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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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CPI-attivita' di vendita
Mi trovo in una situazione al limite. Per un’attivita’ di vendita faccio il rilievo metrico e dalla restituzione mi trovo che la superficie, considerando area vendita ed annessi depositi e servizi ha superficie lorda (compresa entro il perimetro interno delle pareti perimetrali così come mi indica il DM 30/11/1983) di 409 mq, ed allora non mi preoccupo… c’e' la tolleranza sulle misure di superficie del 5%. Però ho un dubbio: la lettera circ. M.I. n°5210/4118 del 1975 che è di chiarimento alla circ. 75 del 1967 e quindi specifica per le attivita' di vendita soggette a controllo mi da' come definizione di sup. lorda quella computata entro il perimetro esterno e quindi al lordo delle pareti perimetrali. Se dovessi seguire questa sarei sui 460 mq e devo dire al cliente di attivarsi per CPI. Mi chiedo allora quale norma devo far prevalere, quella particolare?
La Lettera Circ. 17/02/75 n.5210 si riferisce ai criteri per la determinazione del massimo affollamento e la predisposizione delle vie di uscita, a chiarimento e modifica della Circ. 75/67.
Ambedue le circolari sono state emanate in un periodo di vigenza del DM 27/09/65 n.1973, il quale comprendeva tra le attività soggette a controllo (punto 97) granzi magazzini, supermercati, grandi empori, senza specificare la superficie di applicabilità.
La Lettera n.5210 chiarisce che gli esercizi commerciali con "superficie globale di vendita" inferiore a 400mq non sono soggetti alle visite di controllo VVF.
In merito alla determinazione degli affollamenti la stessa circolare definisce la "Superficie lorda", come tu hai riportato.
Questa necessaria premessa per le seguenti considerazioni:
- la circolare n.5210 parla di "superficie globale di vendita" ai fini dell'assoggettabilità, mentre parla di "superficie lorda" per quanto riguarda il calcolo dell'affollamento (e qui si tiene sul conservativo, comprendendo anche le pareti perimetrali dei vari piani).
- la definizione della circolare n.5210 è relativa solo all'applicazione delle disposizioni in essa riportate (determinazione degli affollamenti evie di esodo), come chiaramente riportato.
- la Lettera Circolare è prassi, quindi di livello normativo inferiore rispetto ad un DM.
- il DM 16/02/1982 aggiorna e modifica il DI 1973/65 e specifica i 400mq di "superficie lorda".
- il DM 30/11/83 specifica termini e definizioni generali, quindi applicabili in ogni contesto, salvo esplicite definizioni alternative
- sia il DM 16/02/82 che il DM 30/11/83 sono successivi alle circolari citate.
Scusa la lungaggine, ma serviva anche a me per chiarirmi le cose.
Da quanto sopra direi che si può fare riferimento, per l'assoggettabilità al CPI, alla "superficie lorda" così come definita nel DM 30/11/83, quindi al netto delle pareti perimetrali.
Comunque, vista la situazione veramente al limite, puoi verificare gli oneri di adeguamento per ottenere il CPI.
Considerando che gli adeguamenti alla normativa antincendio andrebbero fatti in ogni caso (si parla di luoghi di lavoro), l'ottenimento del CPI, a parte i costi amministrativi e del tecnico, è solo la chiusura di un processo che va avviato comunque.
Ambedue le circolari sono state emanate in un periodo di vigenza del DM 27/09/65 n.1973, il quale comprendeva tra le attività soggette a controllo (punto 97) granzi magazzini, supermercati, grandi empori, senza specificare la superficie di applicabilità.
La Lettera n.5210 chiarisce che gli esercizi commerciali con "superficie globale di vendita" inferiore a 400mq non sono soggetti alle visite di controllo VVF.
In merito alla determinazione degli affollamenti la stessa circolare definisce la "Superficie lorda", come tu hai riportato.
Questa necessaria premessa per le seguenti considerazioni:
- la circolare n.5210 parla di "superficie globale di vendita" ai fini dell'assoggettabilità, mentre parla di "superficie lorda" per quanto riguarda il calcolo dell'affollamento (e qui si tiene sul conservativo, comprendendo anche le pareti perimetrali dei vari piani).
- la definizione della circolare n.5210 è relativa solo all'applicazione delle disposizioni in essa riportate (determinazione degli affollamenti evie di esodo), come chiaramente riportato.
- la Lettera Circolare è prassi, quindi di livello normativo inferiore rispetto ad un DM.
- il DM 16/02/1982 aggiorna e modifica il DI 1973/65 e specifica i 400mq di "superficie lorda".
- il DM 30/11/83 specifica termini e definizioni generali, quindi applicabili in ogni contesto, salvo esplicite definizioni alternative
- sia il DM 16/02/82 che il DM 30/11/83 sono successivi alle circolari citate.
Scusa la lungaggine, ma serviva anche a me per chiarirmi le cose.
Da quanto sopra direi che si può fare riferimento, per l'assoggettabilità al CPI, alla "superficie lorda" così come definita nel DM 30/11/83, quindi al netto delle pareti perimetrali.
Comunque, vista la situazione veramente al limite, puoi verificare gli oneri di adeguamento per ottenere il CPI.
Considerando che gli adeguamenti alla normativa antincendio andrebbero fatti in ogni caso (si parla di luoghi di lavoro), l'ottenimento del CPI, a parte i costi amministrativi e del tecnico, è solo la chiusura di un processo che va avviato comunque.
Grande spiegazione, grazie. Grazie anche per la lungagine perchè mi hai chiarito molte cose. Purtroppo sono al mio primo lavoro autonomo e ce ne sono di cose che non so, per questo non mi è chiara l'ultima parte della risposta perchè pensavo che non rientrando nell'obbligo (anche se al limite) mi bastasse redigere la valutazione del rischio incendio e seguire il D.M. 10.03.1998 per verificare se ci sono degli adeguamenti da farsi, ma da quanto mi spieghi non basta, perchè?
Intendevo dire che la valutazione del rischio incendio la fai si con l'aiuto del DM 10/03/98, ma anche delle varie circolari del Ministero dell'Interno dalla 75/67 in poi, che ti danno alcune indicazioni da seguire, anche se non sei soggetta a CPI.
Se la struttura è adeguata in termini di vie di esodo, uscite di sicurezza, compartimentazioni ed impianti di servizio (cose che comunque devi fare per il D.Lgs.81/08), l'ottenimento del CPI rimane un onere minimale (costi amministrativi e tecnici) e consente di chiudere il cerchio, per così dire.
Se la struttura è adeguata in termini di vie di esodo, uscite di sicurezza, compartimentazioni ed impianti di servizio (cose che comunque devi fare per il D.Lgs.81/08), l'ottenimento del CPI rimane un onere minimale (costi amministrativi e tecnici) e consente di chiudere il cerchio, per così dire.
A fronte delle spiegazioni ricevute mi viene un altro pensiero che scaturisce dal fatto che applicare la circ. 75/1967 alla situazione della piccola realtà che mi trovo a verificare equivarrebbe a dire alla titolare di chiudere.
Per prima cosa visto che:
- la superficie di 409 mq non è solo attivita' di vendita ma per meta' deposito;
- la lett. circ. n°5210 del 17/02/1975 dice che gli esercizi commerciali con superficie globale di vendita inferiore a 400 mq non rientrano nella classificazione: grandi magazzini, supermercati...
e' giusto pensare che se la superficie destinata esclusivamente alla vendita è 200mq allora nella valutazione del rischio non devo considerare la circ. 75/1967 e quindi nemmeno la lett. circ. di cui sopra?
Per prima cosa visto che:
- la superficie di 409 mq non è solo attivita' di vendita ma per meta' deposito;
- la lett. circ. n°5210 del 17/02/1975 dice che gli esercizi commerciali con superficie globale di vendita inferiore a 400 mq non rientrano nella classificazione: grandi magazzini, supermercati...
e' giusto pensare che se la superficie destinata esclusivamente alla vendita è 200mq allora nella valutazione del rischio non devo considerare la circ. 75/1967 e quindi nemmeno la lett. circ. di cui sopra?
Perchè ti crea problemi applicare la Circ.5210 ?
L'affollamento lo devi calcolare per l'area di vendita aperta al pubblico, mentre per l'area di deposito il titolare può dichiarare l'affollamento massimo.
Sulla base di tali dati, vai a dimensionare le uscite di sicurezza, sia che sei soggetta a CPI che nel caso contrario.
Avendo 400mq di area vendita con densità di affollamento di 0,4 persone/mq, avresti un affollamento massimo di 160 persone; al piano terra ti occorrerebbero 160/50=4 moduli, quindi due uscite da 120cm.
Questo nel caso peggiore, ma se consideri densità di affollamento più basse come 0,2 persone/mq su superfici aperte al pubblico di 400mq, ti basta anche una sola uscita di emergenza da 120cm, che comunque è il minimo che devi predisporre anche per il DM 10/03/98.
L'affollamento lo devi calcolare per l'area di vendita aperta al pubblico, mentre per l'area di deposito il titolare può dichiarare l'affollamento massimo.
Sulla base di tali dati, vai a dimensionare le uscite di sicurezza, sia che sei soggetta a CPI che nel caso contrario.
Avendo 400mq di area vendita con densità di affollamento di 0,4 persone/mq, avresti un affollamento massimo di 160 persone; al piano terra ti occorrerebbero 160/50=4 moduli, quindi due uscite da 120cm.
Questo nel caso peggiore, ma se consideri densità di affollamento più basse come 0,2 persone/mq su superfici aperte al pubblico di 400mq, ti basta anche una sola uscita di emergenza da 120cm, che comunque è il minimo che devi predisporre anche per il DM 10/03/98.
No, l'esodo non mi crea problemi le condizioni sono pure verificate. Mi crea problema il pensiero che trovandomi nella classificazione di aziende specialistiche (circ. 5210) io debba anche vedere la circ. 75/1967 ed allora a preoccuparmi è la scala a prova di fumo ed il solaio del primo interrato (adibito a deposito) REI 180 e pure le uscite di 1,2m.
Tieni conto che il punto 3 della Circ.75/67 si riferisce a Grandi magazzini e grandi empori, quindi secondo la classificazione della Circ.5210 non ne dovresti tenere conto in modo rigido.
Comunque tutto dipende dal carico di incendio che hai all'interrato.
Se vai a leggere le linee guida del Comando di Roma (reperibili su internet) queste danno alcune indicazioni utili anche per il tuo caso.
Comunque tutto dipende dal carico di incendio che hai all'interrato.
Se vai a leggere le linee guida del Comando di Roma (reperibili su internet) queste danno alcune indicazioni utili anche per il tuo caso.
Si, le linee guida le ho già viste e pure la bozza di regola tecnica. Il carico d'incendio mi comporta compartimentazioni REI 60. Per il resto, seguo il consiglio di riferirmi alla 75/1967 solo come indicazione per capire meglio il rischio. Grazie ancora