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rischio di incendio basso o medio?

Archivio norme tecniche e legislazione in materia di Prevenzione Incendi.
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mirko
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Ho avuto una breve discussione con un ispettore ASL che in visita in un azienda alimentare ha confermato al DL che anche se l'azienda possedeva un bombolone interrato di GPL da 2750 lt non era necessario il rilascio del CPI dal momento che era responsabilità della ditta che lo aveva noleggiato. Io credo che il CPI sia un obbligo del DL e non di chi affitta bomboloni GPL alle aziende o sbaglio? Ed inoltre la discordia è proseguita sui risultati del DVR Incendio che a suo dire doveva riportare un rischio "basso" e non "medio". Allora se cosi stanno le cose il DM 10.03.98 e la tabella del DM dell'82 che scopo hanno?

Che ne pensate?

Mirko
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Marzio
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Chiaramente l'onere di ottenimento del CPI per il deposito di GPL è posto in capo al legale rappresentante dell'attività e non al noleggiatore.

Non è detto però che se l'attività è ricompresa nel DM 16/02/82 sia automaticamente a rischio di incendio medio.

Ciao  :smt039

Marzio
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mirko
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Scusa Marzio ma non è detto da cosa??

Io "credo" che se l'attività è nella tabella del DM 16/02/82 ci vuole il CPI, poi il DM 10.0.98 dice:

Luoghi a rischio di incendio medio:
i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;

Al termine della valutazione, pur avendo zone a rischio basso e un unica zona a rischio medio, l'intera attività è da considerarsi a medio rischio... o sbaglio?
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manfro
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io voto per mirko, credo sia scritto, una volta tanto, piuttosto chiaramente.
ciao a tutti....
sapore di mare..... :smt045
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Marzio
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Meglio chiarire con esempi (assolutamente veri, tratti dalla mia esperienza):

1) attività soggetta a CPI (nn. 8, 19, 21, 91) nella quale sono presenti in un'unico compartimento la zona di saldatura e smerigliatura e le sue cabine di verniciatura. Le cabine sono aperte e non esiste nessuna compartimentazione e/o separazione con la zona di lavorazioni a fuoco. La zona di appassimento dei pezzi verniciati avviene poco distante (circa 8 metri) dalla zona di veniciatura e da quella di saldatura. L'attività non possiede CPI.

2) Industria del mobile con 34000 mq coperti (attività nn. 19, 21, 47, 88, 91). L'attività prevalente consiste nella verniciatura a velo e successivo essiccazione UV dei prodotti vernicianti applicati. Sono presenti "montagne" di latte aperte presenti presso i reparti di verniciatura, mentre il reparto di lavorazioni meccaniche è immerso in strati di trucioli alti almeno 3-4 cm. L'attività possiede il CPI scaduto da 4 anni, ma la lavorazione avviene in difformità dalle prescrizioni dei VV.F.

3) Officina di riparazione autoveicoli. L'attività è dunque la 72 e la 91; l'azienda è dotata di CPI in corso di validità. Vengono comunemente realizzare operazioni di saldatura (non dichiarate nel progetto di prevenzione incendi) su automobili con serbatoi non bonificati (a volte possono essere quasi pieni).

La mia domanda è questa, dato che tutte le attività elencate rientrano nel DM 16/02/1982, sono a rischio medio? Oppure alto?

Ricordo che le zone a rischio di incendio (DM 10/03/98) sono:

RISCHIO MEDIO: sono i luoghi nei quali sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e condizioni di esercizio con scarse possibilità di sviluppo di incendio. Nel caso di incendio le zone sono compartimentate o con impianti di estinzione ad intervento automatico e dunque la probabilità di estensione dello stesso è limitata.

RISCHIO ALTO: sono i luoghi di lavoro nei quli sono presenti sostanze infiammabili e ci sono notevoli probabilità di sviluppo di incendi. Non è presente  compartimentazione e/o impianti di estinzione ad intervento automatico e quindi vi è la possibiltà che l'incendio si propaghi all'intera attività (mi pare che tutte le attività illustrate possano essere a questo livello).

Alla luce di quanto detto, la semplice inclusione dell'attività in quelle di cui al DM 16/02/82 non è sufficiente a classificare automaticamente l'attività a rischio medio. Perché sia a rischio medio devono sussistere le seguenti condizioni aggiuntive:
1) l'attività possieda un CPI in corso di validità;
2) l'attività esercisca in conformità al progetto presentato in sede di richiesta di parere ai VV.F. nonché alle prescrizione emesse dal comando;
3) non siano presenti palesi rischi presenti nell'attività non valutati né dal tecnico di prevenzione incendi né dal comando provinciale.

Se sono soddisfatte le tre condizioni suddette direi che il rischio è MEDIO altrimenti esistono possibilità che il rischio incendio sia ALTO.

Ciao  :smt044

Marzio
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mirko
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Marzio, tu avevi scritto:

"Non è detto però che se l'attività è ricompresa nel DM 16/02/82 sia automaticamente a rischio di incendio medio. "

Il mio quesito era incentrato sulla soglia di rischio basso o medio infatti avevo scritto:

"Io "credo" che se l'attività è nella tabella del DM 16/02/82 ci vuole il CPI, poi il DM 10.0.98 dice:

Luoghi a rischio di incendio medio:
i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato"


Mi ripeto, anzi ripeto il DM 10.03.98: "con esclusione delle attività considerate a rischio elevato"

Certo che può essere anche elevato il rischio...
Situazioni come le tue ne ho viste anche io (molto spesso) ma il mio dubbio era tra basso e medio rischio... per il resto è come dici tu ma forse mi sono espresso male io nella domanda..

Ciao

Mirko
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prosic
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Spero di non essere fuorviante,
Nelle aziende che seguo io, spesso ho valutato l'azienda a basso rischio di incendio anche in presenza di CPI.
E' il caso di molti uffici dove l'impianto di riscaldamento ha una caldaia soggetta a CPI.
Se la caldaia è regolarmente manutenzionata ed il CPI è in regola.
Se non ci sono rischi aggiuntivi legati alla mancata applicazione delle restrizioni del CPI - io ho considerato il rischio di incendio degli uffici per quel che può avvenire in quei locali (basso rischio) e non per quel che può avvenire nella caldaia posta magari in un locale esterno dal'edificio principale e che, anche se esplode, agli uffici non importa nulla.

Preg.mo prosic ho dovuto cancellare il suo avatar in quanto l'immagine non era visibile.
Deve provare con un'altra o prenderla da una delle nostre due gallerie.
Colgo l'occasione per salutarla cordiamente.

Mod  :smt039
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mirko
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Ma che corsi ha fatto il personale addetto alla prev. e lotta antincendio? spero a medio rischio visto che la caldaia è la loro. Io sinceramente avrei classificato l'azienda a medio rischio.

Ciao

Mirko
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Non posso dire di essere d'accordo con Mirko causa delle finalità stesse del DM 10/03/98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". Tale decreto si innesta nel panorama della sicurezza colmando il vuoto che era stato aperto dall'art.13 del DLgs 626/94, ma non per questo ne modifica in qualunque modo la ratio. Il concetto è sempre che è il datore di lavoro a valutare i rischi e difatti, come specidicato all'art.2 comma 1 del DM 10/03/98, la valutazione del rischio di incendio è parte integrante del DVR.
Ma si aggiunge anche al comma 3 del medesimo articolo che "la valutazione dei rischi di incendio PUO' essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I" (può, non deve). Difatti come correttamente già detto, al punto 1.4.4. concernente la classificazione del rischio di incendio, è anche riportata la fatidica frase secondo la quale debbano intendersi a rischio medio, a titolo esemplificativo, i luoghi di cui all'allegato IX, tra i quali compaiono le attività ricomprese al DM 16/2/82.
Innanzitutto insisto sul fatto che tali indicazioni sono dei suggerimenti, o meglio delle linee guida (carattere rivestito proprio dall'Allegato I del DM 10/03/98) e pertanto non assurgono al ruolo di obbligo di legge. In secondo luogo, per chiunque ne capisca di prevenzione incendi risulta assurdo classificare un piccolo ufficio a rischio medio per la presenza di una caldaia soggetta a CPI, magari collocata in un locale esterno o di un serbatoio interrato in giardino. A tal proposito, proprio perchè un'attività potrà essere classificata in vari modi (non comprendo il ragionamento di mirko secondo il quale " pur avendo zone a rischio basso e un unica zona a rischio medio, l'intera attività è da considerarsi a medio rischio...") ricordo il comma 4 dell'art.2 del DM 10/03/098 che specifica che il DdL valuta il rischio del luogo di lavoro o, se del caso, di singole parti del luogo medesimo. Non c'è scritto da nessuna parte, e sarebbe illogico del resto, che la classificazione del rischio dovrà essere quella corrispondente all'area di massimo rischio. Dunque locale esterno della caldaia (se proprio si vuole) a rischio medio. Uffici a rischio basso
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mirko
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Anche se è brutto rispondo a ursamaior con una domanda.
Che corso facccio fare agli addetti di questo ufficio con caldaia?? a basso rischio (4 ore) o a medio rischio? (8 ore)
Non dirmi che chi dovrà intervenire sulla caldaia farà il corso a medio rischio e gli altri a basso altrimenti comincio a pensare che le favole esistono da qualche parte.
In finale il giudizio serve anche a stabilire quali corsi fare...

Ciao

Mirko
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