Buongionro a tutti,
ho usato un bel po' il tasto cerca ma non ho trovato risposte al mio quesito, che ora posto.
Ho fatto la fonometria a gennaio 2007, ed ora trascorsi 4 anni dovrei ripeterla come da D.Lgd 81/08 art 181.
Siccome in questi 4 anni non sono state aggiunte lavorazioni (considerate che non abbiamo macchine utensili, ma eseguiamo assemblaggi di schede elettroniche sulle carcasse plastiche o metalliche), anzi alcune linee sono state dismesse (la tecnologia ci permette di compattare sempre più) posso non ripetere le misurazioni (già tutte sotto gli 80dB) e dare una semplice giustificazione del Ddl come da Art 181 comma 3.
Saluti
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Fonometria: da rifare?
la valutazione del rumore non può ancora essere autocertificata. eventualmente se le lavorazioni sono simili potresti far fare una rilevazione singola visto che i gruppi omogenei degli esposti sono identici! Così almeno potresti risparmiare un pò.
so di non sapere (Socrate)
perdona ma non capisco.
Tu hai fatto le fonometrie nel 2007, quindi a 195 vigente. Hai rilevato che tutte le lavorazioni erano <80 dB come livello sonoro o come esposizione? Perchè se lo erano già come livello sonoro, non comprendo per quale motivo tu non abbia concluso la tua relazione dicendo che non sussiste rischio di esposizione per superamento dei livelli inferiori di azione, e che la misura andava ripetuta solo in occasione dell'eventuale incremento delle attività.
Se invece parliamo di livelli espositivi, allora ti toccherà ripetere per "gruppi omogenei", e se stavolta sei di nuovo sotto 80 potrai scrivere quello che ho riportato sopra, aggiungendo che la ripetizione delle misure è stata indispensabile per poter sancire senza ombra alcuna di dubbio che non sussiste rischio di esposizione a rumore.
O ciccini, l'obbligo di fonometrie quadriennali c'è solo se si sta > 80 dB(A)!
Tu hai fatto le fonometrie nel 2007, quindi a 195 vigente. Hai rilevato che tutte le lavorazioni erano <80 dB come livello sonoro o come esposizione? Perchè se lo erano già come livello sonoro, non comprendo per quale motivo tu non abbia concluso la tua relazione dicendo che non sussiste rischio di esposizione per superamento dei livelli inferiori di azione, e che la misura andava ripetuta solo in occasione dell'eventuale incremento delle attività.
Se invece parliamo di livelli espositivi, allora ti toccherà ripetere per "gruppi omogenei", e se stavolta sei di nuovo sotto 80 potrai scrivere quello che ho riportato sopra, aggiungendo che la ripetizione delle misure è stata indispensabile per poter sancire senza ombra alcuna di dubbio che non sussiste rischio di esposizione a rumore.
O ciccini, l'obbligo di fonometrie quadriennali c'è solo se si sta > 80 dB(A)!
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Se:
- nel 2007 presso tutte le postazioni sono stati rilevati meno di 80 dB(A)
- di palese conseguenza tutti i lavoratori sono esposti ad un livello giornaliero inferiore a 80 dB(A)
- presumibilmente è ora presente un livello di rumore più basso del 2007 (a seguito di dismissione di macchinari)
personalmente ritengo non sia necessario ripetere le misurazioni.
Però un pezzo di carta che spieghi ciò io lo scriverei.
- nel 2007 presso tutte le postazioni sono stati rilevati meno di 80 dB(A)
- di palese conseguenza tutti i lavoratori sono esposti ad un livello giornaliero inferiore a 80 dB(A)
- presumibilmente è ora presente un livello di rumore più basso del 2007 (a seguito di dismissione di macchinari)
personalmente ritengo non sia necessario ripetere le misurazioni.
Però un pezzo di carta che spieghi ciò io lo scriverei.
Buongiorno Nofer,Nofer ha scritto:perdona ma non capisco.
Tu hai fatto le fonometrie nel 2007, quindi a 195 vigente. Hai rilevato che tutte le lavorazioni erano <80 dB come livello sonoro o come esposizione? ..........
l'indagine eseguita nel 2007 indicava che l'esposizione era in tutte le posizioni al di sotto di 80 dB(A), ed in tutti i casi il valore LEX,8H era inferiore ai limiti inferiori di azione.
Vedrei anch'io possibile fare come segnalato da EL Sander.
Scusami, ma da dove ricavi che va fatta solo se >80dB(A)? l'articolo 181 dice:Nofer ha scritto:
O ciccini, l'obbligo di fonometrie quadriennali c'è solo se si sta > 80 dB(A)!
La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ed agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale..........
Ritengo che se nell'ambiente ci sono <80dB(A) [ad esempio 75dB(A)] i lavoratori siano ugualmente esposti ad agenti fisici e quindi la valutazione va ripetuta.
Attendo conferme e smentite
Ciao
ciao
Coraz
Coraz
Secono me, nel tuo caso la valutazione va rifatta (con un foglio o due di carta A4) ma le misurazioni no (mi paiono soldi sprecati).
Nulla toglie che si possa eseguire nuovamente le misurazioni per certezza del risultato, per buona prassi, per pararsi di fronte a possibili cause, per ........., ma io non le consiglierei.
Per tali motivi le eseguirei dopo circa 8 anni dal 2007.
Nulla toglie che si possa eseguire nuovamente le misurazioni per certezza del risultato, per buona prassi, per pararsi di fronte a possibili cause, per ........., ma io non le consiglierei.
Per tali motivi le eseguirei dopo circa 8 anni dal 2007.
Penso che basti il comma 2 dell'art. 190 Dlgs 81/08:coraz ha scritto:Nofer ha scritto:
Scusami, ma da dove ricavi che va fatta solo se >80dB(A)? l'articolo 181 dice:Nofer ha scritto:
O ciccini, l'obbligo di fonometrie quadriennali c'è solo se si sta > 80 dB(A)!
La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ed agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale..........
Ritengo che se nell'ambiente ci sono <80dB(A) [ad esempio 75dB(A)] i lavoratori siano ugualmente esposti ad agenti fisici e quindi la valutazione va ripetuta.
Attendo conferme e smentite
Ciao
Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, puo' fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
Nel tuo caso può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione NON possano essere superati, quindi basandomi sull' art. 181 Dlgs 81/08 comma 3:
...La valutazione dei rischi e' riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa puo' includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entita' dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi piu' dettagliata.
Aggiornerei semplicemente il DVR.
Nella speranza di non aver scritto fesserie, passo la palla agli esperti :smt039
Ciao
esiste la possibilità che delle macchine nel tempo siano più rumorose.
Pannelli che perdono le caratteristiche fonoassorbenti, guarnizioni con minor tenuta, usura dei componenti meccanici ecc.
Ciao
Carlo
esiste la possibilità che delle macchine nel tempo siano più rumorose.
Pannelli che perdono le caratteristiche fonoassorbenti, guarnizioni con minor tenuta, usura dei componenti meccanici ecc.
Ciao
Carlo
Direi di scrivere un documento dove si spiega che nulla (macchine, processo produttivo, ecc.) è variato dall'ultima rilevazione e pertanto si traggono le considerazioni già fatte 4 anni or sono.
Detto ciò tuttavia sono d'accordo con Carlodg; quindi, magari non ripetere in toto tutte le misurazioni, ma verificare con qualche campionamento che i livelli non sono mutati nel tempo (cosa che avvallerebbe ulteriormente le considerazioni precedenti).
Tuttavia ritengo che non sia obbligatorio rifarle; il datore di lavoro può dire a suo rischio e pericolo, motivandolo, che non c'è esposizione superiore a 80 dB. Se tirato in causa per qualche ragione, sarà l'organo ispettivo, con le opportune misurazioni, eventualmente a contraddirlo.
Detto ciò tuttavia sono d'accordo con Carlodg; quindi, magari non ripetere in toto tutte le misurazioni, ma verificare con qualche campionamento che i livelli non sono mutati nel tempo (cosa che avvallerebbe ulteriormente le considerazioni precedenti).
Tuttavia ritengo che non sia obbligatorio rifarle; il datore di lavoro può dire a suo rischio e pericolo, motivandolo, che non c'è esposizione superiore a 80 dB. Se tirato in causa per qualche ragione, sarà l'organo ispettivo, con le opportune misurazioni, eventualmente a contraddirlo.