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rischio caduta da altezza inferiore a 2 ml.

Inviato: 14 ott 2009 15:28
da simona77
Salve a tutti.

In cantiere di una ristrutturazione ci sono piani posti a quote differenti, ovvero dislivelli  di 80 cm.  - 1 ml. - anche 1,40 ml., a causa di scavi ed abbasamenti di piano e demolizioni di scalini
Secondo me c'è effettivo rischio di caduta (anche se inferiore a 2 ml) o per lo meno di inciampo.

C'è un effettivo obbligo normativo da segnalare all'impresa perchè elimini il rischio?

Grazie

io la penso cosi'...

Inviato: 14 ott 2009 16:59
da cesarean
e mi sembra che anche la normativa in generale sia cosi' orientata....nel cantiere non ci devo essere rischi dai quali chi lavora non debba essere protetto o quantomeno avvertito della loro presenza in modo che li possa evitare. poi ci sono i rischi propri delle lavorazioni e i rischi insiti nella conformazione del cantiere....io penso che i rischi nella conformazione del cantiere investono a vari livelli le figure che del cantiere hanno responsabilita'. Ad esempio i rischi di caduta dall'alto (piu' o meno alto non e' in questo caso essenziale) secondo me coinvolgono in ogni caso, anche il cse. ma nche il direttore dei lavori se sono macroscopici..e sicuramente il datore di lavoro...o il preposto.

Inviato: 14 ott 2009 17:10
da igor
C’è un rischio di caduta dall’alto che persiste anche se non siamo in presenza di lavori in quota, come definiti dall’art.107.
D’altronde riferirci esclusivamente ad un obbligo normativo ( forse l’art.146-Difesa delle aperture ), in presenza di una legislazione che fonda la sicurezza in cantiere sulla specifica valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure atte a eliminarli/ridurli , appare riduttivo e forse è un compito funzionale che è più specifico per un UPG.
Nel PSC, con particolare riferimento alla organizzazione del cantiere, uno dei contenuti minimi richiesti ( punto 2.2.3. c) è l’analisi del rischio di caduta dall’alto per il quale sono previste ( punto 2.2.4.) :
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;

b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

Quindi ove non fosse previsto nel PSC, imponi prescrizioni operative in fase esecutiva.

Inviato: 15 ott 2009 10:46
da Geppus
E' il classico esempio della metropolitana di Milano. La banchina di attesa presenta un dislivello di 1-1,5 metri al fondo del quale trovi l'equivalente di due putrelle, cioè i binari. Se cadi (treno a parte) puoi battere la testa sul ferro, quindi valutazione rischi e......... hanno disegnato una bella riga gialla vietando di sorpassarla in assenza di treno.
Prova anche tu a disegnare una riga gialla sul bordo del tuo dislivello e vediamo cosa dice l'UPG che eventualmente venisse a controllare.
Oppure molto più correttamente seguire le indicazioni di igor.

il povero UPG

Inviato: 15 ott 2009 11:51
da pallunga.
basta guardare le casistiche e si trovano infortuni mortali anche per cadute di circa 50 cm. Infatti c'è un articolo (ora con tutti questi cambiamenti non mi ricordo il numero) che dice e diceva che nei solai dove si lavora non ci devono essdere aperture maggiori di 50 cm ... in più come già detto la filosofia della valutazione dei rischi parte da luoghi di lavoro privi di trappole. A quel punto si valutano i rischi residui e si propongono risposte. Il lavoro è interessante anche perchè per sapere se quello scalino è un pericolo, per dargli una magnitudo, quantificarlo bisognerebbe sapere chi ci lavora li dentro e che ci fa.
...e non ve la prendete con noi poveri UPG perchè un magistrato vede in una buca di 20 cm quello che voi vedete in una voragine di 20 mt e poi ci prende l'orecchio e ce lo tira fino in terra...provare per credere!
by

Inviato: 18 ott 2009 11:29
da linoemilio
... dici sia questo il motivo per cui vedo molti UPG con gli... orecchioni ?  :smt003  :smt003  :smt003

Inviato: 22 ott 2009 11:11
da zara
al di là del concetto di evitare inciampi o dislivelli nei percorsi, se uso un trabattello con quota +75 cm devo montare i parapetti? si pososno ancora usare i ponti su cavalletti con piano di lavoro a quote < 200 cm?

scusate la domanda che sembra quella di un novellino, ma oggi in cantiere un upg sosteneva ciò ... sapete di novità in merito?

Inviato: 22 ott 2009 11:51
da Bosol70
Ciao zara,
a me non risulta niente di nuovo sotto il sole.
Unica differenza: art. 139 Ponti su cavalletti ora è stato aggiunto un periodo (i ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2 dell' Allegato XVIII, il quale non menziona parapetti di nessun tipo).

Quindi, per analogia, nemmeno i trabattelli, se non possiedono piani di lavoro > 200 cm non sono soggetti a parapetto (e l'articolo 140 non dice niente a riguardo nemmeno i trabattelli conformi alla UNI EN 1004 (allegato XXIII).

A meno che il trabattello sia montato su un terrazzo al primo piano....

Buon lavoro   :smt039

Inviato: 24 ott 2009 15:59
da zara
pare che si riferiscano alla disamina che trovate qui sotto in allegato

Mi chiedo però se oggi con DLgs 106 sia ancora attuale.

secondo me no!!

Inviato: 25 ott 2009 00:12
da Bosol70
A mio parere l'unica cosa che disamina fa denotare è la poca chiarezza legislativa sulla protezione dei luoghi di lavoro dal rischio di cadute (in quota o non).
Questa carenza di certezze in abito legislativo si denota nel vecchio 164/56, nel 626/94, nel 494/96, nel 235/03, nel 81/08 e ancora nel 106/09.

Se in un angolo della legge viene decretato pericoloso un dislivello di 50 cm nell'apertura verso il vuoto (art. 146), in un altro angolo dello stesso decreto è consentito l'uso di un ponte su cavalletti con piano di calpestio fino a 2 m senza alcun parapetto (art. 139).

Io ho sempre interpretato la volontà del legislatore di discriminare due situazioni di pericolo: la trappola (il gradino o il vuoto non percepibile a priori dal lavoratore poichè inatteso, che anche se di dislivello pari a 50 cm diventa parecchio insidioso), oppure il piano di lavoro su cui il lavoratore è cosciente di trovarsi, quindi pone più attenzione, che può arrivare anche a 2 m in assenza di protezioni.

Poi vi sono una serie di casistiche intermedie (andatoie, passerelle rampe, scale fisse in costruzione che possono essere percorse anche spingendo attrezzature come carriole e quindi di caso in caso rischio da valutare e da proteggere adeguatamente.

Caro Zara, ti confesso che anch'io molto spesso mi ritrovo nella difficoltà di interpretare correttamente la norma, ma sfido chiunque mi venga a dire che ha le idee superchiare (anche lo stesso redattore della disamina da te pubblicata).

Buona domenica :smt039