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Quale tipologia di "lavoratore" può essere eletto

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fedepasca
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Iscritto il: 23 giu 2008 13:25
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Buonasera a tutti.
Mi hanno sottoposto la seguente problematica che vi giro per avere gentilmente un vostro parere.

In una azienda dove non ci sono più rappresentanze sindacali e l'RLS ha terminato il suo mandato, il DL invita i dipendenti a procedere per una nuova elezione e mi domanda:
- è ancora valido l'Accordo Interconfederale del 22/06/95?
- se così fosse, in tale Accordo si legge che hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato (Paragrafo 1.1). Ciò è ancora valido, sebbene l'81 definisca delle tipologie più ampie di lavoratori (art. 2)?
Federica
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El Sander
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Iscritto il: 11 ago 2010 15:25
Località: Solaro - MI

Io penso di sì.
Un accordo interconferderale dell'anno scorso http://www.lombardia.cisl.it/doc/626/62 ... ONFAPI.pdf prevede che il RLS sia un lavoratore il cui rapporto di lavoro abbia durata pari al mandato.
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Bobo32
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Iscritto il: 23 gen 2009 14:58
Località: Milano

Premesso che il libro matricola non esiste più ora esiste un libro unico....ma rispondendo al tuo quesito.....il Rappresenate dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere eletto tra i lavoratori e dai lavoratori, e così come si evince bene dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs 81/08 e s.m.i. "definizioni"

per lavoratore si intende " persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta
la sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti
del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il
volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni;

Spero di essere stato utile alla causa.....
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El Sander
Messaggi: 1473
Iscritto il: 11 ago 2010 15:25
Località: Solaro - MI

Mi permetto di dissentire, poichè l'art. 47, comma 6 del TU prevede che "Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva".
Quindi penso occorra riferirsi agli Accordi interconfederali, per cui un volontario, uno studente o un co.co.pro. penso non possano essere eletti quali RLS.
Ospite

salve,
leggendo la discussione mi ho alcune perplessità:
- un RLS non ha un mandato a scandenza e quindi la funzione la mantiene fino a quando rimane in quella azienda o chiede di essere dispensato
- se una legge, decreto legge stabilisce che l' RLS è un lavoratore e definisce cosa intende per lavoratore, mi sembra che debba comandare su un accordo interconfederale.
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igno_ranza
Messaggi: 572
Iscritto il: 25 mar 2010 19:44

Normalmente la durata del mandato e' di 3 anni (nel caso di presenza di RSU).

Il fatto che si dia la possibilita' di votare a tutte le tipologie di lavoratori e' dovuto al fatto che il RLS deve appunto rappresentare tutti i lavoratori (anche secondo le definizioni del TU) di fronte al DDL. D'altro canto se si desse la possibilita' di essere eletti a qualsiasi lavoratore, uno stagista viene eletto e formato e dopo sei mesi se ne va,quindi nuove elezioni e,guarda caso, un cocopro con un contratto di due anni viene eletto, lo formano e poi, purtroppo, se ne va e via cosi'. Questo e' il motivo pratico per cui gli elettori sono tutti e gli eletti sono pochi  :smt003 .

Gli accordi confederali non vengono da marte:leggendoli (e leggendo i contratti di lavoro ad essi collegabili) si notano copiosi e abbondanti rimandi (eufemismo per dire mostruosi copia-e-incolla) alla normativa prevenzionistica. Il mio suggerimento (perche' io ho fatto cosi',trovandomi nella tua stessa identica situazione) e' di prendere tutti i contratti da voi applicati, spulciare il regolamento per le elezioni del RLS, purgarlo dei rimando alle RSU e ritagliarti il tuo regolamento su misura, rimandando poi ai singoli contratti per cio' che riguarda i permessi retribuiti per la formazione e per l'espletamento delle funzioni.

Io,per buon peso, avevo poi fatto il giro dei capibastone,scusa,dei sindacati per chiedere il loro augusto parere (assolutamente non vincolante,ma era la prima volta che facevo una cosa del genere,quindi...) e nessuno ha trovato da ridire.
Ospite

salve,
sono l' ospite di prima, sono intervenuto direttamente dall' info-crono-archivio, spero di non aver commesso un peccato troppo grave.

ok, mi sono spiegato male, dando per scontato che conviene che RLS sia un dipendente a tempo indeterminato.
per quanto riguarda le rappresentanze sindacali e funzione RLS sotto i 15 lavoratori non è previsto che venga eletto al loro interno indicazione presente per quelle sopra i 15, quando presenti.
Detto ciò domando, sempre ai fini di non gravare troppo sui costi, perchè una volta che il rappresentante sindacale a terminato il suo mandato non può rimanere RLS? Il D.Lgs. 81/08 non prevede scadenze e sanzioni se RLS non è eletto all' interno della rappresentanza sindacale.
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saxtenore
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Iscritto il: 10 ago 2007 09:46

:smt015 chiedo ancora scusa, ero convito di aver fatto il login....
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igno_ranza
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Iscritto il: 25 mar 2010 19:44

Anonymous ha scritto: Detto ciò domando, sempre ai fini di non gravare troppo sui costi, perchè una volta che il rappresentante sindacale a terminato il suo mandato non può rimanere RLS?
Il termine di mandato cela in se' i germi della decadenza,altrimenti ci si contraddice. O e' scaduto e non rimane o non e' scaduto e continua.
Anonymous ha scritto: Il D.Lgs. 81/08 non prevede scadenze e sanzioni se RLS non è eletto all' interno della rappresentanza sindacale.
Ecco,appunto. Tenuto per buono il regolamento"autoprodotto" di candidatura ed elezione del RLS , puoi stabilire la durata dell'incarico come meglio credi:personalmente ho reputato validi i 3 anni, considerando che non c'e' carenza di buoni motivi per rimettere l'incarico, che se qualcuno si candida vuol dire che ne ha voglia e che se, col concorso del SPP e dell'umanita' delle persone, si riesce a creare un buon clima aziendale (o almeno a non crearne uno pessimo), ci sono forti probabilita' che il RLS resti sempre lo stesso.
Ospite

Gli accorsi interconfederali in genere prevedono 3 anni di durata della carica di RLS, per cui anche io ho sempre considerato tale cadenza per il rinnovo dell'elezione (o per l'attestazione di non volere ricoprire l'incarico).
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