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Vibrazioni meccaniche (D.Lgs. 187/05)

Archivio Rischi da agenti fisici: Rumore (D.Lgs. 277/91) e Vibrazioni (D.Lgs. 187/05).
Sezione in cui vengono archiviate tutte le discussioni inerenti il rumore e le vibrazioni negli ambienti di lavoro (Riservato agli abbonati)
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mirko
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Iscritto il: 23 nov 2004 20:32
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In merito al D.Lgs. 187/05... "la valutazione si fà utilizzando i dati presenti nelle banche dati iSPESL, ecc..." Le linee guida ISESL danno dei valori ad esempio per gli automezzi ma secondo voi cambia la faccenda se al posto di un vecchio fiat ho un mercedes???
Quindi in pratica ste misure le dobbiamo fare praticamente sempre se non esistono valori in tabella che corrispondono esattamente alla fonte di rischio indicata.
Molto, molto, molto teorica secondo me....

Ciao

Mirko
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Delma
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Iscritto il: 12 ott 2004 09:02
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ho scaricato giustappunto ieri la legge e mi stavo ponendo anch'io lo stesso dubbio...
per esperienza passata ho visto che una Panda vecchio modello in quanto a rumore e vibrazioni è inferiore solamente allo Shuttle...
credo che in molti casi eliminare o ridurre il rischio di vibrazioni debba necessariamente voler dire cambiare il mezzo o l'attrezzatura, sbaglio?

in quali casi si possono considerare valide le tabelle?
ed in tutti gli altri casi dovremmo andare a fare le misurazioni?

qualcuno riesce ad allegare le tabelle sopra citate?
grazie
Luca
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Onesto
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Iscritto il: 29 dic 2004 17:32

Al volo dal sito dell'UNI se puo' essere di interesse

Salutoni (proprio di fretta) da
Onestone  :smt025

Vibrazioni meccaniche, prescrizioni di sicurezza per i lavoratori: recepita la direttiva UE


E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 settembre scorso il decreto legislativo 187/2005, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
Il provvedimento, in attuazione della direttiva 2002/44/CE, distingue due tipologie di vibrazioni meccaniche:

vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.
Per ciascuna di queste tipologie di vibrazione sono fissati dei valori limite di esposizione giornaliera, calcolati secondo quanto stabilito dall'allegato 1 del suddetto provvedimento (in proposito vengono citate anche le norme ISO 5349-1 e ISO 5349-2).
Il datore di lavoro - nel quadro degli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 - valuta e misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti. Questi dati vanno aggiornati periodicamente.
A seguito di tali valutazioni, il datore di lavoro è tenuto ad eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.

Gli obblighi di misurazione e valutazione, specificati all'articolo 4 del decreto legislativo, decorrono dalla data del 1° gennaio 2006. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 - e che non permettono al momento attuale il rispetto dei valori limite di esposizione - l'adeguamento ai dettami del provvedimento slitta al 6 luglio 2010.

Ricordiamo inoltre che su questo argomento UNI ha recentemente pubblicato il rapporto tecnico UNI TR 11159:2005 "Vibrazioni meccaniche - Guida agli effetti nocivi delle vibrazioni sul corpo umano".
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mirko
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L'esecuzione delle misure e il relativo calcolo dell' A(8) sono abbastanza semplici ma chi lo dice alle aziende che a mala pena hanno qualche automezzo e un paio di autisti che per fare questo aggornamento del DVR ci volgliono €.......????


Ciao
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Magari vi sembrerà scontato ed anzi banale, ma io non sono mai, e dico MAI, in 16 anni di attività privata riuscita a far eseguire delle misure di vibrazioni a nessuno.
Ne ho fatte, ma secondo le norme DIN per la previsione di danno agli edifici (velocità particellare di picco a centro dei solai e amenità simili). E dite un po' quello che vi pare, ma secondo me vanno misurate sia per gli scuotimenti (posti di guida, treni, navi etc., oltre che martelli demolitori, trapani etc.) ) che per le alte frequenze (pistoline sparachiodi, prelù ).  
E personalmente ritengo anche che le indicazioni fornite dalla normativa comunitaria così come recepita siano di sin troppo ampia formulazione e decisamente vaga definizione.
quando rimedio il collegamento internet a casa vi delucido al merito, giusto per confrontarci un pochetto.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Delma
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Iscritto il: 12 ott 2004 09:02
Località: Milano

ecco....mi vergognavo un po' a dirlo, ma ora che la Maestra Nofer ha aperto la strada...

neanch'io sono mai riuscito a far eseguire misurazioni di vibrazioni...con gran fatica riesco a proporre quelle per il rumore, dopo luuuuunghe ed estenuanti trattative...

...immagino invece molto chiaramente le risposte ironiche dei D.d.l. sul dove mettermi il misuratore di vibrazioni...

Luca

Invito, gentilmente, Delma a non fare piu' dell'ironia che potrebbe essere sgradita (e giustamente) al gentil sesso (motivo per cui ho tagliato il suo ultimo inciso).
Grazie

Mod

PS: non aggiungere ulteriori comenti a quanto da me affermato.
Grazie ancora.
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