salve a tutti
sono un tecnico che ha il seguente problema:
c'è un' impresa costituita dal titolare e da un operaio entrambi con attestato per montare e smontare i ponteggi. attualmente la normativa prescrive che per il monteggio di un ponteggio occorrono 3 persone con relativo attestato.
Ora per montare un'impalcatura in un nuovo cantiere la ditta di cui sopra si può avvalere di un'altra persona qualificata (titolare con attestato) di un'altra impresa (naturalmente fornendomi il POS e facendo il PSC) oppure è obbligatorio che gli operai addetti al ponteggio devono appartenere ad un'unica ditta?
Pertanto se è obbligatorio che gli operai addetti al ponteggio devono appartenere ad un'unica impresa dovrò chiamare una ditta specializzata con almeno tre operai che mi fornirà il POS.
inoltre se è possibile utilizzare la prima soluzione il POS deve essere redatto dall'impresa con 2 operai e dall'impresa con 1 solo operaio oppure è possibile redigere un solo POS con i nominativi dei 3 operai di due diverse imprese?
grazie per l'attenzione e spero di essere stato abbastanza chiaro.
saluti
Marco
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Operai montaponteggi
Buongiorno Marco786,
mi sai citare l'articolo e il comma della norma (fonte primaria o secondaria del diritto, ossia pubbicata nella Gazzetta Ufficiale) che pretende che per montare un ponteggio ci vogliono 3 persone? A me non torna da nessuna parte, e ti confido che la materia la conosco molto bene.
Tutto il resto sono chiacchere di corridoio :smt023
Buon lavoro :smt039
mi sai citare l'articolo e il comma della norma (fonte primaria o secondaria del diritto, ossia pubbicata nella Gazzetta Ufficiale) che pretende che per montare un ponteggio ci vogliono 3 persone? A me non torna da nessuna parte, e ti confido che la materia la conosco molto bene.
Tutto il resto sono chiacchere di corridoio :smt023
Buon lavoro :smt039
Non è importante il colore del gatto, ma il numero di topi che riesce a catturare. (Mao Tse-Tung)...
LINEE GUIDA ISPELS
9.1 COMPOSIZIONE
"LA SQUADRA DEVE INCLUDERE ALMENO TRE LAVORATORI, DI CUI UNO AVENTE LA FUNZIONE DI PREPOSTO"
SONO LINEE GUIDA ADOTTATE DAGLI ORGANI DI VIGILANZA MARCHIGIANI PER CUI IN QUESTO TERRITORIO VANNO RISPETTATE.
9.1 COMPOSIZIONE
"LA SQUADRA DEVE INCLUDERE ALMENO TRE LAVORATORI, DI CUI UNO AVENTE LA FUNZIONE DI PREPOSTO"
SONO LINEE GUIDA ADOTTATE DAGLI ORGANI DI VIGILANZA MARCHIGIANI PER CUI IN QUESTO TERRITORIO VANNO RISPETTATE.
Le linee giuda VANNO? :smt013MARCO 786 ha scritto:SONO LINEE GUIDA ADOTTATE DAGLI ORGANI DI VIGILANZA MARCHIGIANI PER CUI IN QUESTO TERRITORIO VANNO RISPETTATE.
Non diciamo cavolate
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
allora anche qui la pensano così:
1° lavoratore è imposto dall'art. 123, comma 1: Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori
2° lavoratore è imposto dal lavoro: quello che esegue il montaggio e che in base al succitato articolo deve essere diverso dal preposto
3° lavoratore è imposto dal lavoro sicuramente dopo il primo piano: una persona, che in base al succitato articolo deve essere diverso dal preposto, che assista quello sul palco e che deve essere un pontaiolo titolato anche se è un semplice manovale che trasporta gli elementi e li porge all'addetto vero al montaggio
estrapolando
= 1 a sorvegliare e 2 + n a piacere a lavorare
buon we
1° lavoratore è imposto dall'art. 123, comma 1: Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori
2° lavoratore è imposto dal lavoro: quello che esegue il montaggio e che in base al succitato articolo deve essere diverso dal preposto
3° lavoratore è imposto dal lavoro sicuramente dopo il primo piano: una persona, che in base al succitato articolo deve essere diverso dal preposto, che assista quello sul palco e che deve essere un pontaiolo titolato anche se è un semplice manovale che trasporta gli elementi e li porge all'addetto vero al montaggio
estrapolando
= 1 a sorvegliare e 2 + n a piacere a lavorare
buon we
Buongiorno Marco,
Purtroppo il cittadino italiano è un soggetto alquanto strano: diffida da cio che la legge gli impone e invece rispetta le voci di corridoio (mi han detto che si fa così).
Mettiamo le cose in chiaro:
1) Le linee guida ISPESL che hai citato sono uscite poco dopo il D. Lgs. 235/2003 (Attuazione della Direttiva Comunità Europea 45/2001), decreto che ha trovato spiazzato tutto il mondo del lavoro in quota italiano, comprese le istituzioni e gli organi preposti alla prevenzione (ISPESL)
2) Gli Enti si sono in contropiede con il solito stile italiano dell'ultima ora producendo delle Linee Guida che a guardarle adesso, a bocce ferme, fanno fanno sorridere i più. (Può confermartelo Eziosav che riserva una triste esperienza per le linee guida alla scelta dei DPI anticaduta, ma lascio parlare lui, se lo ritiene opportuno, non parliamo poi delle Linee Guida per i Lavori su fune...)
3) Se il legislatore lo avesse ritenuto opportuno avrebbe potuto elevare le linee guida al valore di legge citandole nel D. Lgs. 81/2008, come del resto ha fatto inserendo alcune circolari esplicative (esempio Circolare n. 25 del 13 settembre 2006 - Contenuti minimi del PiMUS ora è diventata l'Allegato XXII del D. Lgs. 81/2008), o alcuni commi all'interno dell'articolato legislativo, che a memoria ora non riesco a citare. Nel caso specifico, all' Art. 136 comma 6 avrebbe potuto scrivere: "LA SQUADRA DEVE INCLUDERE ALMENO TRE LAVORATORI, DI CUI UNO AVENTE LA FUNZIONE DI PREPOSTO", ma in realtà si è limitato a riscrivere il contenuto della Direttiva 45/2001 (Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori... ) lasciando il termine lavoratori generico in termini numerici e a discrezione del datore di lavoro. E questo per noi, fino a prova contraria, è la legge.
4) Se durante un sopralluogo ispettivo ti viene contestato un numero insufficiente di lavoratori costituenti la squadra di montaggio del ponteggio mi piacerebbe sapere cosa scriverà l'UPG nel verbale di prescrizione (non ottemperanza alla Linea Guida ISPESL? Dove troverà le sanzioni previste per inottemperanza alle linee guida? ) Se fai ricorso ad un provvedimento del genere ti prometto che ti assisterò gratuitamente come perito di parte solamente per farmi due risate
Buon fine settimana :smt039
Purtroppo il cittadino italiano è un soggetto alquanto strano: diffida da cio che la legge gli impone e invece rispetta le voci di corridoio (mi han detto che si fa così).
Mettiamo le cose in chiaro:
1) Le linee guida ISPESL che hai citato sono uscite poco dopo il D. Lgs. 235/2003 (Attuazione della Direttiva Comunità Europea 45/2001), decreto che ha trovato spiazzato tutto il mondo del lavoro in quota italiano, comprese le istituzioni e gli organi preposti alla prevenzione (ISPESL)
2) Gli Enti si sono in contropiede con il solito stile italiano dell'ultima ora producendo delle Linee Guida che a guardarle adesso, a bocce ferme, fanno fanno sorridere i più. (Può confermartelo Eziosav che riserva una triste esperienza per le linee guida alla scelta dei DPI anticaduta, ma lascio parlare lui, se lo ritiene opportuno, non parliamo poi delle Linee Guida per i Lavori su fune...)
3) Se il legislatore lo avesse ritenuto opportuno avrebbe potuto elevare le linee guida al valore di legge citandole nel D. Lgs. 81/2008, come del resto ha fatto inserendo alcune circolari esplicative (esempio Circolare n. 25 del 13 settembre 2006 - Contenuti minimi del PiMUS ora è diventata l'Allegato XXII del D. Lgs. 81/2008), o alcuni commi all'interno dell'articolato legislativo, che a memoria ora non riesco a citare. Nel caso specifico, all' Art. 136 comma 6 avrebbe potuto scrivere: "LA SQUADRA DEVE INCLUDERE ALMENO TRE LAVORATORI, DI CUI UNO AVENTE LA FUNZIONE DI PREPOSTO", ma in realtà si è limitato a riscrivere il contenuto della Direttiva 45/2001 (Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori... ) lasciando il termine lavoratori generico in termini numerici e a discrezione del datore di lavoro. E questo per noi, fino a prova contraria, è la legge.
4) Se durante un sopralluogo ispettivo ti viene contestato un numero insufficiente di lavoratori costituenti la squadra di montaggio del ponteggio mi piacerebbe sapere cosa scriverà l'UPG nel verbale di prescrizione (non ottemperanza alla Linea Guida ISPESL? Dove troverà le sanzioni previste per inottemperanza alle linee guida? ) Se fai ricorso ad un provvedimento del genere ti prometto che ti assisterò gratuitamente come perito di parte solamente per farmi due risate
Buon fine settimana :smt039
Non è importante il colore del gatto, ma il numero di topi che riesce a catturare. (Mao Tse-Tung)...
Il mio avviso, in punta di piedi.
"Articolo 2 - Definizioni" alla voce v) «buone prassi»: e z) «linee guida»: è previsto e richiamato in moltissimi articoli del D.L.vo. 81.
A ben guardare, in materia di linee guida, ad es.:
l'art. 71 comma 8 è sanzionato
l'art. 168 comma 3 evidenzia che in mancanza di altro si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
l'art. 212 vede le linee guida in maniera programmatica
l'art. 216 comma 1 è sanzionato
Inoltre l'all. XXXV evidenzia che:
"Le linee guida per la valutazione delle vibrazioni dell’ISPESL e delle regioni hanno valore di norma tecnica."
Pertanto, nei casi strettamente evidenziati, ritengo fattibile la prescrizione e la sanzione dell'UPG.
Cordiali saluti.
Infine, mi sembra utile richiamare la discussione da me avviata in
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... hp?t=14353
"Articolo 2 - Definizioni" alla voce v) «buone prassi»: e z) «linee guida»: è previsto e richiamato in moltissimi articoli del D.L.vo. 81.
A ben guardare, in materia di linee guida, ad es.:
l'art. 71 comma 8 è sanzionato
l'art. 168 comma 3 evidenzia che in mancanza di altro si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
l'art. 212 vede le linee guida in maniera programmatica
l'art. 216 comma 1 è sanzionato
Inoltre l'all. XXXV evidenzia che:
"Le linee guida per la valutazione delle vibrazioni dell’ISPESL e delle regioni hanno valore di norma tecnica."
Pertanto, nei casi strettamente evidenziati, ritengo fattibile la prescrizione e la sanzione dell'UPG.
Cordiali saluti.
Infine, mi sembra utile richiamare la discussione da me avviata in
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... hp?t=14353
Scusate l'intromissione, ma senza entrare nel caso di specie, ma solo soffermandomi sul valore di una "norma" anche se NON Legge, vorrei evidenziare che ad esempio le installazioni, manutenzioni, modifiche, ecc. degli impianti a gas per uso domestico si devono attenere solo a "norme" ovvero le UNI CIG, che indicano come devono essere eseguiti e quali i criteri da rispettare.
Ora, tralasciando la sanzione per l'eventuale inadempienza di quanto sopra, vi posso assicurare che l'APG o l'UPG intervenuto poichè a causa della stessa, vi sono state vittime, saprà certamente cosa scrivere sul verbale di sequestro impianto, informativa di PG, ecc....eppure il trasgressore NON ha rispettato una norma e NON una Legge :smt002
Saluti
Ora, tralasciando la sanzione per l'eventuale inadempienza di quanto sopra, vi posso assicurare che l'APG o l'UPG intervenuto poichè a causa della stessa, vi sono state vittime, saprà certamente cosa scrivere sul verbale di sequestro impianto, informativa di PG, ecc....eppure il trasgressore NON ha rispettato una norma e NON una Legge :smt002
Saluti