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validità attestato di formazione

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Carlodg
Messaggi: 514
Iscritto il: 18 gen 2007 11:16
Località: Vittorio Veneto - Treviso

Ciao pongo due quesiti:

1) quali sono i requisiti che deve avere un attestato di formazione valido?
- E' necessario scrivere il luogo (indirizzo e non la sola provincia) dove è stato erogato il corso?
- E' necessario scrivere la Ragione sociale e indirizzo della società che ha erogato il corso?
- La firma finale deve essere in originale o basta una semplice stampa con firma uguale per tutti gli attestati?
... altri obblighi particolari? data del corso, durata, tipo di corso: aggiornamento, formazione, informazione, addestramento.


2) Se sull'attestato c'è scritto: il presente attestato è rilasciato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 32 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (aggiornamento RSPP - ASSP)


Come faccio a sapere se il corso è conforme o meno a quanto dichiarato? E' sufficiente che sia scritto quanto sopra o deve, non dovrebbe, essere scritto qualcosa d'altro per dimostrarlo?

A me un attestato con firma scannarizzata, senza ragione sociale esatta e senza indirizzo legale ecc. non piace molto.
Cosa dite?

Ciao
Carlo



Mia nota:
Art. 32 comma 6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34.

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ ALLEGATO 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
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hondo
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Iscritto il: 03 dic 2005 17:08
Località: Fermo

Mi cimento nel darti una risposta basata su quanto vedo nel mio territorio dato che non ho trovato circolari esplicative sulle modalità di erogazione degli attestati.

In riferimento alla formazione ex D.M. 16/01/97 ( e a maggior ragione ai sensi dell'Art. 32 D.Lgs.81/08), siano essi dedicati al RSPP/D.d.L. che al R.L.S. all'Art. 4 non si chiarisce la modalità di erogazione ma è evidente che debbano riportare i contenuti della formazione indicati dagli Artt. 1,2 e 3. E' prassi, anche per evitare qualsiasi manipolazione, che gli attestati riportino in originale: anagrafica del discente; anagrafica del soggetto erogatore ed eventualmente il soggetto patrocinatore (gli enti di formazione accreditata utilizzano anche la marca da bollo di € 14,60);durata del corso e sede di svolgimento; il nominativo del docente e relativa firma. Ad esso, quando presente (ad esempio per le associazioni di categoria) si indicano il responsabile del corso ed il Presidente/Direttore dell'Ente di formazione.

Ovviamente devono essere riportati gli estremi normativi per avere validità altrimenti si incorre in assurdità come per la formazione del primo pronto Soccorso quando erogata da enti di volontariato es. Croce gialla, azzurra....per i volontari (formazione variabile da 80 a 120 ore). Le ASUR non li considerano validi se non sono riportate le paroline magiche..."rilasciato ai sensi del D.M. 388/03 per formazione di aziende di tipo C o B o AI-AII-AIII".

Collaborando con una associazione di categoria, so per certo che il loro statuto prevede il modello sopra indicato nella compilazione degli attestati e che sono oggetto di verifiche da parte della Regione anche sulla correttezza della tenuta dei registri di presenza.

In alcuni casi le ASUR hanno considerato non validi i corsi per RSPP/D.d.L. da loro erogati in quanto, pur riportando un monte ore >16, non erano indicati gli argomenti.

Nonostante ciò, mi sono imbattuto in alcune situazioni dove il cliente aveva smarrito gli originali degli attestati ma con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ha potuto esibire le copie da me scannerizzate ed archiviate.
...che la forza sia con noi!!!
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Delma
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Iscritto il: 12 ott 2004 09:02
Località: Milano

penso che l'unico problema sia definire i contenuti del corso e la dimostrazione della consegna dei documenti formativi al lavoratore, il resto ci sta tranquillamente sull'attestato (data, durata, docente, società, firma, ecc).

Io ho risolto (credo) scrivendo i contenuti del corso sul foglio presenze che firmano tutti, con postilla "i lavoratori ricevono copia del manuale formativo".
Agisci da uomo di pensiero e pensa da uomo di azione. (Henry Bergson)
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Bond
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Iscritto il: 31 ott 2007 14:17
Località: Ferrara

Dipende dal corso di formazione eseguito
Se è uno di quelli che devono essere esegiti solo da ente accreditato, l'attestato rilasciato dall'ente deve rispettare le condizion vigenti nel loro sistema di qualità le quali sono/dovrebbero rispettare i requisiti dettati dalla normativa
Questi enti devono comunque avere almeno un sistema iso 9000 per garantire ed ottenere l'accreditamento.

Se invece è uno di quei corsi organizzato da un consulente/docente libero da vincoli non ci sono particolari disposizioni.
Certo, se ci riallacciamo al discorso "data certa" del DVR l'attestato deve quanto meno contenere:
- la data di rilascio
- la firma e gli estremi di chi lo rilascia
- la firma e gli estremi del docente
... oltre alle normali informazioni di un attestato.
Se poi è prevista anche la verifica di apprendimento male non farebbe inserire la dicitura di superamento con esito positivo.

In genere, i docenti/consulenti questo lo fanno anche perchè è pur sempre una forma di pubblicità gratuita nei confronti di quelli come te che ricevono in visione gli attestati.
Se qualcuno non lo fa... beh... forse un bel corso di marketing non gli guasterebbe
:smt023

Ciaaa
Bond
Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita.
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legolin
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Iscritto il: 16 gen 2008 10:45

vi aggiungo un punto di riflessione

per i lavoratori stranieri deve essewrci anche qualcosa che attesti la conoscenza della lingua italiana (la maggior parte dei corsi sono in italiano) ovvero la presenza di un mediatore culturale che ha provveduto alla traduzione dei contenuti del corso nella ligua del discente
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ingeneria s
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Iscritto il: 14 giu 2010 12:03

Salve, non so se la procedura di Carlodg sia corretta nella risposta ed integrazione ad un quesito, oltre ai dubbi sopra riportati ed essendo ancora privo di esperienza,volevo sapere se come libero professionista posso organizzare dei corsi sulla sicurezza ed in particolare posso rilasciare gli attestati. Non ho trovato indicazioni nella norma dei requisiti che deve avere un formatore in attesa dell'accordo stato regioni. Nel mio caso ho fatto da docente per corsi antincendio rischio basso 4 ore e primo soccorso 12 ore in collaborazione col medico competente. Ripeto posso rilasciare io gli attestati?
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larsim
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Iscritto il: 14 mag 2008 10:08
Località: Casnà

ciao, requisiti ex lege sugli enti di formazione ci sono solo per:
- corsi aspp e rspp non ddl
- corsi coordinatori
- corsi ponteggi

per gli altri c'è il mercato del pesce (oddio, il mercato c'è in generale, mi sembra di cadere dal pero quando trovo attestati antincendio rischio medio tutte e 8 le ore in FAD)

però tu stesso dici che sei "ancora privo di esperienza". quando parli di organizzare intendi anche erogare in qualità di docente?

magari la parola "ingeneria" mi trae in inganno.. ma i corsi di primo soccorso li hai fatti in qualità di...?
"When a finger points at the sky, the imbeciles look at the finger"
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ingeneria s
Messaggi: 4
Iscritto il: 14 giu 2010 12:03

Ciao larsim,grazie per aver risposto. Come hai intuito la parola ingeneria è solo un errore di battitura provvederò a corregerla,

faccio delle precisazioni:"quando parli di organizzare intendi anche erogare in qualità di docente?" si, sia per il corso antincendio che primo soccorso ho tenuto io le lezioni,ho adoperato per Rischio Incendio Basso   quanto previsto dal D. Lgs. 81 del 2008 e all'Allegato IX del D.M. 10.03.1998, per il primo soccorso i seguenti argomenti:Leggi sulla sicurezza sul posto di lavoro
Gestione del Primo Soccorso,Cenni di Anatomia,Tipi di Infortuni,Esercitazione teorico-pratiche,Test in itinere e di fine corso.
Per quest'ultimo ho fatto partecipare alle lezioni il medico competente dell'azienda che è sceno negli aspetti più pratici etc etc.

quello che vorrei capire e se posso fare proprio materialmente io gli attestati e consegnarli all'azienda senza appoggiarmi ad un ente accreditato.

Lo stesso discorso vorrei capirlo per il corso Rspp/datore di lavoro della durata di 16 ore.
grazie e saluti
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

forse ho capito male io, oppure tu non ti sei spiegato bene: hai detto che hai tenuto tu il corso di primo soccorso e che il medico ti ha coadiuvato per gli aspetti pratici?

MI STAI DICENDO CHE UN INGEGNERE SI E' MESSO A FAR LEZIONI DI ANATOMIA UMANA E DI TRATTAMENTO SANITARIO DI INFORTUNI ???

se ho capito male, io ti chiedo scusa sin da adesso.

Ma se ho capito giusto, sappi che sino ad oggi hai erogato un niente assoluto, in quanto chiunque abbia attestato una roba del genere ha semplicemente ed inequivocabilmente compiuto un falso ideologico, nonchè un falso in atto pubblico se l'attestato parla di corso abilitante all'esercizio di addetto al primo soccorso ex D.M. 388/03, di cui ad ogni buon conto riporto stralcio dell'art. 3:
Art. 3
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
sempre che tu non sia un troll burlone, in questo caso i miei complimenti perchè lo scherzo sembra riuscitissimo, e trovandoti a correggere ingeneria , metti anche qualche accento sulle è di verbo essere, terza persona singolare, presente indicativo, e a fine post magari aggiungici delle consonanti sfuse, che poi le mettiamo noi dove servono le doppie saltate.

Una volta acquisita sufficiente padronanza della lingua italiana parlata e scritta, potresti inoltre dedicarti ad una lettura guidata delle normative nel merito. Ritengo che anche un' occhiata da parte tua all'art. 348 del Codice Penale potrebbe assumere una notevole rilevanza sociale, se per caso io avessi compreso bene.
Un paio di curiosità, per cui non c'è obbligo di risposta: libero professionista de che?
E se sei per tua stessa ammissione senza esperienza, con che spirito etico ti appresti a far credere al tuo prossimo di poter formare alcunchi in alcunché in un campo così altamente specialistico come la sicurezza? Forse una sbirciatina anche all'art. 640, sempre del CP, non sarebbe cattiva iniziativa, prima di trovarti davanti ad un PM che te lo spiega anche con le figure.  
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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ingeneria s
Messaggi: 4
Iscritto il: 14 giu 2010 12:03

NON CAPISCO QUESTO TUO ACCANIMENTO.....ho fatto delle semplici domande a cui bastava rispondere senza offendere.Se si partecipa ad un forum è per confrontarsi e sentire il parere di chi ne sa di più e non per essere insultati. Comunque, penso che tu ne sia già a conoscenza, i corsi di primo soccorso vengono erogati  anche via internet,Fad, e ti spediscono anche  l'attestato a casa.... ed è per questo motivo che mi è sorto il dubbio se potessi stilare direttamente io gli attestati visto che almeno ho fatto il corso in collaborazione con il medico, anche se voglio precisare che io mi sono occupato della parte inerente il TU e non sulle nozioni mediche....Siccome diversi docenti fanno i corsi e poi fanno firmare nel registro presenze anche al medico ed emettono loro  gli attestati, Prima di farlo io volevo condividere con il forum e capire la prassi.........non pensavo e non immaginavo una reazione come la tua.


Spero di essere stato più chiaro
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