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prevenzione incendi dopo il correttivo

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pisano
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Iscritto il: 16 nov 2008 17:56

aggiornando i vari adempimenti dopo le recenti modifiche giunto alla parte relativa alla prevenzione incendi mi e' sorto un dubbio sulla necessità per il datore di lavoro di richiedere il cpi se sono presenti attività elencate nel dm 16 febbraio 1982 anche dopo le modifiche all'allegato IV nell'ipotesi che l'azienda sia soggetta al titolo II.

prima del 20 agosto 2009 un'azienda soggetta al titolo II che esercitava attivita' riportate negli elenchi:
-del dpr 26 maggio 1959, n. 689 (d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 e/o dpr 29 luglio 1982, n. 577)
e/o
-del dm 16 febbraio 1982 (legge 26 luglio 1965 n. 966 e dpr 12 gennaio 1998, n. 37)
doveva richiedere il cpi.

dopo il 20 agosto 2009 un'azienda soggetta al titolo II deve richiedere il cpi sicuramente se esercita attività riportate negli elenchi del dpr 26 maggio 1959, n. 689 secondo il combinato disposto dell'art. 63 e dei punti 4.4.1 e 4.4.2 dell'allegato iv del d.lgs. 81/2008.
il suddetto adempimento ottempera sia al d.lgs. 81/2008 sia al d.lgs. 139/2006, quindi l'omessa richiesta del cpi per attivita' elencate solamente nel dm 16 febbraio 1982 non sarebbe sanzionabile ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 139/2006 o dell'art. 68 del d.lgs. 81/2008.

mi resta il dubbio rispetto alle norme che tengono in vita il dm 16 febbraio 1982: la legge 26 luglio 1965 n. 966 e il dpr 29 luglio 1982, n. 577: sono o non sono in vigore per aziende soggette al titolo II? rispetto alle quali il nuovo 81 sembrerebbe agire da norma di chiusura in materia di certificato prevenzione incendi?

qualcuno ha gia' avuto modo di approfondire la questione in maniera esaustiva ed e' in grado di sciogliere il dubbio?

allego uno schema riassuntivo della situazione normativa pre & post

saluti
Allegati
prevenzione_incendi+&+dlgs81.pdf
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ursamaior
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pisano ha scritto: prima del 20 agosto 2009 un'azienda soggetta al titolo II che esercitava attivita' riportate negli elenchi:
-del dpr 26 maggio 1959, n. 689 (d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 e/o dpr 29 luglio 1982, n. 577)
e/o
-del dm 16 febbraio 1982 (legge 26 luglio 1965 n. 966 e dpr 12 gennaio 1998, n. 37)
doveva richiedere il cpi.
Nel caso in cui l'azienda rientri nelle tabelle del DPR 689/59 non deve richiedere il CPI, nè mai l'ha dovuto chiedere. Tali attività sono solo sottoposte al controllo da parte dei VVF, ma senza obbligo di ottenimento di CPI.
Con il TU-bis si conferma che dovrà essere abrogato il DM 16/2/82 come si favoleggia da diverso tempo (decreto che sarà emanato in base al D.Lgs. 139/06) e si aggiunge che fino a quando ciò non accadrà resta in vigore il DPR 689/59.
Quanto scritto al punto 4.4.2 è assolutamente inutile: il DPR 689/59 non è mai stato abrogato, così come non è mai stao abrogato il DM 16/2/82.
Nel nostro ordinamento, l'abrogazione è consentita solo alle seguenti regole:
1. vi sia un'espressa previsione in tal senso da parte del legislatore (abrogazione espressa)
2. vi sia incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti (abrogazione tacita)
3. la nuova legge ridisciplini l'intera materia prima regolata dalla legge previgente (abrogazione implicita).
Non essendo intervenuta nessuna delle tre condizioni, tutto resta immutato.
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ugo
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se non rimembro male c'è stata anche una circolare o lettera dei vvf che ha detto quanto dice ursa... ma la memoria a questa età...
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pisano
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piu' che altro e' il caldo che aumenta il disordine nel cervello
grazie per le indicazioni
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ugo
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calo + età = un binomio pericoloso :-)
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littlecharlie
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riassumendo, ad oggi le attività soggette a CPI restano quelle nelle tabelle dell'allegato I del dm 16.02.82 ?
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ursamaior
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Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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Non sarei così convinto! Ci sono sentenze della Corte Costituzionale che dicono il contrario; ed il D. L.vo 81/08 cita espressamente il DPR 689 e non il DM dell''82.
Insomma: io applicherei entrambi gli elenchi, e lascerei al Comando dei VVF la responsabilità di eventuali esclusioni.
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ursamaior
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Citare le fonti e loggarsi, please.
Prima di spargere leggende metropolitane in giro per il web bisogna documentarsi
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weareblind
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ursamaior ha scritto:Citare le fonti e loggarsi, please.
Prima di spargere leggende metropolitane in giro per il web bisogna documentarsi
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