Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

Lavoratrici madri - sicurezza in itinere

Questo Forum, aperto in occasione dell'uscita del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, ospitera' qualsiasi tipo di discussione che non sia relativa a cantieri e ad argomenti di carattere prettamente tecnico (che dovranno essere riportate negli altri due forum).

Benvenuti nella nostra nuova community e buone discussioni a tutti!
Avatar utente
Mauro
Messaggi: 875
Iscritto il: 22 ott 2004 15:51
Località: Milano

Il D. Lgs. 151/01 all'art. 7 all. A lett. O) vieta l'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per i mezzi in movimento, perche' puo' accrescere il rischio di aborti spontanei.
Secondo voi, la cosa si applica anche al periodo della giornata trascorso in itinere, verso la sede di lavoro? Trascorrere 3 ore al giorno tra andata e ritorno, puo' essere considerata una questione di cui il DdL si deve occupare?

Grazie

Mauro
Chi vede il periglio ne' cerca di salvarsi, ragion di lagnarsi del fato non ha (DEMOFONTE)
Avatar utente
manfro
Messaggi: 2115
Iscritto il: 15 ott 2004 20:19
Località: Ascoli Piceno

ma lo sai che è una domanda interessante?
certo tre ore sono abbastanza, ma forse si ricade nella sfera "privata" della lavoratrice, a quel punto che fai come misura di prevenzione?
La sospendi dal lavoro con quello che ne consegue? o la "obblighi" ad affittarsi un alloggio vicino al posto di lavoro?
Bò... magari prova a sentire qualche dottore specialistico e consiglia alla lavoratrice di far presente questa cosa al suo di dottore.
:smt006 manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
Avatar utente
givi
Messaggi: 1912
Iscritto il: 18 giu 2008 23:47

Che io sappia il rischio in itinere è coperto solo ai fini assicurativi  e solo per la parte sicurezza (fra l'altro con determinati vincoli su percorso, uso necessitato del mezzo ecc...).
givi
"... se sbaglio mi corriggerete!"
Avatar utente
Bond
Messaggi: 2685
Iscritto il: 31 ott 2007 14:17
Località: Ferrara

Tratto dal sito dellINAIL

http://www.inail.it/Portale/appmanager ... 442079.jsp

Con l'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati:
Omissis
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l'uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi).

Ossia...
- se la lavoratrice DEVE usare per forsa l'auto allora lINAIL copre
- se PUO' usare mezzi pubblici, l'INAIL potrebbe non coprire

Quindi
Consigliabile, per il DDL, interdire alla lavoratrice mansionin che comportano la guida dell'autoveicolo "durante" il lavoro
Consigliabile, per il DDL, richiedere alla lavoratrice di utilizzare mezzi pubbici per il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa

Ciaaa
Bond
Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita.
Indice affidabilità: ° (è un asteroide, non una stella)
Avatar utente
chiale
Messaggi: 52
Iscritto il: 14 dic 2004 15:33
Località: TO

Bond ha scritto: Consigliabile, per il DDL, interdire alla lavoratrice mansionin che comportano la guida dell'autoveicolo "durante" il lavoro
Consigliabile, per il DDL, richiedere alla lavoratrice di utilizzare mezzi pubbici per il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa
sulla prima sono daccordo; sulla seconda: come DDL che si para le ... posso essere daccordo, ma sinceramente come donna che si è già fatta una gravidanza preferirei stare seduta in macchina piuttosto che in piedi e schiacciata nei mezzi pubblici in ora di punta.
Avatar utente
Guerra
Messaggi: 305
Iscritto il: 25 feb 2009 14:25
Località: Bosco Atro

Dall'alto o basso della mia ignoranza, sentirei semplicemente il mio ginecologo. Far intromettere il DdL può essere corretto in via teorica (perchè la legislazione me lo consente), ma non sempre consigliabile sotto l'aspetto pratico. (Cosa può fare il DdL? Se non obbligarla a prendere mezzi pubblici? O comuqnue indispettirsi...).
Se la gravidanza è a rischio sarà il medico a stabilirlo ed eventualmente far astenere dal lavoro la madre.
Ma credo Mauro volesse sapere "legislativamente" parlando, più che invece la mia opinione pratica in merito.

Scusate.

:smt039
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte" Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Dipiùninso
Messaggi: 532
Iscritto il: 27 ott 2008 17:09
Località: RN

Non è previsto nulla in merito alla correlazione lavoratrice-madre e itinere, una mia collega ci fece una tesi intera sull'argomento.

Come sopra sottolineato l'itinere è considerato solo dal punto di vista dell'assicurazione al lavoratore in caso di incidente, e lì giustamente si entra nel merito del mezzo utilizzato.

Per quanto concerne le vibrazioni, ma anche l'affaticamento, ecc... non rientrano nella tutela alla lavoratrice.
Anche perché l'alternativa sarebbe l'astensione anticipata per incompatibilità con la mansione, ma l'astensione anticipata in questo caso si deve basare su una valutazione del rischio. Ora, come potrebbe il DdL misurare le vibrazioni dei mezzi pubblici? o l'affaticamento, il microclima, il rumore, lo stress, quanti spintoni riceve sul tram, ecc. non è possibile.
Quindi l'unica strada percorribile è quella dell'astensione anticipata per motivi di salute "personali" della lavoratrice.
Laura.
Avatar utente
erreabi
Messaggi: 261
Iscritto il: 06 mag 2008 15:36

Vi riporto quanto discusso con il ns medico competente.

In un'altra azienda in cui opera una lavoratrice voleva che lui le riconoscesse l'astensione anticipata per i rischi sul lavoro; lui non era d'accordo. La lavoratrice si è rivolta all'ASL, che gliel'ha riconosciuta (non so a partire da quale mese)  perchè l'unico modo possibile per recarsi al lavoro era l'automobile.



:smt021  :smt021  :smt021
Avatar utente
MauroC
Messaggi: 145
Iscritto il: 08 mag 2008 12:16
Località: Italia

Scusate ma non pensate che state un pò esagerando???

Questi sono casi limiti, non penso che il datore di lavoro possa indicare ad una persona di prendere mezzi pubblici, oppure di prendere casa vicino alla fabbrica!!

Ma anche se prende queste misure di prevenzione (chiamiamole così se vi piace) rimaniamo sui cosa accade realmente, il datore di lavoro come fa a sapere se poi la persona la sera fuori orario di lavoro o nel fine settimana non si mette in macchina per fare una gita e si fa 1000 km??

Poi se succede qualcosa (distacco della placenta mi viene una problematica che ho sentito dire ) il martedì mentre va al lavoro la responsabilità ricade sul datore di lavoro che la fa viaggiare da casa alla fabbrica??

Secondo me le norme sulla sicurezza vanno applicate, e in maggior ragione in questi casi, ma non diventiamo esageratamente filosofi su questini come queste, a me sembrano parole al vento.

Il datore di lavoro deve vigilare sulla mansione sul posto di lavoro facendo rispettare tutti i divieti e applicando tutte le misure di prevenzione e protezione, ma qui finisce.

Es. la lavorante che prima era esposta a sostanze chimiche viene cambiata di mansione, ma poi siamo sicuri che a casa tra le sue normali faccendo domestiche non entra in contatto con nulla???

Secondo me su questi temi manca una cultura in generale, che è molto più ampia della cultura che tutti insieme stiamo cercando di promuovere per la sicurezza sul lavoro.

questo è il mio umile pensiero..

MauroC
Avatar utente
Mauro
Messaggi: 875
Iscritto il: 22 ott 2004 15:51
Località: Milano

Grazie a tutti per le risposte.

In realta' quanto dice il mio omonimo non mi trova daccordo. Il fine della prevenzione "speciale" nei confronti delle lavoratrici madri e' quello di fare in modo che il lavoro non impatti negativamente sulla salute della donna e su quella del nascituro. Questa e' la ratio prima della 151/01 e di tutto cio' che la precede e la segue. Quindi, prefisso quel tale scopo, non si puo' pensare che andare e tornare dal lavoro, se pregiudizievole per la salute, non sia da considerare.

comunque, copio-incollo quello che ho risposto alle domande che mi sono state poste:

A seguito delle richieste di informazione pervenutemi, posso dire, in sintesi cosa deve fare il datore di lavoro nel momento in cui una lavoratrice presenta una richiesta di maternita’ anticipata sottoscritta da un medico al quale la lavoratrice ha avuto l’opportunita’ di descrivere il proprio lavoro:
• in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il, Medico Competente, consultato preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, identifica le mansioni/lavorazioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza e in periodo di allattamento
• provvede ad integrare il documento di valutazione dei rischi art. 28 D.Lgs.81/08 con l’analisi e l’identificazione delle mansioni/lavorazioni a rischio
• nel caso in cui in azienda sia presente almeno una mansione a rischio, la ditta informa le lavoratrici in età fertile della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza
• quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro questi verifica se la mansione svolta rientra tra i lavori a rischio per la gravidanza (lavori vietati ai sensi , dell’art. 7 D. Lgs. 151/01 o presenza di rischi per le lavoratrici gestanti valutati ai sensi dell’art.11 comma 1 del medesimo decreto), anche richiedendo eventualmente il parere del MC
• nel caso di lavoro a rischio il datore di lavoro procede alle seguenti azioni:
o modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio ovvero qualora ciò non sia possibile procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio.
o Se non vi è possibilità di spostamento ad altra mansione lo comunica all’ispettorato del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

Una procedura alternativa, consentita dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Art. 7. punto 4. (La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.) e’ quella che la lavoratrice si rechi autonomamente presso la Direzione Provinciale del Lavoro, al fine di evitare che Datori di Lavoro negligenti possano determinare il mancato accesso al trattamento di diritto.

Di seguito alcuni riferimenti normativi, a memoria del Datore di Lavoro. E’ chiaro che la avvenuta valutazione deve avere una evidenza documentale, e che tale documento deve essere dotato di data certa. Allo stesso modo, anche l’avvenuta formazione – informazione dovra’ essere documentata da regolari verbali. La responsabilita’ dell’esecuzione della valutazione e’ del Datore di Lavoro ed e’ indelegabile. Per la mancata o parziale valutazione del rischio il Datore di Lavoro e’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro. Inoltre, se reiterata, la violazione, insieme alla mancata formazione e informazione, fa parte dell’elenco delle violazioni che sono punite con provvedimento sospensionale dell’attivita’ imprenditoriale.

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.



In riferimento alla condizione di donna in gravidanza, e’ utile ricordare che:

1) se in azienda e’ presente un locale o luogo di riposo, questo deve avere caratteristiche particolari. Nello specifico:
ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
[…]
1.11 Locali di riposo e refezione
[…]
1.11.4. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.

2) le condizioni ergonomiche pregiudizievoli sono uno dei motivi tabulati nel D. Lgs. 151/01 affinche’ a una lavoratrice in stato di gravidanza sia inibita la mansione fino a quando non si sia ripristinata una condizione ergonomia accettabile. Di certo, una condizione ergonomia si puo’ definire inaccettabile se non rispetta nemmeno i requisiti minimi dettati dal Testo Unico a proposito delle postazioni videoterminale:
ALLEGATO XXXIV – VIDEOTERMINALI - REQUISITI MINIMI
Osservazione preliminare .
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VII.
I requisiti minimi previsti dal presente allegato si applicano anche alle attività di cui all’articolo 3, comma 7.
1. Attrezzature
[…]
f) Computer portatili
L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonchè di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.

3) l’eventuale spostamento ad altra mansione (ad esempio da una mansione parzialmente itinerante ad una stanziale) comporta una nuova visita medica di idoneita’, ammesso che ne fosse stata eseguita una in precedenza, con conseguente nuova classificazione in relazione al lavoro al videoterminale, una integrazione della formazione ed informazione, una nuova valutazione della mansione in riferimento allo stato di gravidanza. L’obbligo di informazione si estende sia ai rischi legati alla mansione, sia ai risultati della valutazione dei rischi per lavoratrici madri.


Infine, una considerazione che deriva dalla lettura del D. Lgs. 151/01, nelle parti che riguardano alcuni lavori e alcune condizioni definite incompatibili con la condizione di gravidanza. Il Decreto 151, sancisce l’incompatibilita’ della condizione di gravidanza con l’esposizione a vibrazioni in via legislativa. D’altra parte, le linee guida ISPESL, ente tecnico istituzionale di riferimento, definiscono all’All. V7, tabella 4 punto 3, la gravidanza come un evento fisiologico che determina una ipersuscettibilita’ all’esposizione a vibrazione al corpo intero. L’attuale casistica in materia di eventi in itinere è talmente vasta che non permette di fornire una idea certa; in ogni caso, si può evidenziare quanto segue. Ad oggi l'infortunio in itinere è tutelato (salvo sporadici casi) a prescindere dal tipo d’attività lavorativa per la quale il lavoratore è assicurato. L’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso d’andata e ritorno dal luogo d’abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso d’andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. Un discorso a parte va fatto per quanto riguarda il mezzo privato, come nel caso dell’utente; in questo caso l'uso del mezzo deve essere effettivamente "necessitato" come ribadisce il legislatore nel citato art. 12 del D. Lgs. n° 38/2000 (ad esempio perché l’utente per percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa, non ha a disposizione mezzi pubblici, oppure perché, pur esistendo, non coprono l'intero tragitto o, ancora, perché gli orari dei mezzi pubblici non coincidono con quello di lavoro, ecc.). La tutela assicurativa, riguarda anche tutti i casi d’infortunio verificatisi al di fuori del normale percorso, purché la deviazione sia dovuta a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili, ovvero all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. La tutela è esclusa solo in situazioni sostanzialmente riconducibili a quello che viene chiamato "rischio elettivo" (uso non necessario del mezzo privato, interruzioni e deviazioni del normale percorso anch'esse non necessarie) oppure, nel caso di utilizzo del mezzo privato, a condotte colpevoli così abnormi da sfociare nel "rischio elettivo" (infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici, droghe, ecc.). Detto tutto questo, giurisprudenzialmente esiste una relazione tra gli eventi in itinere e le responsabilita’ del Datore di Lavoro. Per estensione, si puo’ supporre che se il Datore di lavoro entra a conoscenza delle condizioni sfavorevoli del tragitto che porta la lavoratrice in gravidanza al luogo di lavoro e viceversa, abbia il dovere di considerare tra i rischi per la lavoratrice in eta’ fertile anche su tale percorso.

Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Direttrici UE.
Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".

Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso considerando i seguenti elementi:

• distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)
• tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno)
• numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi)
• caratteristiche del percorso (strade di montagna, ad elevato traffico, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc. )

In linea di massima, si applica il seguente criterio:
• un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza
• tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi su indicati

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7
[…]
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Art. 11.
Valutazione dei rischi
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11
A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorche' vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
[…]
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attivita' svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
[…]


In conclusione:
1) data la difficolta’ di interagire con la direzione aziendale, risulta conveniente rivolgersi direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro
2) in considerazione del fatto che probabilmente non esiste una valutazione del rischio per mansione, un documento di valutazione del rischio per lavoratrici madri, una verbalizzazione dell’avvenuta formazione ed informazione riguardo i precedenti aspetti e riguardo all’antincendio, al primo soccorso, all’evacuazione, all’emergenza, ai nominativi dell’RLS e dell’RSPP, ai rischi generici e ai rischi specifici, e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si consiglia di comunicare preventivamente alla direzione aziendale il desiderio di rivolgersi alla DPL, cosi’ da poter predisporre quanto di legge
3) stabilito che i locali di riposo non sono idonei ad una donna in stato di gravidanza e che la postazione di lavoro e’ assolutamente incongrua, verificare presso il datore di lavoro se possono essere apportate le necessarie modifiche
4) verificato che la mansione prevede frequenti spostamenti con mezzi diversi e a distanze ragguardevoli, assicurarsi della possibilita’ del cambio di mansione in maniera da lavorare in posizione stanziale
5) data la ragguardevole distanza dalla abitazione alla sede di lavoro, dato il tempo di viaggio complessivo quotidiano, data la percorrenza di una delle arterie maggiormente trafficate d’Italia, stabilire con il Datore di Lavoro se preferisce prendersi la responsabilita’ di non considerare un tale fattore di rischio all’interno del documento di valutazione, pur essendo un rischio in itinere ed essendo generalmente valutato come aspetto pregiudizievole per il buon fine della maternita’ dalle linee guida europee e dagli SPASL di quasi tutto il nord Italia
6) in caso il datore di lavoro non desideri considerare tali aspetti, all’atto dell’incontro presso la DPL, tutti i precedenti aspetti possono essere addotti al fine dell’ottenimento della maternita’ anticipata.
Chi vede il periglio ne' cerca di salvarsi, ragion di lagnarsi del fato non ha (DEMOFONTE)
Rispondi

Torna a “Ambito generale”