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SISTRI e MUD (parte 2a)

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Mod
Messaggi: 6399
Iscritto il: 04 ott 2004 11:29
Località: Treviso

Il precedente thread sul SISTRI ha raggiunto i 100 posts e, quindi, come abbiamo sempre fatto, apriamo una nuova discussione sull'argomento.

Con l'occasione ripropongo la proposta fatta giovedi' 11.02.2010 a tutti quelli che stanno seguento la disucssione sul SISTRI.
Visto il forte riscontro in termini di interventi che sta avendo l'argomento pensavo che forse sarebbe meglio aprire discussioni specifiche per evitare l'accavvallarsi di interventi che rendono poi difficile la lettura dell'intero thread.
Le eventuali nuove discussioni particolari magari le titoliamo con SISTRI all'inizio e teniamo questa solo per gli aspetti di carattere generale e trasversale alle varie attivita'.
Un esempio potrebbe essere la discussione sul SISTRI nei cantieri.
 
Vi ringrazio sentitamente per la collaborazione e per i numerosi interessanti interventi e, al contempo, saluto tutti cordialmente.

Mod :smt039
Ultima modifica di Mod il 28 apr 2010 20:20, modificato 1 volta in totale.
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soluzione
Messaggi: 97
Iscritto il: 19 gen 2007 22:17
Località: Lombardia

scusami mod, ma invece che di cantieri posso chiedervi il seguente parere?
ho un'azienda con 19 dipendenti che come attività prevalente ha la commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di materiali di consumo per piscine con saltuarie operazioni di assemblaggio e manutenzione delle stesse, la mia domanda è, tale azienda è considerata un'attività commerciale quindi non rientra all'iscrizione del sistri ne tanto meno alla tenuta dei registri rifiuti (non hanno rifiuti pericolosi)
grazie tante.
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Max DP
Messaggi: 564
Iscritto il: 08 ott 2004 10:03
Località: Cordenons (PN)

Ciao Soluzione,

potrei darti una risposta, ma e' meglio che ti faccio delle domande:

ora, come fanno? hanno il registro?

rientrano nella definizione di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) o g) del decreto legislativo n.152 del 2006?

Ecco con la risposta a queste semplici e allo stesso momento compicatissime domande, potremo dirti:

1 - se fino ad ora hai operato nel rispetto della legge italiana,
2 - se deve iscriversi al sistri con tutto quello che ne consegue

Max DP
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kirkham
Messaggi: 80
Iscritto il: 12 dic 2008 11:20
Località: Calabria

Se non rientra fra i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, di rifiuti non pericolosi da attività Industriali, Artigianali,
di Recupero e Smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi .... tralasciando tutte le altre figure con l'obbligo di adesione al SISTRI, data la tipologia di azienda in esame....allora non c'è obbligo di iscrizione al SISTRI.
"Tutto ciò che ha valore nella società umana dipende dalle opportunità di progredire che vengono accordate a ogni individuo" A. Einstein
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soluzione
Messaggi: 97
Iscritto il: 19 gen 2007 22:17
Località: Lombardia

Grazie,
come sempre la forza di questo forum è devastante e la collaborazione a dir poco squisita.

Grazie,
Alessandro
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CELO75
Messaggi: 5
Iscritto il: 20 feb 2009 11:49
Località: VENETO

Vorrei chiedere delucidazioni a chi è più esperto di me in materia.

Sono RSPP di una società classificata con codice atecori 2002 74.87.7 - logistica aziendale, esterna e dei flussi di ritorno. che secondo una classificazine fatta dal ministero dell'economia e delle finanze rientra tra le "attività immobiliari, noleggio,informatica,ricerca, SERVIZI ALLE IMPRESE". Da cui io farei discendere un adesione volontaria (Dal 12 agosto 2010 in poi)valida per
-Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di gestione rifiuti fino a 10 dipendenti.
-Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività (servizi, commercio, edilizia, sanità)

E' corretto?
grazie infinite
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kirkham
Messaggi: 80
Iscritto il: 12 dic 2008 11:20
Località: Calabria

Dagli artt. 189 e 190 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. deriva l'esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri di c/s per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti anche nei casi previsti dall'art.184, co.3, lettere c), d), e g).
Al co.4, art. 1 del DM 17/12/2009 (come già modificato!!!) si precisa la non obbligatorietà di adesione al SISTRI per questi soggetti, ma la possibilità di una adesione volontaria al sistema; in mancanza di questa "buona volontà" si dovrà operare secondo quanto disposto al co. 1 art. 6) del DM 17/12/2009 (ripeto..come già modificato!!!)

Ovvio che aderire su base volontaria significa dover sobbarcarsi di oneri economici non necessari, sia all'atto dell'iscrizione e sia con cadenza annuale...a questo punto ci si deve chiedere...è proprio indispensabile?!?
"Tutto ciò che ha valore nella società umana dipende dalle opportunità di progredire che vengono accordate a ogni individuo" A. Einstein
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erressepippì
Messaggi: 50
Iscritto il: 16 set 2009 18:22

Per celo75: i codici ateco sono dei calderoni immensi che dicono tutto e niente, e il fatto di far parte di "servizi alle imprese" non è che ti da il diritto divino di non produrre rifiuti pericolosi. Se in base all'analisi dei tuoi processi aziendali, della loro osservazione diretta e della documentazione pregressa in tuo possesso ricavi che non ne produci, ok, non ne produci.
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CELO75
Messaggi: 5
Iscritto il: 20 feb 2009 11:49
Località: VENETO

Grazie per le risposte,
l'ho omesso, e lo aggiungo sol ora, sono oltre 200 dipendenti divisi in 6 sedi, non producono rifiuti pericolosi solo carta cartone e film estensibile per imballaggi in quantità limitata. I rifiuti provenienti dalla manutenzione dei carrelli elevatori sono a carico della ditta manutentrice.
Non hanno mai tenuto registri di carico scarico e quindi fatto dichiarazione MUD. Non è mia intenzione consigliarne l'adesione volontaria, volevo solo essere sicuro di non rientrare tra le categorie obbligate ad aderire al sistri.
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erreabi
Messaggi: 261
Iscritto il: 06 mag 2008 15:36

Il Mod mi scuserà, spero, se riporto qui il mio post che era alla fine del precedente 3d, dato che lì difficilmente potrà essere notato e quindi avere risposta:
erreabi ha scritto:La nuova definizione di "Delegato" è:

   
La solita proroga emanata dopo la scadenza dei termini ha scritto:    «"Delegato": il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed e' attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa».




Quindi, tutti noi che abbiamo inserito come delegato, come indicato fino all'altro ieri , un dirigente, perchè la responsabilità lì deve stare ora come facciamo??? :smt022

Qualcuno parlava di aprire un bar sulla spiaggia, mi pare... :smt033  
Grazie
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