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Regolamenti di semplificazione

In questo Forum verranno aperte discussioni su questioni eminentemente tecniche relative a impianti, macchine, rumore, vibrazioni, ATEX, prevenzione incendi, ecc...
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redlory
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Iscritto il: 05 apr 2008 18:45

Approvati dal governo due decreti di semplificazione previsti dall'art.49 comma 4-quater del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, in materia di prevenzione incendi e ambiente, in particolare scarichi idrici e impatto acustico.


http://www.governo.it/backoffice/allega ... 3-6597.pdf
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Ronin
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Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

gioite con me della sicura scomparsa di qualche altro migliaio di nostri colleghi professionisti, che evidentemente creavano fastidi con la loro correttezza professionale, adesso si autocertifica e si vive tranquilli   :smt039
e notate con quale sagacia comunicativa (pagina 6) si presenta un allungamento dei tempi per i permessi, come se fosse invece una misura di efficienza  :smt041
unite per buona mistura l'azzeramento delle fonti rinnovabili già tentato e rinviato di pochi mesi, e si completa il quadro  :smt045
ma già, è il governo del fare, mica può permettersi pure di pensare a quello che fa  :smt023
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Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
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yaki
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Iscritto il: 27 ott 2009 18:41

per non parlare dell'eliminazione dell'impatto acustico..... si dice che attività poco rumorose possono autocertificare il rispetto della classificazione acustica. Ma senza considerare il differenziale......... l'attività fa caos dalle 6 alle 7 di mattina , ma spalmato su 16 ore rispetta la classificazione acustica. le imprese risparmiano, ma i cittadini devono pagare un causa civile per poter poi vedere tutelato il loro diritto alla tutela della salute
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El Sander
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Iscritto il: 11 ago 2010 15:25
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Ho cercato in rete ma non ho trovato i due Regolamenti, per cui mi viene il dubbio che non siano ancora stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. E' così ?
:smt006
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Ronin
Messaggi: 1229
Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

sì, il cdm li ha approvati su proposta di brunetta, ma ancora non sono legge.
prima vogliono vedere se riescono ad ammazzare chi lavora con le rinnovabili, poi ammazzeranno anche chi lavora con la sicurezza.
è il governo del fare, ma una cosa alla volta, per carità!
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Mah, io attenderei la Legge. In linea di principio sono d'accordo sul 100% delle cose abbozzate, ma va visto come si concretizzano.
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

premetto che quando questi cog...zzi semplificano c'è sempre da avere i sudori freddi.

Tuttavia... e tuttavia, non per essere crudele!, ma come al solito brunetta & C. non perdono occasione per dimostrare di non conoscere per nulla le norme preesistenti.
Lette e capite le quali non di alcuna nuova norma ci sarebbe bisogno ma solo di un richiamo pesante alle autorità locali a che rispettino le leggi che già ci sono, senza ciurlare nel manico per portarsi mazzette o pararsi le terga perchè non sanno lavorare.
Parto dal rumore, e vi copioincollo quanto mi è toccato redigere in forma di perizia asseverata per un mio cliente (panificio con consumo di farina <  1500 kg/die) che alla richiesta di rinnovo autorizzazioni in atmosfera si è sentito opporre dal comune e dall'asl che non aveva l'impatto acustico...

2.2. APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA ALLE ATTIVITÀ DI PANIFICAZIONE
Ad oggi, la L. 447/95 prevede che solo le attività produttive sottoposte a procedura di VIA preliminare hanno l’obbligo di condurre studi previsionali dell’impatto acustico (cfr. art. 8 c.1), ovvero che il Comune possa richiedere tale studio (cfr. art. 8 c.2) per la realizzazione, modifica o potenziamento di opere quali
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi¸
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
e pertanto le attività di panificazione non sono soggette ex lege a tale adempimento.
Si nota altresì che la Panetteria X Sas di XY & F.lli è ubicata in Area Artigianale/Industriale (P.I.P.)  e pertanto, non risultando in prossimità di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, non è fisicamente né tecnicamente suscettibile di indurre impatti acustici di alcun tipo in ambienti abitativi, che sono i destinatari della tutela voluta dalla L. 447/95.
3. Stima del livello sonoro ambientale
La Panetteria X Sas di XY & F.lli  rientra tra le tipologie di attività che non risulta suscettibile di indurre esposizione a rumore neppure nei propri lavoratori, così come si legge nelle Linee Guida per la valutazione del Rischio Rumore negli Ambienti di Lavoro elaborato a cura dell’ISPESL visionabili sul sito dell’ISPESL stesso a   http://www.ispesl.it/linee_guida/fattor ... RUMORE.pdf  
Per l’esattezza, nell’allegato 1 si evince in dettaglio che le attività dei fornai, tra le industrie agroalimentari, sono tra quelle dove non si raggiunge la soglia inferiore di azione del rumore, fissata in 80 dB(A).
Tenuto conto che le attività sviluppano un livello sonoro inferiore a 80 dB(A) e che sono svolte sempre ed esclusivamente all’interno di locali in muratura tradizionale che ha capacità fonoassorbenti non inferiori a 15 dB(A), se ne deduce già in via preliminare che il livello sonoro ambientale esterno all’insediamento della Panetteria X Sas di XY & F.lli  è certamente inferiore a 65 dB(A), e pertanto ampiamente entro il limite di 70 dB(A) previsto per le aree esclusivamente artigianali/industriali.

E questo ragionamento tecnico sì ma piuttosto elementare andava fatto non da me nel 2011 a forma di perizia asseverata ma appunto dagli Organi Autorizzativi: se io ho una lavorazione che è al di sotto di 80 dentro è estremamente improbabile che possa superare le soglie acustiche "fuori". E per i mitici blocchi frigoriferi, o meglio i loro compressori, di salumerie, pescherie, etc. l'obbligo di insonorizzazione va dato ai produttori, non certo agli acquirenti: proprio come si è fatto per le macchine utensili etc. sin dal 1991 (la 277 docet)
E quindi, scusatemi tanto ma l'affermazione di pag. 10
quel geniaccio di brunetta ha scritto:Un milione e mezzo di imprese con attività poco rumorose (vendita al dettaglio, parrucchieri, palestre, vari tipi di laboratori artigianali, ecc.) sono esentate dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico
era già palesemente ricompresa dalla preesistente normativa : che poi i tecnici comunali non abbiano mai studiato la legge (tanto che ad oggi moltissimi comuni ancora non risultano "zonizzati"...) non richiedeva una "nuova disposizione semplificativa" ma per contro richederebbe un obbligo di procedura disciplinare per chi si è permesso di chiedere le valutazioni di impatto acustico.
Poi ancora, non sono per nulla d'accordo con il fatto che "se possono scaricare le case possono farlo uguale anche i ristoranti, le banche, gli alberghi etc.", e questo per 2 motivi secondo me validissimi entrambi, guardate:
152/99 ha scritto:g) «acque reflue domestiche»: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
h) «acque reflue industriali»: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
i) «acque reflue urbane»: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;

e ora leggete qui
152/06 e s.m.i. ha scritto:g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
(lettera così sostituita dall'articolo 2, comma 1, d.lgs. n. 4 del 2008)
i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
(lettera così sostituita dall'articolo 2, comma 2, d.lgs. n. 4 del 2008)

la versione originale del 152/06 era un pochetto diversa solo per le industriali, che suonava "acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle enute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento".
E però si dà il caso che i limiti di immissione in fogna o in acque superficiali siano gli stessi ovunque, ed ovunque si fanno impianti di (forse) depurazione impostati su detti limiti. Peccato però che questi limiti assai difficilmente posso essere rispettati anche per le abitazioni -soprattutto se con molti abitanti- per i parametri COD, BOD, coliformi fecali, tensioattivi e olii e grassi totali. Allora, tanto per cominciare un ristorante anche con 1000 coperti a pasto per forza di cose "sporca" meno un palazzo con 1000 persone che ci abitano (non tutti al ristorante fanno i loro bisogni mattutini nè ci si lavano), così come una fabbrica con 50 operai e per esempio solo lavorazioni meccaniche avrà acque  assai più pulite di una palazzina con gli stessi 50 abitanti, perchè non tutti i lavoratori adempiono a bisogni fisiologici massivi durante le ore di lavoro nè faranno il bucato nè cucineranno e laveranno pentole e piatti.
Oltre tutto, da che hanno ammesso la dissipazione dei rifiuti alimentari il COD ce lo scordiamo che possa restare al di sotto di 500 per le fogne, figuriamoci sotto 160 per le acque superficiali, comunque e ovunque.
Diciamo piuttosto che l'autorizzazione, che non so da voi ma qua dura 4 anni, è a tutti gli effetti una specie di "tassa" che va a rimpinguare le già esigue casse comunali, e se era nata per la verifica dei parametri per l'ottimizzazione degli impianti, già se ne era perso il significato di indagine conoscitiva via facendo, adesso con il piffero che potremo progettare impianti di depurazione efficienti e funzionali ad abbattere ciò che oggettivamente ci arriva.
Se infatti in una certa zona c'è un depuratore pubblico che ha determinate capacità, non è che si adattano le capacità a ciò che arriva bensì, fermo restando il chissà cosa scriveranno nella versione finale, mi si farà l'ordinanza di "rientrate in questi limiti", e se la prenderanno sempre tutti con le attività produttive specie industriali quando poi il grosso della zozzimma (voi capite questa parola napoletana, vero?) non è quasi mai di origine industriale. Spero mi crediate se vi dico che abbattere degli oli minerali, pure usati, è tutto sommato assai più semplice che non abbattere i residui dei vari olii di semi, di oliva, di burro, di margarine e quelli (tanti) contenuti nelle cacchine che vengono giù dai palazzi. E per strano che possa sembrare, anche gli alti tenori di zinco in molti reflui non sono di origine industriale ma provengono dall'attacco di acque con ph non neutro (quindi sia acido che basico) sulle tubazioni di zinco e/o zincate, oltre che dalle deiezioni umane. Lo zinco infatti è un elemento essenziale per gli organismi viventi, viene assunto con il cibo (ma spesso anche con alcuni medicinali o integratori che apposta li vendono e si usano) e l'eccesso viene escreto con urine o feci, come il ferro e il rame: senza questi metalli pesanti molte delle nostre funzioni vitali si bloccherebbero.
Quindi, e con questo concludo, non è eliminando le autorizzazioni che risolveremo nessun problema ambientale, ma solo con un calcolo serio di progettualità  dei singoli impianti in funzione dei reali reflui che ci arrivano: non prendiamoci in giro dicendoci che solo le fabbriche & C. inquinano le fogne e da lì laghi, fiumi e mari, non è così, e non lo è almeno da 40 anni, visto che l'ho studiato io all'esame di igiene.
Sull'anticendio ha già ben chiarito ronin (ciao :smt050 tesoruccio!):io ancora sto a mangiarmi le mani con quel deposito di carte da parati dove un gentile perito ha detto che il rischio era basso. Da dire: all'epoca forse stavano sotto i 50 q.li, anche se non ne sono mai stata convinta; ci sono tornata da poco e adesso tutti gli scaffali sono ben stipati. Speriamo che non succeda mai niente, peraltro è un deposito sottoposto al piano stradale, non c'è nessuno che ci stia fisso, c'è una bella porta REI che la sera viene chiusa e le pareti e le volte di tufo rendono molto improbabile la diffusione di un incendio ai piani superiori. Va bene così.
In compenso, ora autocertifichi e speriamo non succeda niente nè nei 60 giorni di "attesa" nè mai. Io non mi preoccupo tanto del carico di incendio, ma sempre tanto degli inneschi... perchè ho capito che il nocciolo del problema è la scintilla/fiamma.
Non c'è che dire: sono ormai più di venti anni che quando non riusciamo a far rispettare una norma la cambiamo. Fai che è per questo che c'è chi vuole mettere mano a cambiare anche la costituzione?
Nofer
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El Sander
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Se posso esprimere serenamente la mia idea, al fine di un costruttivo dialogo, non sono totalmente d'accordo, in quanto:
- secondo la mia opinione, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della Legge 477/95 anche un panettiere dovrebbe eseguire la previsione di impatto acustico;
- non ritengo così scontato che il panettiere (o un'altra piccola attività similare) rispetti sempre e comunque i limiti di emissione e sopratutto i limiti differenziali, in particolare nel tempo di riferimento notturno;
- per quanto riguarda la zona industriale, non è così certo che non vi siano ambienti abitativi limitrofi, poichè molti ritengono che anche gli uffici siano ambienti abitativi;
- per quanto a mia conoscenza, le autocertificazioni sono più o meno accettate in base al singolo ente di controllo e non vi è una procedura chiara ed univoca in merito.

In conclusione se viene scritto espressamente in una norma che un panettiere, un calzolaio o altro soggetto non devono prevedere l'impatto acustico all'avvio dell'attività, ritengo che sia buona cosa (economicamente parlando) per il titolare dell'impresa (meno per chi realizza le previsioni !).
:smt006
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Nofer
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l'articolo 8 comma 4 della 447 è questo:
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

Se vogliamo parlare di chi fa le previsioni... certo, è lavoro anche quello e dev'essere tutelato: però, caro sander, così come leggi il comma 4, dell'art. 8 di 447, leggi allora anche il comma 5 successivo, che dice:
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti al sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l) della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
e si dà il caso che l'art. 4 della L.15/68 dica:
Articolo 4
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.)
L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.


E adesso prova a dirmi che non si può già autocertificare la previsione di impatto acustico sin dal 1995, e che a parte le attività di comma 1 sia obbligatorio rivolgersi ad un Tecnico competente in acustica. E dunque dimmi tu che grande innovazione sarebbe questa presunta semplificazione. Le opere dei progetti in comma 1 sono quelle soggette a VIA: e con quello che implica una VIA mi pare proprio che l'impatto acustico debba essere ben studiato preliminarmente, addirittura anche per l'impatto acustico di cantieramento che se pure in teoria "non soggetto" ha almeno la necessità di fornire al sindaco la possibilità di dire "Ok, ma di notte non lavori".

Concordo che fare il pane è di certo un'attività produttiva, ottimamente produttiva direi, ma non rientra tra quelle per le quali vige l'obbligo della "previsione" di impatto acustico a cura di un tecnico a ciò abilitato, che in ogni caso non deve per forza richiedere misure: una previsione all'atto della domanda è per forza una stima, nessuno può dire oggi cosa succederà domani, mi sta bene che venga chiesta per il rilascio della concessione edilizia: ma a questo punto non è nè deve essere una "carta", ma una specifica di progetto.
E allora, a mio avviso, la c.d. previsione può anche ricomprendere il calcolo della serva che ho fatto io. Quindi, non la valutazione di impatto acustico, che viene richiesta solo per alcune specifiche attività, perchè la valutazione richiede che l'attività sia in essere, e quella è una attività di verifica che deve essere fatta da un TCA ma secondo me a cura del SSN: stiamo parlando di tutela della salute pubblica, di igiene complessiva degli ambienti di vita e i controlli spettano al SSN e/o alle ARPA, al più.

Inoltre, se un signore si fregia del titolo di Tecnico Competente in Acustica, se è davvero competente non sta a far menate di fonometrie (perchè se sto in quella certa zona  a 16 anni dalla 447 io cittadino PRETENDO che sia già stata zonizzata e conforme all'area di appartenenza/classificazione ) ed appunto da letteratura, e presa visione delle presumibili caratteristiche sia dei macchinari che delle modalità operative, desume in via preventiva i livelli sonori interni alla''attività produttiva" e poi applica i coefficienti di abbattimento della pareti/solai in comune se esistenti, il fattore di trasmissione/abbattimento sia aereo che del suolo, la distanza dai corpi recettori e relativo'abbattimento del suono in campo aperto, le caratteristiche acustiche delle murature dei corpi recettori etc. etc.
Lavoro che a mio avviso vale assai di più e richiede assai più impegno che non andare a smanettare con un fonometro e tirar fuori quatto numeretti: e che quindi deve essere meglio remunerato. Per il principio, che vorrei ritrovassimo un po' ovunque, che lavoro migliore = remunerazione maggiore.  
Se la previsione dice che all'interno delle abitazioni sovrastanti o circostanti non si ci sta, appunto con la previsione -ma non a misure salvo verifica quando già funziona tutto e può esere tardi- si suggerisce il fonoisolamento migliore oppure si dice al cliente "guarda caro, tu vuoi aprire qui, ma sappi che sopra ti sentiranno anche solo l'impastatrice che gira perchè queste sono pareti di carta velina, senti a me: troviamo uno stabile acusticamente meglio isolato."
Tra previsione ad autocertificazione da un lato o previsione e misure fonometriche prima e dopo dall'altro lato, francamente non so quale sia più funzionale sia al futuro imprenditore che alla collettività, se la previsione non è potenzialmente propositiva a monte.
Vero che siamo sulla piazza tutti per buscarci la pagnotta, ma tanto vale che cercando di buscarcela noi si faccia anche qualcosa di fattivo, di pratico, di utile anche per gli altri oltre che per noi stessi e le nostre personali esigenze.
Mi si potrà rispondere "eh, ma non tutti i TCA sono in grado di fare queste stime!" Male,  significa che hanno un titolo usurpato: studiassero, si riprendessero in mano i libri e così saranno in grado anche loro. Altrimenti, cambiassero mestiere: c'è tanto bisogno di braccia nell'agricoltura, specie in quella biologica.
Tornando alle presunte semplificazioni, questo ulteriore approfondimento credo manifesti come il povero brunetta abbia anche ascoltato le lamentele, e di ciò gli va comunque dato merito, ma anzichè prendersela con chi ha lasciato incancrenire certe situazioni di dubbissime origini ha pensato di tirar fuori il coniglio dal cilindro. Peccato che il coniglio nel cilindro non ci doveva proprio essere mai entrato.
Nofer
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El Sander
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Sì, la documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 8 è resa, sulla base dei criteri stabiliti al sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l) della Legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.
Ma l'art. 4, comma 1, lettera l) prevede che le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con Legge i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4.

Ebbene in Lombardia, ove io opero, esiste la L.R. n° 13/01 che, all'art. 5, comma 4 prevede "La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione per la valutazione previsionale di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente".

In Lombardia, per quanto riguarda la mia esperienza:
- a volte un Comune accetta l'autocertificazione a firma del titolare dell'attività senza alcun documento o ragionamento giustificativo
- a volte un Comune chiede l'autocertificazione a firma del tecnico competente in acustica ambientale senza alcun documento o ragionamento giustificativo (io personalmente mi rifiuto di fare ciò ad occhio senza eseguire almeno un minimo di misure e/o di calcoli previsionali).

Questa settimana mi è capitato un caso diverso: per un nuovo pubblico esercizio (bar-gelateria) l'ARPA si accontenta dell'autocertificazione a firma del titolare mentre il Comune vuole la previsione di impatto acustico a firma del tecnico competente.

In conclusione: se la presuna semplificazione di Brunetta è inutile, allora che si faccia una norma nazionale sintetica e chiara che tutti gli Enti applichino alla lettera, così siamo tutti contenti !

Comunque è sempre un piacere confrontarsi con la tua persona.
:smt006
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