Spiego il mio dubbio: ho un lavoratore con mansione che non ricade tra quelle per cui è obbligatorio la verifica dell'alcoldipendenza.
Tuttavia, se questo lavoratore mi si presenta in "evidente" stato di ebrezza, visto comunque il lavoro che fa (manutentore/operaio al comando di macchine), potrebbe nuocere ad altri lavoratori.
Come mi comporto sul momento?
1) lo porto dal medico competente che gli fa seduta stante il test alcolimetrico? oppure
2) (dato che il medico non è reperibile) lo porto all'ASL/Pronto Soccorso per accertare il suo stato?
A questo punto mi sorgono altri dubbi:
3) lo posso portare io (in auto) oppure lo faccio venire a prendere con l'autoambulanza?
4) se si rifiuta come mi comporto? (allontanamento dal lavoro/sospensione)
5) il lavoratore potrebbe rivalersi sulla ditta dicendo che è stata violata la sua privacy, in particolare se il test avesse esito negativo?
Il medesimo discorso potrebbe essere ribaltato sulla verifica delle droghe.
Spero di non aver messo troppa carne al fuoco...
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Test alcol (no alcoldipendenza)
Molto più semplice,
applichi il CCNL, penso che in tutti come nel Metalmeccanico sia previsto l'allontanamento dal posto di lavoro per manifesto stato di ubriachezza. Dopodichè avvii un procedimento di contestazione disciplinare.
Consiglio: prima di arrivare a ciò prendilo da parte e facci una chiaccherata
Bye
applichi il CCNL, penso che in tutti come nel Metalmeccanico sia previsto l'allontanamento dal posto di lavoro per manifesto stato di ubriachezza. Dopodichè avvii un procedimento di contestazione disciplinare.
Consiglio: prima di arrivare a ciò prendilo da parte e facci una chiaccherata
Bye
Signore dammi la forza di cambiare le cose che posso modificare, la pazienza di accettare quelle che non posso cambiare e la saggezza per distinguere la differenza tra le une e le altre
E' una ditta artigiana in questo specifico caso (nel contratto in effetti si parla di questo argomento).Sint ha scritto: 1) lo porto dal medico competente che gli fa seduta stante il test alcolimetrico? oppure
2) (dato che il medico non è reperibile) lo porto all'ASL/Pronto Soccorso per accertare il suo stato?
Quindi non è necessario fare il test?
Il medico può avere un ruolo o lo si lascia in disparte?
Sint, io seguirei il consiglio di Pat.
Dopodiche', constatato il precedente e considerato il livello di rischio indotto da questo comportamento nei confronti di lui stesso e dei suoi ( anche occasionali ) compagni di lavoro, allerterei il M.C. per individuare una prassi atta a ridurre il rischio.
Carlo X
Dopodiche', constatato il precedente e considerato il livello di rischio indotto da questo comportamento nei confronti di lui stesso e dei suoi ( anche occasionali ) compagni di lavoro, allerterei il M.C. per individuare una prassi atta a ridurre il rischio.
Carlo X
... bella questione, raffinata direi.
Vediamo di ragionarci un po' sopra.
Allora, la L. 125/01 per la prevenzione e lotta alle alcool dipendenze prevede che il lavoratore possa essere sottoposto a test alcolimetrico sul luogo di lavoro dal MC ovvero dal Servizio apposito dell'ASL di competenza, indipendentemente dallo svolgere o meno una delle mansioni per cui il MC deve provvedere come da art. 41 c.4 di coso 81.
Dunque, di caricartelo in macchina e portarlo dovunque fosse pure al bar per condividere l'esperienza, non se ne parla proprio: rischi un'accusa di sequestro di persona davanti alla quale la violazione della privacy è una pinzillacchera.
E a meno che non cada a terra senza sensi in etilismo acuto, nemmeno l'ipotesi del 118 è sostenibile: l'ubriachezza non è una malattia nè un infortunio e per essere soccorsa/spedalizzata dev'essere almeno associata a molestie v/s terzi (motivazione sociale e/o di ordine pubblico) ovvero a stati in qualche modo patologici (motivazione sanitaria). Non dimenticare che per costituzione nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari non voluti se non nei casi previsti dalla legge (e questo non lo sembra) o per ordine del magistrato: e, NOI, alla nostra costituzione ci teniamo.
A parte chiamartelo e parlarci, se il signore ahimè è un ciucco frequente prima o poi lo sarà abitudinariamente, per cui comincia a chiedere al MC se è provvisto di etilometro debitamente tarato (su quelli non tarati persino la Stradale ha perso giudizi) e se è disposto eventualmente a venire su chiamata a fare questa verifica. Poi, in caso negativo ma anche ad ogni buon altro conto, vedi di andare alla ASL e spiegare la situazione e chiedere se loro hanno un etilometro con certificato di taratura in corso e se sono disposti a venire su chiamata.
Sperando che almeno uno dei due ti risponda in modo positivo.
Tieni presente che all'attuale stato delle cose non è saggio nè opportuno procedere ad un licenziamento per ubriachezza sia pur occasionale, anche se il CCNL te lo prevede, senza il rispetto delle procedure per art. 18 L. 300/70, ossia contestazione, risposta del lavoratore, valutazione della risposta. Ovviamente, la sola testimonianza verbale di chiunque in sede di giudizio potrà o meno essere considerata accettabile dal magistrato, mentre una certificazione sanitaria documentalmente ineccepibile assumerebbe valore di oggettività assoluta e non "valutabile": non è proprio l'impronta sull'arma del delitto ma almeno l'arma del delitto nel suo comodino.
E dall'altro lato tieni presente che se in conseguenza del giudizio per l'annullamento dell'eventuale licenziamento si dovesse convincere il magistrato ad autorizzare un incidente probatorio con accertamento dell'eventuale alcol-dipendenza del lavoratore in questione che di certo il legale del lavoratore (se conosce il suo mestiere...) chiederebbe, effettivamente il licenziamento sarebbe nullo, perchè si dovrebbe applicare la tutela per l'alcool-dipendenza che è del tutto assimilata a quella per le tossicodipendenze, ossia conservazione del posto fino a completa remissione, con trattamento di malattia come da contratto quindi almeno 6 mesi ma scalabili dall'INPS, o comunque per 3 anni. Solo dopo questi 3 anni lo puoi licenziare. Vedi? tu fossi stato marchionne, al primo giorno di introppico del lavoro lo potevi buttare fuori. Prova a rinascere in canada, magari ti va meglio.
Vediamo di ragionarci un po' sopra.
Allora, la L. 125/01 per la prevenzione e lotta alle alcool dipendenze prevede che il lavoratore possa essere sottoposto a test alcolimetrico sul luogo di lavoro dal MC ovvero dal Servizio apposito dell'ASL di competenza, indipendentemente dallo svolgere o meno una delle mansioni per cui il MC deve provvedere come da art. 41 c.4 di coso 81.
Dunque, di caricartelo in macchina e portarlo dovunque fosse pure al bar per condividere l'esperienza, non se ne parla proprio: rischi un'accusa di sequestro di persona davanti alla quale la violazione della privacy è una pinzillacchera.
E a meno che non cada a terra senza sensi in etilismo acuto, nemmeno l'ipotesi del 118 è sostenibile: l'ubriachezza non è una malattia nè un infortunio e per essere soccorsa/spedalizzata dev'essere almeno associata a molestie v/s terzi (motivazione sociale e/o di ordine pubblico) ovvero a stati in qualche modo patologici (motivazione sanitaria). Non dimenticare che per costituzione nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari non voluti se non nei casi previsti dalla legge (e questo non lo sembra) o per ordine del magistrato: e, NOI, alla nostra costituzione ci teniamo.
A parte chiamartelo e parlarci, se il signore ahimè è un ciucco frequente prima o poi lo sarà abitudinariamente, per cui comincia a chiedere al MC se è provvisto di etilometro debitamente tarato (su quelli non tarati persino la Stradale ha perso giudizi) e se è disposto eventualmente a venire su chiamata a fare questa verifica. Poi, in caso negativo ma anche ad ogni buon altro conto, vedi di andare alla ASL e spiegare la situazione e chiedere se loro hanno un etilometro con certificato di taratura in corso e se sono disposti a venire su chiamata.
Sperando che almeno uno dei due ti risponda in modo positivo.
Tieni presente che all'attuale stato delle cose non è saggio nè opportuno procedere ad un licenziamento per ubriachezza sia pur occasionale, anche se il CCNL te lo prevede, senza il rispetto delle procedure per art. 18 L. 300/70, ossia contestazione, risposta del lavoratore, valutazione della risposta. Ovviamente, la sola testimonianza verbale di chiunque in sede di giudizio potrà o meno essere considerata accettabile dal magistrato, mentre una certificazione sanitaria documentalmente ineccepibile assumerebbe valore di oggettività assoluta e non "valutabile": non è proprio l'impronta sull'arma del delitto ma almeno l'arma del delitto nel suo comodino.
E dall'altro lato tieni presente che se in conseguenza del giudizio per l'annullamento dell'eventuale licenziamento si dovesse convincere il magistrato ad autorizzare un incidente probatorio con accertamento dell'eventuale alcol-dipendenza del lavoratore in questione che di certo il legale del lavoratore (se conosce il suo mestiere...) chiederebbe, effettivamente il licenziamento sarebbe nullo, perchè si dovrebbe applicare la tutela per l'alcool-dipendenza che è del tutto assimilata a quella per le tossicodipendenze, ossia conservazione del posto fino a completa remissione, con trattamento di malattia come da contratto quindi almeno 6 mesi ma scalabili dall'INPS, o comunque per 3 anni. Solo dopo questi 3 anni lo puoi licenziare. Vedi? tu fossi stato marchionne, al primo giorno di introppico del lavoro lo potevi buttare fuori. Prova a rinascere in canada, magari ti va meglio.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Tutto vero e sottoscrivo quanto detto da Nofer, ma ricordo che non puoi ammettere che un manutentore ubriaco stia in azienda, per la sua e l'altrui sicurezza.
Prima cosa è assolutamente quella di mandarlo a casa, non ammetterlo al lavoro.
Poi certo non lo licenzi su due piedi, ma una contestazione con qualche gg di sospensione nessun magistrato potrà contestarla se hai dei testimoni.
Dopodichè si può aprire un ventaglio di possibilità, entra in centri di recupero? smette da solo perchè si è preso di paura? Bene. Continua imperterrito, beh allora si va avanti con lo stesso iter aumentando la sospensione.
Certo che se hai un MC etilometromunito disponibile a venire in azienda a chiamata è decisamente meglio, ma ripeto non puoi ammetterlo al lavoro in stato di manifesta ubriachezza
Prima cosa è assolutamente quella di mandarlo a casa, non ammetterlo al lavoro.
Poi certo non lo licenzi su due piedi, ma una contestazione con qualche gg di sospensione nessun magistrato potrà contestarla se hai dei testimoni.
Dopodichè si può aprire un ventaglio di possibilità, entra in centri di recupero? smette da solo perchè si è preso di paura? Bene. Continua imperterrito, beh allora si va avanti con lo stesso iter aumentando la sospensione.
Certo che se hai un MC etilometromunito disponibile a venire in azienda a chiamata è decisamente meglio, ma ripeto non puoi ammetterlo al lavoro in stato di manifesta ubriachezza
Signore dammi la forza di cambiare le cose che posso modificare, la pazienza di accettare quelle che non posso cambiare e la saggezza per distinguere la differenza tra le une e le altre
ok, pat, nell'immediato quotidiano di oggi non lo ammette, ma una cosa è ammetterlo o meno al lavoro, e possono essere permessi o ferie assegnati di ufficio, e un'altra e ben diversa è come tutelarsi proceduralmente per il futuro, perchè dopo che non l'ha ammesso al lavoro (sempre che la cosa sia nello specifico CCNL) per un mese non si può continuare mica in eterno: e sai bene almeno quanto me che in questo preciso momento storico ci sono personaggi i cui comportamenti pubblici ed ufficiali di fatto fomentano quelli che io chiamo "gli opposti isterismi" in tema di tutela dei lavoratori v/s tutela dell'impresa.
Senza rendersi conto che l'errore sta tutti lì, in quel v/s, ossia versus in latino che si traduce con la parola "contro" in italiano.
Una effettiva tutela del lavoratore (=persona che lavora) è automaticamente tutela dell'impresa, così come una effettiva tutela dell'impresa (=attività economica organizzata professionalmente) non può con ricomprendere in automatico la tutela dei propri lavoratori.
Sono tutele reciproche, anzi direi matematicamente in corrispodenza biunivoca, non possono nè devono essere contro l'una con l'altra, e il renderle tali sta alla democrazia ed alla civiltà come le rette parallele stanno alle geometrie non euclidee.
Eh, andavo alla grande in matematica, mica come in fisica.
Senza rendersi conto che l'errore sta tutti lì, in quel v/s, ossia versus in latino che si traduce con la parola "contro" in italiano.
Una effettiva tutela del lavoratore (=persona che lavora) è automaticamente tutela dell'impresa, così come una effettiva tutela dell'impresa (=attività economica organizzata professionalmente) non può con ricomprendere in automatico la tutela dei propri lavoratori.
Sono tutele reciproche, anzi direi matematicamente in corrispodenza biunivoca, non possono nè devono essere contro l'una con l'altra, e il renderle tali sta alla democrazia ed alla civiltà come le rette parallele stanno alle geometrie non euclidee.
Eh, andavo alla grande in matematica, mica come in fisica.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Ad una prima lettura della L. 125/01, mi sembra di capire che solo per le mansioni a rischio è concesso fare controlli alcolimetrici (art. 15 c.1 e 2 - ma ripeto, forse è solo una mia interpretazione superficiale).Nofer ha scritto: Allora, la L. 125/01 per la prevenzione e lotta alle alcool dipendenze prevede che il lavoratore possa essere sottoposto a test alcolimetrico sul luogo di lavoro dal MC ovvero dal Servizio apposito dell'ASL di competenza, indipendentemente dallo svolgere o meno una delle mansioni per cui il MC deve provvedere come da art. 41 c.4 di coso 81.
Altre due domande:
- anche se i lavoratori non ricoprone mansioni che richiedono il controllo dell'alcoldipendenza, è opportuno inserire nel DVR un paragrafo dedicato all'alcol spiegando come questo può incrementare i rischi dell'attività e che misure deve adottare l'azienda (formazione, disposizioni aziendali sul divieto di consumo di bevande alcoliche)?
- e per quanto concerne l'assunzione di droghe??? è sempre possibile appoggiarsi al medico competente o all'ASL?
ma sint, tu sei stato condizionato dalla signora Conferenza Unificata in combutta con l'art. 41 c.4 ! Vuoi vedere? guarda, te lo dimostro:
Tu sai che è uscito un decreto? Che sappia io, c'è solo l'atto d'intesa dalla CU del 2006, che infatti prima di cominciare con l'art. 1 dice "visto..-visto...visto...considerato...acquisito... visto... Sancisce intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sull'individuazione etc. etc."
Il decreto parla di attività, e non vorrei sembrare la solita polemica e pignoletti (peraltro lo sono, quasi mi tocca), e quelle che io leggo non sono "attività": sono MANSIONI, al più qualifiche, ma non certo attività.
In italiano semplice, si dice "io esercito attività di lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia" oppure si dice "io esercito attività di edilizia"? E allora, l'attività soggetta a limitazione è l'edilizia, beata pumitrozzola madre, e non si deve permettere il consumo di alcolici (almeno) ai lavoratori che hanno mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza;
Cosa -questa dei 2 metri di altezza - che se leggi con attenzione si estende a tutte le lavorazioni oltre i 2 m di altezza, non è limitata all'edilizia. La frase esatta è:
D'altra parte, non si capirebbe perchè può cadere l'edile da trabattello se si 'mbriaca e non anche l'elettricista che fa manutenzione solo alle plafoniere di lampioni autostradali. Peraltro, così com'è scritta potrebbe anche significare "tutti dell'edilizia e poi anche tutti quelli che lavorano oltre i 2m.
Sta storia mi pare la mitica frase della sibilla ibis redibis non morieris in bello: ok bambola, ma è ibis redibis e per di più non morieris oppure è ibis redibis non perchè mannaggia morieris in bello ? E perchè la differenza, anche quella volta, appena appena era se lasciarci le penne o meno.
Dunque, tornando alla mancanza del decreto, e non avendo la CU alcun potere legislativo e dunque i suoi atti alcun valore giuridico se non quello consultivo (non già per ciò vincolante) per chi poi le norme le fa, la risposta alle tue successive domande è "sì": che poi ritengo sia quella cosa che sui giornali è stata riportata come "guariniello dice che il DdL deve valutare il rischio alcol nelle aziende".
Non è il rischio alcol in quanto tale a dover essere valutato, che non è un rischio professionale nè in nesso causale (forse per i sommeliers) con l'attività lavorativa. E' proprio la valutazione delle mansioni che -qualora disimpegnate da uno brillocco- possano mettere a rischio la sicurezza aziendale e di conseguenza la salute degli altri operatori. Ed in quel caso, e con questa motivazione ben esplicitata, quella diventa "mansione a rischio per la sicurezza dei terzi" e come tale dev'essere gestita dal DdL. Tu lasceresti la guardiania della tua cassaforte contenente la schedina vincente del superenalotto a uno abbtotato di vino o di coca ? Ritengo proprio di no.
Il nostro problema nazionale è che tutto ciò deve essere da noi, poveracci di cittadini, documentalmente supportato in maniera ineccepibile perchè chi doveva essere chiaro a monte, dando a noi ed ai magistrati modo di capire cosa intendesse, in realtà intendeva solo scarabocchiare quattro spiringuacchi a caso da qualche parte che capitasse a portata di penna.
heh, nel mentre che scrivevo ho letto una buona notizia: heh al cubo, anzi.
Art. 15.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Tu sai che è uscito un decreto? Che sappia io, c'è solo l'atto d'intesa dalla CU del 2006, che infatti prima di cominciare con l'art. 1 dice "visto..-visto...visto...considerato...acquisito... visto... Sancisce intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sull'individuazione etc. etc."
Il decreto parla di attività, e non vorrei sembrare la solita polemica e pignoletti (peraltro lo sono, quasi mi tocca), e quelle che io leggo non sono "attività": sono MANSIONI, al più qualifiche, ma non certo attività.
In italiano semplice, si dice "io esercito attività di lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia" oppure si dice "io esercito attività di edilizia"? E allora, l'attività soggetta a limitazione è l'edilizia, beata pumitrozzola madre, e non si deve permettere il consumo di alcolici (almeno) ai lavoratori che hanno mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza;
Cosa -questa dei 2 metri di altezza - che se leggi con attenzione si estende a tutte le lavorazioni oltre i 2 m di altezza, non è limitata all'edilizia. La frase esatta è:
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza;
D'altra parte, non si capirebbe perchè può cadere l'edile da trabattello se si 'mbriaca e non anche l'elettricista che fa manutenzione solo alle plafoniere di lampioni autostradali. Peraltro, così com'è scritta potrebbe anche significare "tutti dell'edilizia e poi anche tutti quelli che lavorano oltre i 2m.
Sta storia mi pare la mitica frase della sibilla ibis redibis non morieris in bello: ok bambola, ma è ibis redibis e per di più non morieris oppure è ibis redibis non perchè mannaggia morieris in bello ? E perchè la differenza, anche quella volta, appena appena era se lasciarci le penne o meno.
Dunque, tornando alla mancanza del decreto, e non avendo la CU alcun potere legislativo e dunque i suoi atti alcun valore giuridico se non quello consultivo (non già per ciò vincolante) per chi poi le norme le fa, la risposta alle tue successive domande è "sì": che poi ritengo sia quella cosa che sui giornali è stata riportata come "guariniello dice che il DdL deve valutare il rischio alcol nelle aziende".
Non è il rischio alcol in quanto tale a dover essere valutato, che non è un rischio professionale nè in nesso causale (forse per i sommeliers) con l'attività lavorativa. E' proprio la valutazione delle mansioni che -qualora disimpegnate da uno brillocco- possano mettere a rischio la sicurezza aziendale e di conseguenza la salute degli altri operatori. Ed in quel caso, e con questa motivazione ben esplicitata, quella diventa "mansione a rischio per la sicurezza dei terzi" e come tale dev'essere gestita dal DdL. Tu lasceresti la guardiania della tua cassaforte contenente la schedina vincente del superenalotto a uno abbtotato di vino o di coca ? Ritengo proprio di no.
Il nostro problema nazionale è che tutto ciò deve essere da noi, poveracci di cittadini, documentalmente supportato in maniera ineccepibile perchè chi doveva essere chiaro a monte, dando a noi ed ai magistrati modo di capire cosa intendesse, in realtà intendeva solo scarabocchiare quattro spiringuacchi a caso da qualche parte che capitasse a portata di penna.
heh, nel mentre che scrivevo ho letto una buona notizia: heh al cubo, anzi.
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.