Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
azienda in liquidazione - figura del datore di lavoro
Il datore di lavoro anche in presenza di un liquidatore volontario, non cambia.biggim ha scritto:rimane il datore di lavoro precedente o diventa il liquidatore?
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
Ok ma rimane il fatto che il liquidatore volontario esiste solo ed esclusivamente per:
Art. 2489 c.c. – Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori
I liquidatori:
- potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo differente disposizione statutaria oppure adottata in sede di nomina degli stessi liquidatori;
- dovranno adempiere” i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico”;
- saranno responsabili “per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri” secondo le medesime regole previste, in tema di responsabilità, per gli amministratori.
Art. 2489 c.c. – Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori
I liquidatori:
- potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo differente disposizione statutaria oppure adottata in sede di nomina degli stessi liquidatori;
- dovranno adempiere” i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico”;
- saranno responsabili “per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri” secondo le medesime regole previste, in tema di responsabilità, per gli amministratori.
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza