Qualora in prossimità dell'inizio dei lavori vengano apportate modifiche a PSC e POS, il RLS va consultato nuovamente? E bisogna aspettare sempre 10 giorni per l'inizio dei lavori?
Personalmente non so dare una risposta del tutto convincente perché, se il PSC venisse stravolto rispetto a quello precedente all'appalto, la precedente consultazione del RLS perderebbe in parte il suo significato. D'altro canto, il fatto di dover aspettare altri 10 giorni dopo nuova emissione di PSC e POS ha poco senso considerando che le modifiche a PSC e POS potrebbero avvenire anche nel corso dei lavori (a proposito: per le modifiche nel corso dei lavori il RLS va coinvolto?).
Grazie.
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Modifiche PSC-POS: l'RLS va consultato?
Mi scuso per la poca chiarezza. Il mio problema parte dall'art. 100 comma 4, secondo cui i datori di lavoro mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
Ebbene, prima dell'inizio dei lavori può accadere che il PSC venga modificato rispetto a quello già messo a disposizione del RLS e che tra l'altro vada modificato anche il POS.
In effetti, quando vi ho posto la mia domanda iniziale mi era sfuggito un dettaglio dell'art. 102, secondo cui il datore di lavoro consulta il RLS prima dell'accettazione del PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso. Sembrerebbe cioè che, nel caso da me descritto, se le modifiche apportate dal CSE al PSC di appalto sono significative, il RLS vada consultato nuovamente. Ciò significa che questi passaggi andrebbero così formalizzati:
1) PSC iniziale
2) il datore di lavoro mette il PSC e il POS a disposizione del RLS
3) il datore di lavoro accetta il PSC e trasmette il POS al CSE
4) se il PSC viene significativamente modificato il datore di lavoro deve fare di nuovo la trafila sub 2) e 3)
5) i lavori possono iniziare solo dopo 10 giorni dall'ultima consultazione del RLS
A questo punto, qualora alcune modifiche a PSC e POS intervenissero solo un paio di giorni prima rispetto all'inizio dei lavori, la procedura risulterebbe comunque corretta solo nel caso di modifiche "non significative" al PSC.
Tra l'altro, dopo aver analizzato meglio il problema mi rendo conto che esiste un altro punto problematico: visto che il PSC è un documento contrattuale, io devo accettarlo prima di fare un'offerta al Committente, quindi in teoria dovrei consultare il RLS prima della stipula del contratto di appalto (una prima volta, per il PSC) e dopo il contratto (una seconda volta, questa volta sottoponendogli il POS).
Le ricostruzioni sopra esposte vi sembrano corrette? Grazie.
Ebbene, prima dell'inizio dei lavori può accadere che il PSC venga modificato rispetto a quello già messo a disposizione del RLS e che tra l'altro vada modificato anche il POS.
In effetti, quando vi ho posto la mia domanda iniziale mi era sfuggito un dettaglio dell'art. 102, secondo cui il datore di lavoro consulta il RLS prima dell'accettazione del PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso. Sembrerebbe cioè che, nel caso da me descritto, se le modifiche apportate dal CSE al PSC di appalto sono significative, il RLS vada consultato nuovamente. Ciò significa che questi passaggi andrebbero così formalizzati:
1) PSC iniziale
2) il datore di lavoro mette il PSC e il POS a disposizione del RLS
3) il datore di lavoro accetta il PSC e trasmette il POS al CSE
4) se il PSC viene significativamente modificato il datore di lavoro deve fare di nuovo la trafila sub 2) e 3)
5) i lavori possono iniziare solo dopo 10 giorni dall'ultima consultazione del RLS
A questo punto, qualora alcune modifiche a PSC e POS intervenissero solo un paio di giorni prima rispetto all'inizio dei lavori, la procedura risulterebbe comunque corretta solo nel caso di modifiche "non significative" al PSC.
Tra l'altro, dopo aver analizzato meglio il problema mi rendo conto che esiste un altro punto problematico: visto che il PSC è un documento contrattuale, io devo accettarlo prima di fare un'offerta al Committente, quindi in teoria dovrei consultare il RLS prima della stipula del contratto di appalto (una prima volta, per il PSC) e dopo il contratto (una seconda volta, questa volta sottoponendogli il POS).
Le ricostruzioni sopra esposte vi sembrano corrette? Grazie.
La procedura indicata mi sembra corretta salvo che per il punto 5.
Se si tratta di modifiche al PSC iniziale il RLS non ha bisogno di 10 gg per fare le sue osservazioni. Questo nell'ottica di non accumulare inutili ritardi all'inizio dei lavori, anche perchè le osservazioni del RLS non sono vincolanti.
Se si tratta di modifiche al PSC iniziale il RLS non ha bisogno di 10 gg per fare le sue osservazioni. Questo nell'ottica di non accumulare inutili ritardi all'inizio dei lavori, anche perchè le osservazioni del RLS non sono vincolanti.