Buongiorno a tutti
Assodato che l'impresa Affidataria debba verificare l'idoneità delle ditte subappaltatrici ai sensi dell'All. XVII, secondo voi nella Notifica Preliminare è fatto obbligo indicare TUTTE le ditte subappaltatrici?
Vi spiego meglio il mio dubbio: in un piccolo cantiere ad un certo punto l'Affidataria decide di chiamare un antennista (diverso dall'elettricista) per verificare il funzionamento dell'antenna preeesistente. Egli lavorerà solamente un giorno. Il sottoscritto CSE non viene informato dell'esistenza di questa lavorazione e tantomeno dell'ingresso di questo L.A. (o impresa subappaltatrice).
Secondo voi in caso di controllo, potrei essere sanzionato per non aver inserito questo L.A. (o impresa subappaltatrice) nella Notifica Preliminare?
A chi spetta perciò "lasciare traccia" del passaggio di questo fantomatico antennista?
grazie :smt006
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Subappalti improvvisi e Notifica Preliminare
i nominativi dei LA non vanno riportati in notifica. quindi x un antennista normalmente non ci son problemi
la notifica, in ogni caso, seppure si chiama preliminare, va aggiornata, invece, con i nominativi delle società che via via vi entrano. per entrare in cantiere un subappaltatore (in teoria) l'appaltatrice deve mandare comunicazione preventiva al committente (o RL) che così aggiornerà la notifica.
scusa, dove trovi che sia il cse ad avere in carico tale incombenza??
la notifica, in ogni caso, seppure si chiama preliminare, va aggiornata, invece, con i nominativi delle società che via via vi entrano. per entrare in cantiere un subappaltatore (in teoria) l'appaltatrice deve mandare comunicazione preventiva al committente (o RL) che così aggiornerà la notifica.
scusa, dove trovi che sia il cse ad avere in carico tale incombenza??
"When a finger points at the sky, the imbeciles look at the finger"
In merito al fatto che il LA non vada inserito in Notifica Preliminare ho iniziato nutrire dei dubbi da quando, qui in Lombardia, è stata introdotta la Notifica on Line nella cui mascherina da compilare appaiono anche i campi: Lavoratore Autonomo 1 - Lavoratore Autonomo 2 ecc ... :smt017
Hai ragione inoltre sul fatto che sia onere del RL o del Committente aggiornare la notifica, ma - come detto più volte nel Forum - hai mai trovato ad esempio un Amministratore di condominio che sia in grado di farlo?
Se vogliamo essere pratici: il cliente si fida del consulente ed una sanzione per Notifica errata sarebbe ribarlata su di lui (Coordinatore).
L'ideale sarebbe assumersi anche l'incarico di RL, ma non sempre il Committente ha voglia di spendere altri soldi ...
Hai ragione inoltre sul fatto che sia onere del RL o del Committente aggiornare la notifica, ma - come detto più volte nel Forum - hai mai trovato ad esempio un Amministratore di condominio che sia in grado di farlo?
Se vogliamo essere pratici: il cliente si fida del consulente ed una sanzione per Notifica errata sarebbe ribarlata su di lui (Coordinatore).
L'ideale sarebbe assumersi anche l'incarico di RL, ma non sempre il Committente ha voglia di spendere altri soldi ...
Scusa Giuliano, se non ho capito male vuoi dire che come RL posso "dimenticarmi" di fare la notifica e non mi succederebbe nulla?Giuliano ha scritto:E poi la mancanza della notifica, onere del Committente o del RL, non è nemmeno sanzionata, ancorchè la sua mancanza renda inefficace il permesso di costruire o la DIA.
Fino a che noi tecnici accetteremo di togliere le castagne dal fuoco non alla sciura Pina (che sarebbe anche comprensibile) ma all'amministratore professionale che non ha voglia di usare il computer, continueranno a provare a ribaltare verso di noi i guai. Gli oneri della notifica sono del committente o del RL, se non si hanno compiti di RL "non vedo perchè".ArchiDad ha scritto: ma - come detto più volte nel Forum - hai mai trovato ad esempio un Amministratore di condominio che sia in grado di farlo?
Se vogliamo essere pratici: il cliente si fida del consulente ed una sanzione per Notifica errata sarebbe ribarlata su di lui (Coordinatore).
L'ideale sarebbe assumersi anche l'incarico di RL, ma non sempre il Committente ha voglia di spendere altri soldi ...
Comunque se fai una manutenzione ordinaria, non c'è sanzione per omessa notifica. Se fai una manutenzione straordinaria e si accorgono che non hai mandato la notifica (degli aggiornamenti a dire il vero l'art.90 comma 10 non parla) ti sospendono il titolo abilitativo. Non ci sono altre sanzioni.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l'allegato XII ne chiede il numero, non l'identificazione. D'altronde, non chiede neppure la data di nascita di committente, RL e coordinatori, ma gli informatici che hanno creato l'applicativo della notifica online in Lombardia queste date te le chiedono eccome, e se non le inserisci non vai avanti... Lasciamo perdere, va'.
Semplicemente la mancata presenza della notifica, "sospende" il titolo abilitativo...ArchiDad ha scritto:Scusa Giuliano, se non ho capito male vuoi dire che come RL posso "dimenticarmi" di fare la notifica e non mi succederebbe nulla?Giuliano ha scritto:E poi la mancanza della notifica, onere del Committente o del RL, non è nemmeno sanzionata, ancorchè la sua mancanza renda inefficace il permesso di costruire o la DIA.
...fino a che non invi la raccomandata alla ASL.
Ergo...una volta spedita, anche dieci minuti dopo la sospenzione, sei ancora in gioco.
Buonasera a tutti.
Io se conosco già i nominativi delle imprese e dei lavoratori autonomi che entreranno in cantiere li metto tutti.
Purtroppo vivo in una realtà nella quale vi sono molti L.A. che lavorano insieme (senza ATI) e creano un'ipotetica impresa.
L'Organo di Vigilanza non contesta la mancanza di ATI, ma l'eventuale mancanza di POS.
Ma questa è un'altra storia.
Art. 90 comma 9 lett. c:
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
Committente sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 euro.
E' un paradosso.
Non inviarla all'Organo Competente nulla, ma la mancata presentazione in Comune, fa partire la sanzione.
Un saluto,
Enry
Io se conosco già i nominativi delle imprese e dei lavoratori autonomi che entreranno in cantiere li metto tutti.
Purtroppo vivo in una realtà nella quale vi sono molti L.A. che lavorano insieme (senza ATI) e creano un'ipotetica impresa.
L'Organo di Vigilanza non contesta la mancanza di ATI, ma l'eventuale mancanza di POS.
Ma questa è un'altra storia.
Giuliano scusa ma qui devo dissentire.Giuliano ha scritto:E poi la mancanza della notifica, onere del Committente o del RL, non è nemmeno sanzionata, ancorchè la sua mancanza renda inefficace il permesso di costruire o la DIA.
Art. 90 comma 9 lett. c:
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
Committente sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 euro.
E' un paradosso.
Non inviarla all'Organo Competente nulla, ma la mancata presentazione in Comune, fa partire la sanzione.
Un saluto,
Enry
Styler77 la tua precisazione sulla sanzione amministrativa è corretta, ma qui si parlava di integrazioni di notifica, e nè il comma 9 lettera c nè il comma 10 parlano degli "eventuali aggiornamenti" citati espressamente nell'art.99.
Quindi non vedo la sanzionabilità amministrativa nè, forse, la lecita sospensione del titolo per la mancata trasmissione degli aggiornamenti.
Se invece non mandi la notifica iniziale, il Comune non dovrebbe neppure accettarti l'inizio lavori. Cosa che a Milano per esempio avviene: o consegni tutto o non parti.
Quindi non vedo la sanzionabilità amministrativa nè, forse, la lecita sospensione del titolo per la mancata trasmissione degli aggiornamenti.
Se invece non mandi la notifica iniziale, il Comune non dovrebbe neppure accettarti l'inizio lavori. Cosa che a Milano per esempio avviene: o consegni tutto o non parti.
Per ArchiDad:
Io CSE stoico fino a poco tempo fa facevo aggiornare e spedire la notifica al committente ogni qual volta comparivano nuove imprese o lavoratori autonomi, fintanto che, dialogando con un UPG SPISAL, mi è stato riferito che l'aggiornamento della notifica preliminare va fatto SOLO se il cambiamento è sostanziale: cambia il committente, o il CSE, o l'impresa edile principale, o varianti in corso d'opera che stravolgono e aumentano notevolmente i lavori da eseguire. Questo a Belluno, ma come ormai siamo abituati, ogni parrocchia ha le sue regole. Ti consiglio di sentire gli Enti competenti per il tuo territorio (ASL, DPL).
Buon Lavoro![saluto :smt039](./images/smilies/039.gif)
Io CSE stoico fino a poco tempo fa facevo aggiornare e spedire la notifica al committente ogni qual volta comparivano nuove imprese o lavoratori autonomi, fintanto che, dialogando con un UPG SPISAL, mi è stato riferito che l'aggiornamento della notifica preliminare va fatto SOLO se il cambiamento è sostanziale: cambia il committente, o il CSE, o l'impresa edile principale, o varianti in corso d'opera che stravolgono e aumentano notevolmente i lavori da eseguire. Questo a Belluno, ma come ormai siamo abituati, ogni parrocchia ha le sue regole. Ti consiglio di sentire gli Enti competenti per il tuo territorio (ASL, DPL).
Buon Lavoro
![saluto :smt039](./images/smilies/039.gif)
Non è importante il colore del gatto, ma il numero di topi che riesce a catturare. (Mao Tse-Tung)...