Ciao a tutti
Volevo chiedere se qualcuno ha fatto una valutazione del rischio chimico di uno studio estetico, come ha proceduto visto che le schede di sicurezza non ho ancora capito se sono obbligatorie per il settore cosmetico o comunque sono come il santo graal, esiste? ma dove sono?
Inoltre le aziende comestiche danno una comumicazione che i loro prodotti sono conformi alla legge 713 dell'11/10/1986 e smi. L'unica cosa che ho trovato è nell'art 7 comma 1, a cui penso si rifacciano le aziende cosmetiche, che dice che i prodotti non devono in alcun modo arrecare danni alle persone, però l'ultimo capoverso dice che non esenta il produttore dagli altri obblighi vigenti.
Qualcuno sa consigliarmi su come procedere alla valutazione?
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
valutazione rischio chimico cosmetici
- Bassaumbria
- Messaggi: 296
- Iscritto il: 29 apr 2005 12:40
- Località: UMBRIA
io ho affrontato il problema in una parrucchiere, difficilissimo avere le schede, solo schede tecniche con poche informazioni sulla sicurezza
ciao ragazzi
purtroppo è un problema serio che spesso si sottovaluta.
L'ultima telefonata stamattina alle 10.
Devo fare VRC per parrucchiere, telefono ad arcinota marca di prodotti per parrucchieria (prob. la più famosa) dicono, con molta spocchiosità, che NON SONO OBBLIGATI a mandare le schede di sicurezza e di fare riferimento al depliant per i prodotti lasciato dal rappresentante che di SDS ha veramente ben poco!!!
Io mi domando: la visita medica si deve fare se, a seguito di valutazione del rischio chimico, esce fuori un rischio superiore al moderato; bene, ma non avendo una scheda tecnica di sicurezza con le frasi R e la composizione, come diavolo faccio a fare la valutazione fatta bene????
Per altro mi sembra assurdo che la ditta non sia obbligata al rilascio della scheda di sicurezza, qualcuno sa dirmi come mai?
Non mi si dica che non si tratta di prodotti contenenti agenti chimici come da definizione ex D.Lgs.25 basta una lacca spray che è infiammabile...
Ciao
purtroppo è un problema serio che spesso si sottovaluta.
L'ultima telefonata stamattina alle 10.
Devo fare VRC per parrucchiere, telefono ad arcinota marca di prodotti per parrucchieria (prob. la più famosa) dicono, con molta spocchiosità, che NON SONO OBBLIGATI a mandare le schede di sicurezza e di fare riferimento al depliant per i prodotti lasciato dal rappresentante che di SDS ha veramente ben poco!!!
Io mi domando: la visita medica si deve fare se, a seguito di valutazione del rischio chimico, esce fuori un rischio superiore al moderato; bene, ma non avendo una scheda tecnica di sicurezza con le frasi R e la composizione, come diavolo faccio a fare la valutazione fatta bene????
Per altro mi sembra assurdo che la ditta non sia obbligata al rilascio della scheda di sicurezza, qualcuno sa dirmi come mai?
Non mi si dica che non si tratta di prodotti contenenti agenti chimici come da definizione ex D.Lgs.25 basta una lacca spray che è infiammabile...
Ciao
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
Prova a dirgli che senza schede di sicurezza cambierete fornitore!
e prova a dirlo a tutti i clienti parrucchieri di come è simpatica e disponibile questa gente...
saranno potenti quanto vuoi ma se tutti facessero così probabilmente scenderebbero sulla terra invece che stare su Marte!
e quale sarebbe la circolare che li esenta??
in base a quale criterio?
queste cose mi fanno imbestialire...
Luca
e prova a dirlo a tutti i clienti parrucchieri di come è simpatica e disponibile questa gente...
saranno potenti quanto vuoi ma se tutti facessero così probabilmente scenderebbero sulla terra invece che stare su Marte!
e quale sarebbe la circolare che li esenta??
in base a quale criterio?
queste cose mi fanno imbestialire...
Luca
Agisci da uomo di pensiero e pensa da uomo di azione. (Henry Bergson)
All'atto di firma del contratto bisognerebbe sempre inserire la clausola di inviare le schede di sicurezza di tutti i prodotti acquistati, al fine di procedere alla valutazione del rischio chimico per gli addetti.
credo sia l'unico modo.con alcuni clienti delle imprese di pulizia facciamo così, con buoni risultati.
Non ho però nessun cliente che tratta cosmetici e non ero assolutamente a conoscenza di questo grave fatto.
Luca
credo sia l'unico modo.con alcuni clienti delle imprese di pulizia facciamo così, con buoni risultati.
Non ho però nessun cliente che tratta cosmetici e non ero assolutamente a conoscenza di questo grave fatto.
Luca
Agisci da uomo di pensiero e pensa da uomo di azione. (Henry Bergson)
LEGGE 11 ottobre 1986 , n. 713
(G.U. 30.10.1986, n. 253 - S.O.)
Norme per l' attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici
Art. 8.
1. Sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici, oltre le eventuali denominazioni di fantasia, devono essere indicati con caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:
a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico; tali indicazioni possono essere abbreviate purché sia possibile la identificazione dell'impresa;
b) il contenuto nominale al momento del confezionamento espresso in misure legali del sistema metrico per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri;
c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico che corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddi-fare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7. Essa è indicata con la dicitura " Usare preferibilmente entro...", seguita dalla data stessa o dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui questa figura. Se necessario, tale scritta è completata dall'indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta dell'indicazione chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno. Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore ai trenta mesi, l'indicazione della data di durata non è obbligatoria;
d) la dichiarazione qualitativa e quantitativa delle sostanze la cui presenza è annunciata nella presentazione, nella pubblicità o nella denominazione del prodotto con esclusione di quelle utilizzate per la profumazione del prodotto nonché dei prodotti di profumeria alcolica;
e) le precauzioni previste per la utilizzazione del prodotto, qualora siano in esso presenti sostanze soggette a particolari prescrizioni;
f) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consentano la identificazione della fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione deve figurare soltanto sull'imballaggio multiplo di detti prodotti;
g) il paese d'origine per i prodotti fabbricati in paesi non membri della Comunità economica europea.
2. In caso di impossibilità pratica, le indicazioni di cui al presente articolo devono essere riportate sull'imballaggio esterno o su di un foglio aggiunto nella confezione; in tale ultimo caso sul recipiente deve essere contenuta una indicazione chiara di rinvio al foglio aggiunto.
3. Sugli imballaggi, recipienti od etichette dei prodotti cosmetici è consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti stessi contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli stabilimenti termali di cui all'articolo 14, lettera a), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.
4. Ai prodotti cosmetici non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238.
5. I prodotti cosmetici non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e relative norme di attuazione, concernenti la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.
6. Le indicazioni di cui alle lettere b), c), d), ed e), del comma 1 devono essere redatte in lingua italiana.
7. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000.
_________________________________________________________
Peraltro, la produzione di cosmetici potrebbe coinvolgere anche problemi di radiorptezione, quantomeno nella produzione.
Buon lavoro
Mauro
(G.U. 30.10.1986, n. 253 - S.O.)
Norme per l' attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici
Art. 8.
1. Sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici, oltre le eventuali denominazioni di fantasia, devono essere indicati con caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:
a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico; tali indicazioni possono essere abbreviate purché sia possibile la identificazione dell'impresa;
b) il contenuto nominale al momento del confezionamento espresso in misure legali del sistema metrico per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri;
c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico che corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddi-fare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7. Essa è indicata con la dicitura " Usare preferibilmente entro...", seguita dalla data stessa o dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui questa figura. Se necessario, tale scritta è completata dall'indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta dell'indicazione chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno. Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore ai trenta mesi, l'indicazione della data di durata non è obbligatoria;
d) la dichiarazione qualitativa e quantitativa delle sostanze la cui presenza è annunciata nella presentazione, nella pubblicità o nella denominazione del prodotto con esclusione di quelle utilizzate per la profumazione del prodotto nonché dei prodotti di profumeria alcolica;
e) le precauzioni previste per la utilizzazione del prodotto, qualora siano in esso presenti sostanze soggette a particolari prescrizioni;
f) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consentano la identificazione della fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione deve figurare soltanto sull'imballaggio multiplo di detti prodotti;
g) il paese d'origine per i prodotti fabbricati in paesi non membri della Comunità economica europea.
2. In caso di impossibilità pratica, le indicazioni di cui al presente articolo devono essere riportate sull'imballaggio esterno o su di un foglio aggiunto nella confezione; in tale ultimo caso sul recipiente deve essere contenuta una indicazione chiara di rinvio al foglio aggiunto.
3. Sugli imballaggi, recipienti od etichette dei prodotti cosmetici è consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti stessi contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli stabilimenti termali di cui all'articolo 14, lettera a), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.
4. Ai prodotti cosmetici non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238.
5. I prodotti cosmetici non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e relative norme di attuazione, concernenti la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.
6. Le indicazioni di cui alle lettere b), c), d), ed e), del comma 1 devono essere redatte in lingua italiana.
7. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000.
_________________________________________________________
Peraltro, la produzione di cosmetici potrebbe coinvolgere anche problemi di radiorptezione, quantomeno nella produzione.
Buon lavoro
Mauro
ciao ragazzi
sentite un pò, ma voi, concretamente, come lo fareste un DVR senza le schede di sicurezza?
Il problema è questo: io, DEVO farlo sto VRC e anche alla svelta, quindi qualcosa mi dovrò pur inventare.
Faccio di solito riferimento al modello Emilia Romagna, in cui dipende praticamente tutto dalle frasi R e relativi "score".
Ma non avendole queste maledette frasi "R", come vi comportereste voi?
Ci sono nel modello alcune categorie di sostanze che, pur non avendo frasi R sono pericolose per altri motivi ecc...
toccherà studiare confezione per confezione, sostanza per sostanza, etichetta per etichetta, la ditta ha almeno 45 prodotti, ogni prodotto ci metterò almeno 20 minuti, quanto cavolo dovrò fatturare a sta poveretta?
Bhò, ci pensiamo lunedì và!
Ciao gente buon W.E.
sentite un pò, ma voi, concretamente, come lo fareste un DVR senza le schede di sicurezza?
Il problema è questo: io, DEVO farlo sto VRC e anche alla svelta, quindi qualcosa mi dovrò pur inventare.
Faccio di solito riferimento al modello Emilia Romagna, in cui dipende praticamente tutto dalle frasi R e relativi "score".
Ma non avendole queste maledette frasi "R", come vi comportereste voi?
Ci sono nel modello alcune categorie di sostanze che, pur non avendo frasi R sono pericolose per altri motivi ecc...
toccherà studiare confezione per confezione, sostanza per sostanza, etichetta per etichetta, la ditta ha almeno 45 prodotti, ogni prodotto ci metterò almeno 20 minuti, quanto cavolo dovrò fatturare a sta poveretta?
Bhò, ci pensiamo lunedì và!
Ciao gente buon W.E.
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
- weareblind
- Messaggi: 3267
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Ho avuto già modo dirlo una volta, ripropongo la soluzione di un mio partner.
Il rischio chimico è NON MODERATO. Punto. Senza fare la valutazione. D'altra parte è una tipologia estremamente diffusa e ottimamente riproducibile.
E allora, che la faccio a fare la valutazione? Quello che fornisco al cliente è l'elenco e la tipologia dei D.P.I., gli trovo il MC, si farà visita annuale, si farà un'analisi ambientale.
I costi suddetti sono paragonabili al costo della valutazione di rischio chimico. E tra l'altro, dopo la valutazione, saranno comunque costi da sostenere.
Il rischio chimico è NON MODERATO. Punto. Senza fare la valutazione. D'altra parte è una tipologia estremamente diffusa e ottimamente riproducibile.
E allora, che la faccio a fare la valutazione? Quello che fornisco al cliente è l'elenco e la tipologia dei D.P.I., gli trovo il MC, si farà visita annuale, si farà un'analisi ambientale.
I costi suddetti sono paragonabili al costo della valutazione di rischio chimico. E tra l'altro, dopo la valutazione, saranno comunque costi da sostenere.
We are blind to the worlds within us waiting to be born