ciao a tutti,
sottopongo un quesito difficile: è lecito inserire in un contratto d'appalto una penale a carico dell'impresa appaltatrice in caso di infortunio occorso ad un suo dipendente durante lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto?
a me pare una forzatura.
infatti il committente guadagna denaro in caso di infortunio, quasi a dire che l'infortuinio "conviene al committente". in barba all'art.7 del D.Lgs. 626/94.
o no?
federico santi, ingegnere, rspp
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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contratti appalto e sicurezza
Questa la risposta dell'Esperto del Ministero al riguardo:
Domanda
E' lecito inserire in un contratto di appalto per opere pubbliche delle penali per inosservanze di norme in materia di sicurezza tipo:
1)mancata consegna del POS da parte dell'impresa appaltatrice o dei sub-appaltatori;
2)mancato adeguamento del POS da parte dell'impresa appaltatrice o dei sub-appaltatori alle prescrizioni del PSC o del Coordinatore;
3) Inosservanza ai contenuti del PSC del POS o alle prescrizioni del CSE;
4) Omessa comunicazione di interruzioni o riprese dei lavori al CSE;
Risposta
La normativa vigente definisce più volte il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) come documento facente parte integrante del contratto d'appalto (art. 12, comma 2 del D. Lgs. n° 494/1996 - art. 31, comma 2 della L. n° 109/1994 - art. 110 del D.P.R. n° 554/1999). Pertanto tutto ciò che è contenuto nel PSC vincola l'appaltatore al suo completo rispetto. Anche se appare chiaro che la sicurezza sul lavoro è un elemento contrattualmente rilevante, visto che l'appaltatore s'impegna a svolgere i lavori oggetto dell'appalto, secondo ben definite "regole" indicate nel PSC, nulla osta all'utilizzo di altre "leve" tipiche delle obbligazioni contrattuali. Infatti, il contratto può contenere penali, oltre che in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, anche per l'eventuale mancato assolvimento di particolari obblighi contrattuali (vedi art. 1382 del Codice Civile), quali quelli inerenti la sicurezza e la tutela della salute. Si ricorda che, all'atto della firma del contratto, l'appaltatore dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole inserite.
Vale la pena ricordare che, l'art. 117 del D.P.R. n° 554/1999, prevede che i capitolati speciali d'appalto e i contratti precisino le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. I termini d'adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. E' il direttore dei lavori che deve riferire tempestivamente al responsabile del procedimento, in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma d'esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento deve promuovere l'avvio delle procedure previste dall'articolo 119. Infine, qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
Allora, in caso di accertata violazione di una o più delle citate prescrizioni (contenute nel PSC o in altre clausole contrattuali), il committente acquista il pieno diritto di pretendere sia l'immediata ottemperanza di quanto previsto, sia il pagamento di quanto pattuito come penale per la violazione. In riferimento allo specifico quesito dell'utente, il contratto può determinare, a priori, tutta una serie di fattispecie il cui verificarsi determina la sospensione dei lavori (art. 111 del D.P.R. n° 554/1999), l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto, con la conseguenza di avere la norma contrattuale operante quale "clausola risolutiva espressa" (art. 1456 del Codice Civile).
In genere nei contratti si adottano clausole che prevedono, in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali inerenti la sicurezza sul lavoro, accertata dal committente tramite i suoi ausiliari tecnici (CSE e/o direttore dei lavori) o ad esso segnalata dagli enti di vigilanza, che il committente stesso comunichi all'appaltatore l'inadempienza accertata e proceda all'applicazione della detrazione di una percentuale (prefissata contrattualmente) sui pagamenti in acconto, o altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente alla violazione stessa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Domanda
E' lecito inserire in un contratto di appalto per opere pubbliche delle penali per inosservanze di norme in materia di sicurezza tipo:
1)mancata consegna del POS da parte dell'impresa appaltatrice o dei sub-appaltatori;
2)mancato adeguamento del POS da parte dell'impresa appaltatrice o dei sub-appaltatori alle prescrizioni del PSC o del Coordinatore;
3) Inosservanza ai contenuti del PSC del POS o alle prescrizioni del CSE;
4) Omessa comunicazione di interruzioni o riprese dei lavori al CSE;
Risposta
La normativa vigente definisce più volte il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) come documento facente parte integrante del contratto d'appalto (art. 12, comma 2 del D. Lgs. n° 494/1996 - art. 31, comma 2 della L. n° 109/1994 - art. 110 del D.P.R. n° 554/1999). Pertanto tutto ciò che è contenuto nel PSC vincola l'appaltatore al suo completo rispetto. Anche se appare chiaro che la sicurezza sul lavoro è un elemento contrattualmente rilevante, visto che l'appaltatore s'impegna a svolgere i lavori oggetto dell'appalto, secondo ben definite "regole" indicate nel PSC, nulla osta all'utilizzo di altre "leve" tipiche delle obbligazioni contrattuali. Infatti, il contratto può contenere penali, oltre che in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, anche per l'eventuale mancato assolvimento di particolari obblighi contrattuali (vedi art. 1382 del Codice Civile), quali quelli inerenti la sicurezza e la tutela della salute. Si ricorda che, all'atto della firma del contratto, l'appaltatore dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole inserite.
Vale la pena ricordare che, l'art. 117 del D.P.R. n° 554/1999, prevede che i capitolati speciali d'appalto e i contratti precisino le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. I termini d'adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. E' il direttore dei lavori che deve riferire tempestivamente al responsabile del procedimento, in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma d'esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento deve promuovere l'avvio delle procedure previste dall'articolo 119. Infine, qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
Allora, in caso di accertata violazione di una o più delle citate prescrizioni (contenute nel PSC o in altre clausole contrattuali), il committente acquista il pieno diritto di pretendere sia l'immediata ottemperanza di quanto previsto, sia il pagamento di quanto pattuito come penale per la violazione. In riferimento allo specifico quesito dell'utente, il contratto può determinare, a priori, tutta una serie di fattispecie il cui verificarsi determina la sospensione dei lavori (art. 111 del D.P.R. n° 554/1999), l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto, con la conseguenza di avere la norma contrattuale operante quale "clausola risolutiva espressa" (art. 1456 del Codice Civile).
In genere nei contratti si adottano clausole che prevedono, in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali inerenti la sicurezza sul lavoro, accertata dal committente tramite i suoi ausiliari tecnici (CSE e/o direttore dei lavori) o ad esso segnalata dagli enti di vigilanza, che il committente stesso comunichi all'appaltatore l'inadempienza accertata e proceda all'applicazione della detrazione di una percentuale (prefissata contrattualmente) sui pagamenti in acconto, o altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente alla violazione stessa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Secondo me è proprio una forzatura, in quanto gli infortuni possono succedere anche nei cantieri più sicuri, basta un momento di distrazione di qualcuno ed è fatta. E' esattamente come circolare in auto, l'incidente può capitare anche al migliore guidatore.
Le panali dovrebbero essere messe solo sul mancato rispetto dei termini contrattuali e sicuramente le interruzioni per motivi di mancato rispetto della sicurezza e derivanti da infortuni non possono essere addotte come cause di forza maggiore al pari di condizioni meteo avverse.
Le panali dovrebbero essere messe solo sul mancato rispetto dei termini contrattuali e sicuramente le interruzioni per motivi di mancato rispetto della sicurezza e derivanti da infortuni non possono essere addotte come cause di forza maggiore al pari di condizioni meteo avverse.
Fosse semplicemente come hai scitto, come giustamente osserva catanga,è una forzatura di sicuro. Anzi, credo (credo) che si possa parlare addirittura di clausula contrattuale vessatoria.
Una volta mi è capitata una cosa simile, ma c'era scritto "...in caso di infortunio dovuto ad accertata inottemperanza delle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro". Cioè, se gli operai si spaccavano un piede e avevano le scarpe da tennis.
Una volta mi è capitata una cosa simile, ma c'era scritto "...in caso di infortunio dovuto ad accertata inottemperanza delle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro". Cioè, se gli operai si spaccavano un piede e avevano le scarpe da tennis.
Non c'è mai abbastanza tempo per fare tutto il niente che vorrei (Voltaire)