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Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili

Inviato: 23 gen 2011 17:03
da fabrizio1974
Ciao a tutti volevo fare una riflessione con voi sul punto n° 15 del DM 18-02-82 che recita cosi:

Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc                    6

b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica                               3
complessiva superiore a 25 mc .


io ho un deposito di gasolio che va dai 500 ai 9000 litri, è un deposito per uso agricolo, e dovrebbe rientrare solo nel caso b per quel che riguarda le visite ( 3 anni) quindi facendo solo riferimento alla tipologia di uso;

Il CPI va richiesto immagino lo stesso o il fatto che sia di uso agricolo fa si che solo i serbatoi oltre i 25 mc vadano trattati con CPI?

Non so se mi sono spiegato.

Grazie delle vostre opinioni intanto :)

Inviato: 23 gen 2011 21:39
da Ronin
no cpi, sì rt (premio morse 2011)

Grazie..

Inviato: 24 gen 2011 01:28
da fabrizio1974
Grazie,e complimenti per il premio meritatissimo :)...posso chiederti un po piu' di eloquenza :)...quindi dici che in questo caso il serbatoio perchè ad uso agricolo e di quelle dimensioni non ha bisogno del CPI, ma di una relazione tecnica ( se interpreto bene il codice morse :)), che comunque va presentata ai Vigili...

Grazie ancora

Inviato: 24 gen 2011 08:07
da artù
Scusate, ma quello di fabrizio più che un deposito (punto 15) non è un impianto di distribuzione (punto 18)?

Inviato: 24 gen 2011 09:08
da Ronin
rt=regola tecnica (dm 20 10 98 se ben ricordo)

Inviato: 24 gen 2011 11:06
da Terminus
Se trattasi di contenitori-distributori mobili omologati e l'impiego è per aziende agricole, cave o cantieri, allora
non sono soggetti al rilascio del CPI.
Per altri usi sono da autorizzare come attività 15 (Circ. P322/4113 del 09/03/98).
Sono attività 18 solo se per aziende di autotrasporto ex DM 12/09/03.

Se invece trattasi di deposito senza erogazione, allora è necessario il CPI come attività 15 ed in questo caso, il limite di assoggettabilità è di 25mc.

Vedere la Nota Min.Int. P160/4113 del 17/08/2001.

Inviato: 25 gen 2011 14:29
da artù
Grazie Terminus, reperirò le circolari e cercherò di chiarirmi le idee

Inviato: 25 gen 2011 21:54
da fabrizio1974
Grazie, sei stato molto chiaro e preciso!

Inviato: 25 gen 2011 23:00
da fabrizio1974
..mi viene in mente una considerazione, se parliamo di azienda classificata come trasporto ( es calcestruzzo ecc) ovviamente il deposito definito per uso agricolo è improprio e a quel punto si configura di sicuro il CPI..corretto?