Buonasera.
Con la presente sono a chiedervi quali siano le conseguenze per il mancato aggiornamento dei crediti formativi per un RSPP - Settore ATECO 3,4,5,7 (60 ore nel quinquennio) e relativamente all'interpretazione del decorrere del quinquennio di aggiornamento previsto.
A) RELATIVAMENTE ALL'AGGIORNAMENTO:
Relativamente al corso RSPP/ASPP modulo B, cosi come previsto dall'accordo Stato Regioni del 26-01-2006, si acquisisce un credito formativo temporalmente condizionato, perché le frequenza, dice testualmente l'accordo "costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale anche per l’eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore.", ma "In ogni caso, dopo i 5 anni scatta l’obbligo dell’aggiornamento".
Prima domanda: ma il quinquenno quindi da quando parte? dal momento in cui si acquisisce l'attestato Modulo B? A cosa si riferiscono i 5 anni quando si dice "In ogni caso, dopo i 5 anni scatta l’obbligo dell’aggiornamento"?
Ho trovato un esempio in rete: "l sig. Rossi consegue un attestato RSPP modulo B, il giorno 01 gennaio 2010. Il sig. Rossi dovrà, entro il 31/12/2014,(5 anni dalla data di conseguimento) frequentare uno o più corsi di aggiornamento secondo lo schema dell'accordo. Il mancato aggiornamento farà decadere automaticamente dall’incarico di RSPP il sig. Rossi".
Domanda: E' corretto questo esempio? Il quinquennio decorre dal giorno sesso di conseguimento dell'attestato Modulo B?
B) RELATIVAMANTE ALLE CONSEGUENZE:
Tornando alle Conseguenze a me verrebbe da dire che, come ho letto in più parti sul web, il mancato aggiornamento dei crediti fa decadere automaticamente la nomina di RSPP (ma dove sta scritto formalmente?!?!)
Se cosi fosse si confugurerebbe la mancata designazione dell' R.S.P.P. da parte del DL e quindi si ricadrebbe nella sanzione PENALE prevista all’art. 55 del D.Lgs 81/08 in capo al datore di lavoro (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per mancata applicazine del art.17 c1 b)
E' corretto quanto asserito fin qui?
Sono curioso di conoscere vostre.
Saluti a tutti
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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RSPP Mancato aggiornamento crediti formativi nel quinquennio
- igno_ranza
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- Iscritto il: 25 mar 2010 19:44
La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data di conclusione del modulo B e tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.pareteo ha scritto: ma il quinquenno quindi da quando parte?
Si puo' dedurre. Il RSPP deve avere delle capacita' e dei requisiti professionali stabiliti dall'art.32. Tra questi requisiti c'e' anche l'obbligo di aggiornamento (comma 6). Mancanza di uno (o piu') requisiti->impossibilita' di inquadrare il soggetto come RSPP.pareteo ha scritto: (...)come ho letto in più parti sul web, il mancato aggiornamento dei crediti fa decadere automaticamente la nomina di RSPP (ma dove sta scritto formalmente?!?!)
Si', ci puo' stare.pareteo ha scritto: Se cosi fosse si confugurerebbe la mancata designazione dell' R.S.P.P. da parte del DL
Intanto Grazie per la risposta.
Comunque mi confermi che è corretta l'equazione : No aggiornamento = Caduta incarico e nomina ?
Inoltre riflettendo:
Nel caso succedesse qualche cosa di grave (ma a ragionarci bene non solo...) in un'azienda con n. dipendenti > 200 e quindi con Obbligo di Rspp Interno (art. 31 commi 6 e 7) e si fosse nella circostanza di un ricoprimento di ruolo da parte di un RSPP che per le motivazioni di cui sopra è da tempo e coscientemente un NON più RSPP, si potrebbero configurare sia violazioni dell'articolo 30 e quindi anche dell'applicazione del 231/01 (art. 6 -7 ), con tutto quello che ne consegue?
Comunque mi confermi che è corretta l'equazione : No aggiornamento = Caduta incarico e nomina ?
Inoltre riflettendo:
Nel caso succedesse qualche cosa di grave (ma a ragionarci bene non solo...) in un'azienda con n. dipendenti > 200 e quindi con Obbligo di Rspp Interno (art. 31 commi 6 e 7) e si fosse nella circostanza di un ricoprimento di ruolo da parte di un RSPP che per le motivazioni di cui sopra è da tempo e coscientemente un NON più RSPP, si potrebbero configurare sia violazioni dell'articolo 30 e quindi anche dell'applicazione del 231/01 (art. 6 -7 ), con tutto quello che ne consegue?
- igno_ranza
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- Iscritto il: 25 mar 2010 19:44
Ti ribadisco la mia deduzione,ma non so se basta per farla diventare un'equazione universalmente valida.A me convince,tutto qui.pareteo ha scritto:Comunque mi confermi che è corretta l'equazione : No aggiornamento = Caduta incarico e nomina ?
quote="pareteo"](...) si potrebbero configurare sia violazioni dell'articolo 30 e quindi anche dell'applicazione del 231/01 (art. 6 -7 ), con tutto quello che ne consegue?[/quote]
L'articolo 30 non e' sanzionato (anche se dev'essere adottato ed efficacemente attuato...mah...ne avessi visto uno che e' uno...). Per quanto riguarda il 231, credo che il qualcosa di grave ma non solodi cui parli dovrebbe essere causalmente connesso con l'incarico al decaduto RSPP. Ma qui sto andando a intuizione.
Ora non e' che rincari ulteriormente la dose sul gobbo del povero ddl?

mi accodo a questo posto per provare ad ottenere un parere da voi.
come ho letto sopra siete concordi sul fatto che l'obbligo di aggiornamento scatti dalla data di conseguimento dell'attestato modulo B... ok.
e per coloro i quali sono esonerati dai moduli B?
la data da cui contare il quinquennio quale è?
quella dell'ottenimento del titolo (laurea in una delle classi elencate) che gli garantisce l'esonero?
dal conseguimento dell'attestato modulo C?
dall'entrata in vigore del D.Lgs?
finora le ho sentite tutte....
come ho letto sopra siete concordi sul fatto che l'obbligo di aggiornamento scatti dalla data di conseguimento dell'attestato modulo B... ok.
e per coloro i quali sono esonerati dai moduli B?
la data da cui contare il quinquennio quale è?
quella dell'ottenimento del titolo (laurea in una delle classi elencate) che gli garantisce l'esonero?
dal conseguimento dell'attestato modulo C?
dall'entrata in vigore del D.Lgs?
finora le ho sentite tutte....
A me personalmente la risposta in questo caso pare chiara.
La conferenza Permanente 26.01.2006 dice espressamente che:
- Punto 2.4.1 Credito Formativo "La frequenza del Modulo A vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente"
- Punto 2.4.3 Credito Formativo "La frequenza del Modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente"
L'unico Modulo da tenere aggionrato è il B.
Correggetemi se sbaglio.
La conferenza Permanente 26.01.2006 dice espressamente che:
- Punto 2.4.1 Credito Formativo "La frequenza del Modulo A vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente"
- Punto 2.4.3 Credito Formativo "La frequenza del Modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente"
L'unico Modulo da tenere aggionrato è il B.
Correggetemi se sbaglio.
è proprio questo il problema....pareteo ha scritto: L'unico Modulo da tenere aggionrato è il B.
Se l'ing/arch/dott. pinco pallino è esonerato dalla frequenza ai moduli B perché la sua laurea è una di quelle elencate o comunque una di quelle ad esse equiparate.... non deve mai aggiornarsi?
non credo proprio.... (ma potrei sbagliare)
e se non sbaglio, quindi deve aggiornarsi, a partire da quale data?
So' che è un argomento trattato e ritrattato, ma quando su un argomento ci sono varie "interpretazioni" ho deciso che la procedura corretta e sentire cosa ne pensano il più possibile dei frequentatori di SOL

La domanda di B&C, che saluto, non mi pare tanto peregrina.
Una interpretazione (solo mia personale) è quella che la data dalla quale far partire il conteggio per l'aggiornamento sia quella in cui si è acquisto il requisito per fare il RSPP, cioè per gli esonerati dal modulo B dal rilascio dell'attestato del modulo C.
Una interpretazione (solo mia personale) è quella che la data dalla quale far partire il conteggio per l'aggiornamento sia quella in cui si è acquisto il requisito per fare il RSPP, cioè per gli esonerati dal modulo B dal rilascio dell'attestato del modulo C.