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SCIA e certificato prevenzione incendi

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andy66
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ciao e bentrovati

dalla ricerca per termini mi pare che l'argomento non sia stato affrontato , quindi chiedo agli utenti del forum se ritengono che il CPI , nell'ambito della semplificazione amministrativa introdotta con la SCIA (segnalazione certificata inizio attività) , che sostitutisce la DIA, (Legge 30 luglio 2010 n. 122) , sia autocertificabila da parte di chi inizia l'attività.

Ricordo che la legge prevede i seguenti casi di esclusione dall'autocertificazione:
- ambiente
- vincoli pesaggistici
- difesa
- pubblica sicurezza
- immigrazione e asilo
- cittadinanza
- amministrazione della giustizia
- amministrazione delle finanze


per esempio : "pubblica sicurezza" , si può intendere anche come pubblica incolumità ?

grazie
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El Sander
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Il Comando Prov.le dei VV.F. di Milano, due settimane orsono, in un convegno ha espresso l'intenzione di seguire il normale iter senza considerare la SCIA, in attesa di chiarimenti che forse verranno.
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andy66
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il problema è "aggravato" dal fatto che i vari Sportelli Unici delle Attività Produttive spesso non danno risposte , pur essendo deputati da darle

in ogni caso mi pare che questa SCIA non sia uno strumento adatto a realtà di tipo industriale , ma al contrario possa funzionare solo per piccole imprese (es. negozi, piccole attività artigianali)
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Mod
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Sulla SCIA segnalo il dossier che trovate qua nella speranza che possa esservi utile.
Cordiali saluti a tutti

Mod :smt039
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andy66
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ringrazio il Mod per la segnalazione

sembrerebbe , stando alle indicazioni del governo, che sia sufficiente allegare alla SCIA il progetto antincendio presentato ai VV.F. per la pratica di CPI

considerando però che per un CPI ci vogliono talvolta anni per ottenerlo, mi pare strano che uno se la possa cavare in 60 giorni ....


Segnalazione certificata di inizio attività
Presentazione
L’articolo 49, comma 4 – bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), sostituendo integralmente la disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta nell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il senso di tale riforma è quello della riduzione degli oneri amministrativi per il privato, consentendogli di intraprendere un’attività economica sin dalla data di presentazione di una semplice segnalazione all’amministrazione pubblica competente.

Con l'obiettivo di accelerare e semplificare rispetto alla precedente disciplina contenuta nella legge 241/90, che prevedeva il decorso del termine di trenta giorni prima di poter avviare l’attività oggetto della Dia, la Scia consente di iniziare l’attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine.

La norma richiede espressamente che alla segnalazione certificata di inizio attività siano allegate, tra l'altro, le attestazioni di tecnici abilitati, con gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche successive di competenza dell'amministrazione.

L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, se possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente la stessa attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente
.
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c_c
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In questo caso mi sembra veramente un semplice problema di come chiamare le cose...
La dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 3 comma 5 del DPR 37/98 sembrava già incarnare quello che pare voler essere lo spirito della SCIA... anche se a differenza di quest'ultima andava resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 3 del DM 4/5/98.

Poi qui "chiarimenti" del governo (notare le virgolette) sembrano più calzanti...
Infatti, se i comandi dei VV.F non facessero in tempo a fare sopralluogo e rilasciare certificato nei 60 gg rimarrebbe loro comunque la possibilità di intervenire per "danno alla saluta o sicurezza pubblica".

quello che proprio io non riesco a capire è il rapporto con la DIA edilizia e poco mi convince la nota in risposta al quesito della regione Lombardia.... anche perche quella edilizia non è una dichiarazione di inizio attività, ma una denuncia di inizio attività....

e se loro si sono tatno spesi per dire che:

la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sostituisce la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA)“ovunque ricorra anche come parte di un’espressione più ampia”, sia nelle normative statali che in quelle regionali.

Secondo me la Denuncia di Inizio Attività "edilizia" (capo III del DPR 380/2001) non viene sostituita....

ma al comune non  lo sanno e ad ognuno cui chiede dice la sua
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andy66
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non mi addentro nella DIA per l'edilizia (anche se da quanto so, la SCIA non può sostituire la cosiddetta "Super DIA" )

in ogni caso, credo sia necessario un coordinamento fra il DPR 37/98 e la SCIA , o perlomeno una circolare interpretativa
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Paten
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Da quanto ne so ( e ho parlato anche a ... Roma)
la SCIA è nata proprio per creare una semplificazione ai cittadini ...
(o almeno così era negli obbiettivi)

per i VV.F. (ma anche per altri enti) ha creato un pò di confusione, ma resterebbe ai Comuni
se accettare nella DIA edilizia se accettare come era in principio solo l'allegare la Certificazione anche in materia di prevenzione incendi

Dove ho potuto sperimentare nessun Comune ha voluto prendersi la responsabilità in tal senso e sembrerebbe (anche se in Italia il condizionale è d'obbligo) che potrebbe rimanere pressochè immutato l'iter autorizzativo (cioè l'ESAME PROGETTO) alrimenti sarebbe per fare un altro esempio ...
richiedere più deroghe o simili dovendo certificare tutto senza avere una normativa che lo permetta

ma l'obbiettivo sarà la "dismissione" del C.P.I. almeno come ora lo concepiamo e la vecchia DIA VVF sostituirà in pieno proprio lo stesso ... che oramai poi era diventato soltanto un pezzo di carta visto che il sopralluogo o non si poteva fare subito o magari (specialmente nelle attività industriali-commerciali di notevole grandezza) quando la situazione era già mutata.... ecc. ecc.
convincendo i titolari delle attività (POI) che il pezzo di carta era il toccasana di tutti i problemi mentre la vera SICUREZZA (anche antincendio) si fa con la gestione continua della situazione !!!

Prima di arrivare a ciò, però, passerà ancora un pò di tempo perchè i rinnovi dei cpi sostengono finanziariamente qualche comando ...
ma il risultato sarà sicuramente:
Si' Esami Progetto
No CPI
sostuiti da veri controlli che sarebbe la vera funzione dei VV.F.
ciao
:smt039
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Paten
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[color=blue]Si può decisamente affermare che [b]la SCIA di cui al nuovo art.19 della Legge 241/90 non riguarda l'attività edilizia perché: [/b]

1) nel testo della Legge 30 luglio 2010, n. 122 non c'è scritto;
2) l'art.49 comma 4-ter della Legge 122/10 prevede che la SCIA, sostituisce la Dichiarazione Inizio Attività e non la Denuncia Inizio Attività;
3) l'art.49 comma 4-ter della Legge 122/10, riguarda le materie di cui all'articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione;
4) l'attività edilizia rientra nel "Governo del Territorio", materia che la Costituzione all'articolo 117 terzo comma indica tra le "materie di legislazione concorrente" quindi di competenza regionale;
5) la specificità delle norme di cui alla Denuncia di Inizio Attività del Testo Unico dell'Edilizia DPR380/01, tra cui le responsabilità del progettista-direttore dei lavori-collaudatore, la sicurezza dei lavori; la regolarità delle Ditte esecutrici dei lavori, gli obblighi della denuncia in catasto, esclude qualsiasi somiglianza alle norme di cui all'art.19 della Legge 241/90;
6) il nuovo art.19 della legge 241/90, non abroga le norme riportate negli art. 22-23 del DPR 380/01;
7) ai sensi dell'art.7 comma 6 della Legge 50/99, l'abrogazione di una norma contenuta in un Testo Unico, deve avvenire solamente in modo esplicito.
[b][/color][/b]
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