L'art. 182/08 recita così:
Art.182. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita' di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
Io mi chiedo in che modo?
In che modo posso ridurre alla fonte i rischi derivati dalla saldatura a elettrodo?
Per rischi alla fonte si intendono quelli prima della valutazione, quindi rischi presunti.
Mi date una mano?
Grazie
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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ROA e art. 182/08
lavora sui tempi di esposizione, turnazione addetti, separazione con appositi pannelli per non far esporre anche chi non salda e naturalmente ottimi ed appropriati DPI.
Chiaramente insisti su formazione, informazione e sorveglianza sanitaria.
Le esposizioni a saldature infatti, anche per pochi secondi al giorno, fanno superare il valore soglia di rischio per esposizione a ROA.
manfro
Chiaramente insisti su formazione, informazione e sorveglianza sanitaria.
Le esposizioni a saldature infatti, anche per pochi secondi al giorno, fanno superare il valore soglia di rischio per esposizione a ROA.
manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
x CarmeloA
Eliminarli alla fonte significa intervenire là dove si generano.
Nel caso della saldatura non potendo eliminare il rischio alla fonte bisogna ridurlo al minimo, come recita la legge.[/quote]
Infatti come pensavo, non posso ridurlo alla fonte posso solo dopo una valutazione definire le misure protettive e preventive ma solo dopo la valutazione non posso agire sul rischio presunto, giusto?
Eliminarli alla fonte significa intervenire là dove si generano.
Nel caso della saldatura non potendo eliminare il rischio alla fonte bisogna ridurlo al minimo, come recita la legge.[/quote]
Infatti come pensavo, non posso ridurlo alla fonte posso solo dopo una valutazione definire le misure protettive e preventive ma solo dopo la valutazione non posso agire sul rischio presunto, giusto?
x manfro
Ciao, tutto quello che mi scrivi però sono misure preventive e protettive da applicare solo dopo la valutazione, al massimo posso usare i tempi di esposizione come misura che riduce il rischio alla fonte ma tutto il resto è una misura da adottare dopo la valutazione, forse anche formazione e informazione per tutti coloro che sono addetti, ma già sorveglianza e DPI sono post valutazione.
Difatti per la saldatura a elettrodo non bisogna nemmeno fare calcoli di tipo strumentale rientra di default nella valutazione.
Ciao, tutto quello che mi scrivi però sono misure preventive e protettive da applicare solo dopo la valutazione, al massimo posso usare i tempi di esposizione come misura che riduce il rischio alla fonte ma tutto il resto è una misura da adottare dopo la valutazione, forse anche formazione e informazione per tutti coloro che sono addetti, ma già sorveglianza e DPI sono post valutazione.
Difatti per la saldatura a elettrodo non bisogna nemmeno fare calcoli di tipo strumentale rientra di default nella valutazione.
perchè mi ha fatto scrivere come ospite? forse nn ero logata...comunque sn io:)
Sì, il motivo era perche' non aveva fatto il Login.
Le devo pero' chiedere, gentilmente, la cortesia di rispettare la regola aurea n. 5 quando scrive (solo in questo thread sono gia' dovuto intervenire 2 volte per sistemare le cose)
http://www.sicurezzaonline.it/forum_reg_auree.htm
Cordiali saluti
Mod
Sì, il motivo era perche' non aveva fatto il Login.
Le devo pero' chiedere, gentilmente, la cortesia di rispettare la regola aurea n. 5 quando scrive (solo in questo thread sono gia' dovuto intervenire 2 volte per sistemare le cose)
http://www.sicurezzaonline.it/forum_reg_auree.htm
Cordiali saluti
Mod
La sorveglianza sanitaria per chi salda deve essere eseguita da decenni, quindi di sicuro non è post valutazione ma assai ante.
Lo stesso dicasi per i DPI che vanno forniti prima di iniziare l'attività (magari non sono super adeguati e quindi post valutazione si adeguano).
Lo stesso dicasi per i DPI che vanno forniti prima di iniziare l'attività (magari non sono super adeguati e quindi post valutazione si adeguano).
Scusa e dove sta scritto che sono da fare dopo la valutazione, sono misure generali di tutela.Anonymous ha scritto:x manfro
tutto quello che mi scrivi però sono misure preventive e protettive da applicare solo dopo la valutazione, .
Ne possiamo parlare forse per la sorveglianza sanitaria che, giustamente, è post valutazione, ma in questo caso sappiamo bene comunque che già ci tocca.
Articolo 15 docet:
So già che c'è il rischio, non lo posso eliminare, non posso sostituire con cose meno pericolose, intervengo con misure procedurali ed organizzative, DPC (barriere) e DPI (lenti inattiniche).
Se vogliamo fare i pignoli, accomodiamoci pure, ma sempre che il rischio così lo abbatto e prima o dopo là devo andare a parare.
Ma forse non ho ben capito il motivo del contendere.
manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP