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decreto regio gas tossici

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antonelladb

Salve a tutti,
vorrei sapere se i decreti di semplificazione del ministro calderoli hanno abrogato il decreto regio 147 del 1927 sui gas tossici.

Inoltre, secondo voi, un impianto di refrigerazione di ammoniaca in uno stabilimento industriale, è in deroga con l'art.62?

grazie
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Nofer
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1) perchè avrebbe dovuto?
2) no
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1) perchè:

- nell'all.1 del Decreto Legislativo n.179 del 1° dicembre 2009, il RD 147/27 non c'è.

- anche nell’Allegato 2 del medesimo Decreto, il RD 147 non c’è  

2) dall'art.62 RD 147/27

L'utilizzazione dei gas tossici non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento
quando avvenga in stabilimenti industriali od officine a scopo di preparazione o
trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi.

Un impianto di refrigerazione ad ammoniaca serve a raffreddare il processo di produzione eseguito nello stabilimento quindi non potrebbe rientrare nella seconda parte dell'articolo " per altre lavorazioni o scopi"?
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antonelladb ha scritto: Inoltre, secondo voi, un impianto di refrigerazione di ammoniaca in uno stabilimento industriale, è in deroga con l'art.62?
è cosa diversa da
impianto di refrigerazione ad ammoniaca
.

Se è un impianto frigorifero ad ammoniaca, e l'ammoniaca è meno di 75 Kg (come anche nei grossi frigoriferi industriali)  non è soggetto comunque ad autorizzazione.
Al merito, il link delle LG dell'ASL di bergamo: http://www.asl.bergamo.it/web/arentsll. ... enDocument
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Bisogna distinguere le tre fasi dell'IMPIEGO di un gas tossico. L'UTILIZZO di qualsiasi quantità di ammoniaca in un impianto industriale NON è soggetto ad autorizzazione (per il RD 147) in base all'art. 62 dello stesso RD; il DEPOSITO (ad esempio come riserva) è invece soggetto ad autorizzazione se supera 75 kg; il TRASPORTO non richiede autorizzazione (sempre, attenzione, per il solo RD).
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