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Obbligo di predisporre sistemi anticaduta per ispezione tet

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
Pasquta

Salve,

vi scrivo per porre il seguente quesito..

veneto... dgr 2774 22 settembre 2009

obbligo di posizionare sul tetto dispositivi protezione collettivi...
oppure individuali... ossia linee vita...

..ma per ispezionare un tetto non puo bastare predisporre un percorso attorno al fabbricato ove poter muoversi con cestello mobile..?

ovviamente per una manutenzione dovrò porre un impalcatura... ma per ispezionarlo.. non puo appunto bastare il cestello..?

buona giornata a tutti.
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Bohr
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Pasquta ha scritto:ovviamente per una manutenzione dovrò porre un impalcatura... ma per ispezionarlo.. non puo appunto bastare il cestello..?
Se non devi esporre nessuno al rischio di caduta dall'alto con l'ispezione (nel senso che non ci sarà mai la necessità di calpestare le falde del tetto o meglio ancora nessuno deve accedere al tetto da qualche lucernaio) la piattaforma aerea è più che sufficiente.

Ad ogni modo ciò che dici fa esplicito riferimento alle (ALLEGATOA alla Dgr n. 2774 del 22 settembre 2009): “Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza” ergo se solo ispezione visiva, ripeto senza dover fare altro, la piattaforma è sufficiente.

Allego quanto da te citato.

:smt023
Allegati
ALLEGATOA alla Dgr n. 2774 del 22 settembre 2009.pdf
ALLEGATOA alla Dgr n. 2774 del 22 settembre 2009
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safetyfranklin
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Un saluto a tutti, sono nuovo del forum.
Scusate se mi intrometto, ma ho una questione molto simile e volevo approfittare di questa discussione per chiedere:
- per realizzare interventi di manutenzione ordinaria su un tetto a 2 falde, per complessivi 10 gg. di lavoro circa;
- se il tetto è accessibile in sicurezza attraverso apposita apertura e dispone di una superfice piana perfettamente calpestabile adiacente alla zona di accesso (solaio di copertura del vano scala);
devo comunque predisporre dispositivi di protezione collettiva (ponteggio - parapetti)???
Oppure posso installare una linea di vita e lavorare solo con quella??
E se dovessi installare dei parapetti con morsetti a vite, potrei farlo direttamente dal tetto utilizzando la linea di vita? Oppure devo farlo utilizzando una piattaforma aerea o altro?
Il lavoro deve essere eseguito in Sicilia.
Grazie.
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linoemilio
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Pasquta ha scritto: ma per ispezionare un tetto non puo bastare predisporre un percorso attorno al fabbricato ove poter muoversi con cestello mobile..?
Scusa ma... partendo dal presupposto che se devi fare un'ispezione alla copertura non lo fai per fare un giro turistico bensì per qualche specifico problema, quando trovi un intervento da fare (anche solo per sistemare qualche tegola), come lo fai? con il cestello e dal cestello?
Stando sul cestello non puoi riuscire ad eseguire nessun intervento sulla copertura.
Pensa solo alle ondulazioni che il cestello ha dopo un certo sbraccio.
Pasquta ha scritto: ovviamente per una manutenzione dovrò porre un impalcatura... ma per ispezionarlo.. non puo appunto bastare il cestello..?
Secondo me, no.

E questa volta in base alla normativa regionale del Veneto.

Questa Legge, infatti, (la n° 61 del 27 giugno 1985 - BUR n. 27/1985) prevede all'art. 79-bis quanto di seguito:

"Art. 79 bis -
Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.
1. Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche (non solo. ndr) nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive. (ndr - emanato con Deliberazione della Giunta n. 2774 del 22 settembre 2009 “Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza...")
3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività.
4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità."


In base a questa normativa, l'obbligo di prevedere idonee misure preventive e protettive che consentano anche nella successiva fase di manutenzione l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza, nelle nuove costruzioni o sugli edifici esistenti, sussiste per il solo fatto di richiedere la concessione edilizia (ora permesso di costruire) o la DIA.

Quell' "anche" non limita l'obbligo alla successiva manutenzione ma lo colloca sugli interventi per nuove costruzioni o per quelle esistenti e, per le quali, il committente chiede uno dei due atti autorizzativi.

E, se vogliamo dirla fino in fondo, personalmente farei carte false pur di convincere il mio committente a mettere linee vita (o altri sistemi per evitare cadute dall'alto).

Ma, quest'ultimo è solamente un mio modo di vedere la sicurezza in edilizia che non ha nessuna pretesa di essere condiviso.
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linoemilio
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safetyfranklin ha scritto: Scusate se mi intrometto ...
Sicuramente per colpa mia ma non riesco a legare il tetto a due falde con la copertura piana.
Potresti cortesemente spiegarmela "a prova d'idiota" (come si dice per i software) ?
Grazie.
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Bohr
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Ciao Linoemilio questa volta nonmi trovi d'accordo. Ma secondo te per ispezionare ad esempio lo stato delle gronde e/o quello dei tegoli o semplicemente soltanto dell'antenna, metto in piedi tutto l'ambaradam? Ma scherziamo?

Che facciamo, esponiamo 200 ore/uomo a caduta nel vuoto per realizzare ponteggi a tutto spiano, montare una linea vita per poi dire...beh, non c'è da fare alcun intervento?

Ti faccio un esempio tangibilissimo. Lavori di ristrutturazione. Sopralluogo del progettista. Ponteggi o piattaforma? Inimmaginabile pensare di avere già un ponteggio e/o opere di protezione collettiva, non credi?

:smt023
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linoemilio ha scritto:
safetyfranklin ha scritto: Scusate se mi intrometto ...
Sicuramente per colpa mia ma non riesco a legare il tetto a due falde con la copertura piana.
Potresti cortesemente spiegarmela "a prova d'idiota" (come si dice per i software) ?
Grazie.
Grazie a te.
Si tratta del solaio di copertura del vano scala che, a mò di torrino ascensore, emerge di circa 30 cm rispetto alla quota di colmo del tetto. In pratica: si esce sul tetto dall'apposita apertura e si sale comodamente su tale superficie.
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linoemilio
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Bohr ha scritto:Ciao Linoemilio questa volta nonmi trovi d'accordo. Ma secondo te per ispezionare ad esempio lo stato delle gronde e/o quello dei tegoli o semplicemente soltanto dell'antenna, metto in piedi tutto l'ambaradam? Ma scherziamo?
Che facciamo, esponiamo 200 ore/uomo a caduta nel vuoto per realizzare ponteggi a tutto spiano, montare una linea vita per poi dire...beh, non c'è da fare alcun intervento?
Ti faccio un esempio tangibilissimo. Lavori di ristrutturazione. Sopralluogo del progettista. Ponteggi o piattaforma? Inimmaginabile pensare di avere già un ponteggio e/o opere di protezione collettiva, non credi?
:smt023
Secondo me sei d'accordissimo.

Sono tre le cose da tenere in considerazione:

1)
la norma regionale che per il solo fatto (secondo la mia lettura della DGR) di intervenire su di una copertura (nuova o esistente) obbliga alla messa in opera di sistemi anticaduta.

E questo, indipendentemente da eventuali succesive manutenzioni (ricordiamoci dell' "anche").

A questo punto, anche solo per ispezionare i canali di gronda non serve più il cestello.

2)
Pasquta non parlava di poter ispezionare i canali di gronda con un cestello... parlava di ispezionare un tetto (quindi, l'intera copertura) con un cestello.

Non è la stessa cosa.

Per ispezionare i canali senza intervenire sulla copertura con un permesso di costruire o una DIA, in Veneto, sono d'accordo con te che può bastare un cestello.

Non solo ma, anche per intervenire, fino alla sostituzione, sui canali di gronda va bene utilizzare il cestello... non in Veneto in regime di PdC o DIA (stando, sempre, alla mia lettura della DGR).

Sarai d'accordo che sostituire 4 tegole e 2 copponi di colmo sulla copertura oppure rappezzare una "sbragatura" nella guaina di impermeabilizzazione, o ancora... non si può fare stando su di un cestello imbragati, con cordino agganciato al cestello e lavorando in trattenuta.

Se queste fasi le fanno, scendono dal cestello e, se tutto va bene, agganciano un "retrattile" al cestello stesso... con tutti i rischi che queste operazioni comportano.

3)
Non ultimo per importanza.

l'art. 115 comma 1 e comma 3 dell'81 è in vigore e recita (soprattutto il comma 3):

"1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature."


"3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali."

Quindi, non solo in Veneto ma anche in tutto il "bel Paese" pur in assenza di atti autorizzativi (la manutenzione ordinaria non ne è soggetta) nei lavori in quota, non si possono eseguire interventi se gli operatori non indossano DPI di 3.a categoria assicurati direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita a parti fisse o provvisionali.

Posso, certamente, considerare l'aggancio al cestello un atto che assicura ad una parte provvisionale ma, stando all'interno del cestello.
E se sono all'interno, i lavori sulla copertura del tetto non si riescono a fare in sicurezza.
Per i lavori sui canali o scossaline perimetrali, lavori sottogronda... l'uso del cestello (se consentito dalla conformazione dell'intorno al fabbricato) non può essere motivo di dissenso.
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Bohr
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Bohr ha scritto:Se non devi esporre nessuno al rischio di caduta dall'alto con l'ispezione (nel senso che non ci sarà mai la necessità di calpestare le falde del tetto o meglio ancora nessuno deve accedere al tetto da qualche lucernaio) la piattaforma aerea è più che sufficiente.

omissis...ergo se solo ispezione visiva, ripeto senza dover fare altro, la piattaforma è sufficiente.

:smt023
Lino...non è nel mio stile puntualizzare allo stremo ma il mio primo post faceva e fa esplicito riferimento ad una e una sola attività...ISPEZIONE VISIVA.

Per tutti il resto sono assolutamente d'accordo
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linoemilio
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safetyfranklin ha scritto: Un saluto a tutti, sono nuovo del forum.
benvenuto... come avrai avuto modo di comprendere, solo dopo 7 fette, io sono in grado di capire che sto mangiando polenta. :smt003
safetyfranklin ha scritto: Scusate se mi intrometto, ma ho una questione molto simile e volevo approfittare di questa discussione per chiedere:
- per realizzare interventi di manutenzione ordinaria su un tetto a 2 falde, per complessivi 10 gg. di lavoro circa;
- se il tetto è accessibile in sicurezza attraverso apposita apertura e dispone di una superfice piana perfettamente calpestabile adiacente alla zona di accesso (solaio di copertura del vano scala);
devo comunque predisporre dispositivi di protezione collettiva (ponteggio - parapetti)???
Una volta premesso che non sono a conoscenza di norme emanate dalla Regione Sicilia in merito a sistemi anticaduta... a me non risulta... passo all'argomento:

La necessità di mettere in opera dispositivi di protezione collettiva rispetto ad altri sistemi dipende dalle lavorazioni che devi fare.

Parli di manutenzione ordinaria... però di 10 giorni lavorativi (!!!) :smt017

Anche quì abbiamo la necessità di comprenderci.

Da un punto di vista edilizio-urbanistico, in molti comuni, il rifacimento del manto di copertura di un tetto senza intervenire sulla sua struttura portante, viene fatto rientrare nella manutenzione ordinaria.

All'81 non interessano le norme edilizio-urbanistiche.

Il decreto guarda alla sicurezza degli operatori durante le fasi di lavoro.

Nel tuo caso, stai sicuramente lavorando in quota con pericolo di caduta dall'alto (indipendentemente dalla durata delle lavorazioni).

Davrai, quindi, osservare delle priorità.

Dovrai partire dai dispositivi di protezione collettiva (DPC) tipo la messa in opera di ponteggi.

Solo se tecnicamente questa soluzione non risulterà possibile potrai, pian piano, diminuire il grado di protezione collettiva fino ad arrivare alla protezione con dispositivi di protezione individuale (DPI).

In tutti i casi, i dispositivi che sceglierai dovranno garantire una sufficiente protezione contro le cadute dall'alto.
safetyfranklin ha scritto: Oppure posso installare una linea di vita e lavorare solo con quella??
Non conoscendo il tipo di intervento che devi fare, posso solo ripeterti il "dipende".

Nel senso che se le lavorazioni rappresentano (ad esempio) la sostituzione di qualche tegola quà e là, la linea vita è sicuramente sufficiente ad alcune condizioni:

a) che l'area sottostante possa essere segregata (la possibile caduta di materiali o attrezzature di piccolo taglio non dovranno finire in testa a qualcuno)

b) che rispetti le prescrizioni del costruttore della linea vita in tema di numero di operatori che possono agganciarsi contemporaneamente (solitamente: al max 2 operatori)

Se, invece, le lavorazioni rappresentano il rifacimento dell'intera copertura o dell'intera falda del tetto, la linea vita non potrà essere considerata sufficiente :smt018  (salvo che non rappresenti l'unica e ultima possibilità di utilizzo di sistemi anticaduta).

La mia esperienza mi dice, però, che la scelta di una linea vita come ultima spiaggia della sicurezza non ha mai avuto oggettivi riscontri.

Prima, tecnicamente, c'erano sempre state altre soluzioni più affidabili; la linea vita è sempre stata utilizzata come aggiunta ulteriore e necessaria ai sistemi anticaduta adottati per raggiungere uno stato di sufficiente sicurezza.
safetyfranklin ha scritto: E se dovessi installare dei parapetti con morsetti a vite, potrei farlo direttamente dal tetto utilizzando la linea di vita? Oppure devo farlo utilizzando una piattaforma aerea o altro?
Anche quì, non conoscendo il contesto, diventa difficile darti suggerimenti.

Fai attenzione, però, alla scelta dei "guardacorpo". Non tutte le ASL, DPL... li vedono di buon occhio ritenendoli DPC meno sicuri dei ponteggi e scelti senza tener conto delle priorità previste dalla normativa (prima i PDC, poi i DPC meno sicuri con l'aggiunta di DPI per arrivare alla sicurezza...)

Potrebbe essere: montaggio di guardacorpo con l'utilizzo della linea vita e segrezazione al piano terra... è già più accettabile.

Tieni conto che anche l'installazione della line vita dev'essere fatta in sicurezza.

Quando l'avrai installata (in sicurezza) potrai utilizzarla per mettere in opera i "guardacorpo"... oppure potrai usare (se possibile) il cestello.

Attento, però... queste sono soluzioni che fanno storcere il naso (...e secondo me, a ragione)
l'ignoranza si riduce con l'umiltà di chi possiede la conoscenza
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