per essere a norma?
Grazie
Art. 125. TU Mod. 106
Disposizione dei montanti
4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato.
Questo articolo riguarda i ponteggi in legno giusto?
Quindi con il 106 correggetemi se sbaglio non c'è più l'obbligo del parapetto che supera i m. 1,20 il piano di gronda ma è sufficiente il metro.
Dov'è l'articolo che mi dice quanto deve essere alto il parapetto oltre il filo di gronda? nell'allegato XVIII del TU 106 2.1.5.1. dice solo che "Il parapetto di cui all’articolo 126 è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio"
Dalla gronda che altezza tengo con il parapetto per essere a norma?
Grazie