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ancora verifica idoneità

Inviato: 02 mar 2010 15:01
da lugal
In qualità di RL e Coord. esec. chiedo di verificare la documentazione di cantiere e l'idoneità tecnico-professionale.
Invio due paginate di richiesta documenti e ricevo una autodichiarazione resa dal titolare di una delle ditte che fa puù o meno così:
Il sottoscritto dichiara:
- di essere iscritto ala CCiAA
- di aver redatto la valutazione dei rischi
- di essere in possesso di attrezatura necessaria all'esecuzione dell'opera
- che i lavoratori hanno i dpi
- che il sig. ... è il RSPP
- che il sig. ... è il RLS
- che il medico competente è il dott. ......
- di essere in possesso di tuttu gli attestati inerente la formazione ....
- che sul libro matrico compaiono i sig.ri ....
- di essere in possesso del Durc (mi allega un durc che scade domani)
- dichiara di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione ecc.
- POS stringato
Posso accettare un'autocertificazione del genere?
Grazie

Inviato: 02 mar 2010 15:25
da Giuliano
Guarda che l'idoneità tecnico professionale va acclarata dal RL (o dal Committente) PRIMA di entrare in cantiere, anzi prima di firmare il contratto.

Inviato: 02 mar 2010 15:32
da lugal
Ok, il cantiere non è ancora partito, sto infatti valutando la documentazione e la sua idoneità. Il problema era per me se accettare un'autodichiarazione oppure no.

Inviato: 02 mar 2010 23:04
da Giuliano
Il Committente o il RL chiede alle imprese i documenti elencati nell’Allegato XVII. Nel caso l’entità presunta del cantiere sia inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportino rischi particolari di cui all’allegato XI il Committente può accontentarsi del certificato della Camera di Commercio, del DURC e di un’autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti.
L’”autocertificazione” ( o meglio, art. 46 DPR  445/2000, la dichiarazione sostituiva di certificazione) è solo un mezzo di speditezza ed alleggerimento provvisori dell’attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto, ma non un mezzo di prova legale; pertanto il suo contenuto resta necessariamente soggetto a verifica ad opera dell’amministrazione destinataria.
Accettare l’autocertificazione è un obbligo per un ente pubblico (legge 15/1968, DPR 403/1998, DPR 445/2000), ma non lo è per un privato. Un privato potrebbe pretendere dall’impresa tutti i documenti elencati nell’allegato XVII anche nel caso di lavori di modesta entità (cioè inferiori a 200 uomini-giorno).
La legge che ha istituito l’autocertificazione prevede, in caso di controllo, pesanti sanzioni penali se ciò che viene autocertificato non è veritiero (art. 26 legge 15/1968, art. 11 DPR 403/1998, art. 76 DPR 445/2000).
Nel caso di lavori privati il Committente non ha questo deterrente pertanto nei rapporti tra privati, secondo me, è bene inserire nel contratto una clausola che permetta la recessione del contratto stesso per dichiarazioni mendaci.