volevo sentire, se possibile, qualche vostra considerazione circa la valutazione dei rischi in un'ottica di Ciclo di Deming,sentendo chi opera da più tempo di me.
ho spulciato in lungo e in largo nel forum, ho letto l'indice di nofer e di quelli che vi hanno risposto, ma non riesco ancora a trovare una quadra che sia congrua, utile allo scopo ed "incontestabile"
mi spiego meglio.
la mia idea iniziale era la divisione dei rischi per la sicurezza (di tipo infortunistico) e i rischi per la salute per le varie attività.
per una maggior chiarezza e semplicità di lettura , nei confronti del DL o di chi legge la VR (UPG, in caso di infortunio..quali misure per i rischi dei facchini visto che si è fatto male...)(e per seguire meglio il TU, che "non" -passatemi il concetto- cita i rischi infortunistici quanto i requisiti di luoghi di lavoro e attrezzature),
avevo optato per individuare le mansioni e valutare da una parte i rischi dovuti ai luoghi di lavoro indipendentemente dall'attività svolta e i rischi dovuti all'attività svolta
(la caduta dall'alto per la presenza di un soppalco da una parte e il rischo di caduta dall'alto per l'utilizzo di scale portatili dall'altra)
in questo modo era più facile individuare le misure protettive adottate o da adottare per i luoghi di lavoro e per i vari gruppi di lavoratori (assumo tizio, fa quella mansione queste sono tutte le misure da intraprendere nei suoi confronti; devo programmare gli interventi "strutturali" ho scoprorato i rischi dovuti ai luoghi di lavoro).
verificando la conformità dei luoghi di lavoro però vado anche a valutare cose che non sono connesse alla sicurezza dei lavoratori.
non è più di quello che deve essere inserito nella VR o la VR sarebbe carente se non lo mettessi?
faccio un esempio puramente inventato,
un ufficio ampio senza attrezzature elettriche per semplificare ancora di più, l'impiegato usa solo carta e penna seduto ad una scrivania. se trovate una difformità nella scrivania che non corrisponde alle UNI di riferimento, ma la cosa non comporta un rischio per il lavoratore, lo mettete nella valutazione dei rischi? e se malauguratamente quello inciampa sui suoi piedi, sbatte sulla scrivania e si fa male.
è colpa mia che non ho indicato che la scrivania è difforme o la difformità non contemplava un rischio quindi posso ometterla?
l'art 28 dice
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavorator
[...]
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), [...] contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, [...]
devo interpretare che devo controllare da capo a piedi il cliente e controllare tutto fino in fondo?
altra ipotesi inventata, se mi aggiunge un riparo ad una macchina guardo solo che il riparo sia funzionale/funzionante e non pericoloso o guardo che ile viti utilizzate rispondano una qualche norma di riferimento?
qual'è il limite ragionevole da applicare nella valutazione dei rischi affinchè non diventi una cosa biblica (oltetutto il TU dice proprio
"a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione")
altro punto
approfondendo volevo introdurre, prendendo anche spunto da delle pubblicazioni, anche i rischi relativi all'organizzazione aziendale (ergonomia degli ambienti, organizzazione del lavoro e dei compiti, informazione/formazione,controlli e manutenzioni, scelta dei dpi), andando ad identificare come rischo il non fare informazione, avere attrezzature non ergonomiche (avere attrezzature che non idonee può portare ad un rischio che potrebbe non esserci se l'attrezzatura fosse idonea al lavoro da svolgere);
queste però talvolta mi si incrociano con quelle che sono le misure di riduzione del rischio (è vero la mancata manutenzione sulla smerigliatrice mi da il richio che il disco parta contro l'operatore, ma è anche vero che la manutenzione è una misura per ridurre il rischio dovuto alla manipolazione dell'attrezzatura)
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
quanto è approfondita la VR?
Esprimo il mio modestissimo parere.
Da un lato ritengo che la norma, ai punti di riferimento, sia sufficientemente generica da rendere la valutazione dei rischi un'attività che in generale può sempre essere contestata, proprio per le osservazioni che fai tu.
Cioè, finchè non accade nulla, idealmente il minimo indispensabile (che è comunque la strada più sbagliata se consideriamo che la sicurezza serve per tutelare i lavoratori e non burocrazia da cassetto) può anche bastare... ma se ci scappa l'infortunio grave o il morto (grande grattata, scusate!), l'UPG se vuole potrà SEMPRE trovare qualcosa che non va o che poteva andare meglio o che poteva essere gestita meglio -> caos.
Per quanto mi riguarda, nella mia modestissima esperienza, cerco sempre di valutare tutti i possibili rischi dovuti alla mansione specifica, ai luoghi, alle attrezzature, ai preparati, ecc., senza farmi troppe problematiche su come e dove indicarle nel doc. Dal mio punto di vista l'importante è VALUTARE, poi il COME lo decide il tecnico (sempre rispettando norme uni ecc. ci mancherebbe, ma dove mancano?).
Poi non so a voi, ma a me spesso capita di valutare un rischio di mansione che ha una magnitudo più elevata rispetto ad altra analoga mansione SOLO perchè l'ambiente di lavoro crea questa condizione.
Es. un cliente aveva ancora delle vecchie torrette elettriche installate sui pavimenti e ancora alimentate. Io queste torrette le ho riportate nella sezione dei rischi dovuti ai luoghi di lavoro e agli impianti presenti (inciampo, cadute a livello, elettrocuzione, ecc.), ma poi mi sono ritrovato a dover rivalutare per es. il rischio di caduta a livello intrinseco alla mansione di "ausiliario" (tecnico che va avanti e indietro per uffici per portare carte), in quanto la presenza di queste torrette aumenta la probabilità che durante la sua normale mansione il tizio possa cadere e farsi male.
In questo ultimo caso, oltre che l'informazione/formazione specifica, oltre a dirgli di prestare attenzione, di lasciare libere le vie di transito, ecc., la misura è demandabile esclusivamente al DDL che DEVE adeguare i luoghi ed eliminare tali barriere. Ma non credo sia corretto valutare il suo intrinseco rischio di inciampo o scivolamento senza tenere conto che il luogo di lavoro purtroppo ha una tale aggravante.
Ritengo che in generale, oltre che dividere le sezioni con le varie tipologie di rischio, sia giusto che poi i rischi tra loro "si parlino", cioè siano comunque influenzati tra di loro a livello di valutazione e in termini di misure da adottare (misure di prevenzione e protezione adottate e misure che deve realizzare il DDL).
Ripeto, questo è il mio pensiero. E da questo, realizzo sempre documenti veramente molto ma molto personalizzati e specifici di un dato luogo, mansione e presidi presenti, tanto che a volte il livello di dettaglio potrebbe anche (contropensiero!) rivoltarsi contro il DDL (ma poi penso a me che frega? Tuteliamo i lavoratori o difendiamo il datore?).
Nel tuo caso, per es., oltre alla valutazione "rischio di caduta dall'alto" dovuta alla presenza di un ballatoio senza protezione (quindi VR luoghi di lavoro) per la cui magnitudo detemini per l'evento specifico probabilità e danno (e misura a carico del DDL che deve adeguare!), io sinceramente considero tale "rischio" anche all'interno del "rischio caduta dall'alto" della mansione X che prevede intrinsecamente tale possibilità, in quanto il lavoratore, oltre a poter cadere per propria attività specifica, può cadere "anche" a causa del ballatoio non protetto vicino al suo posto di lavoro, visto che comunque la sua mansione X può prevedere il passaggio per tale spazio. Spesso mi sono ritrovato a dire cose tipo "il rischio X è aggravato inoltre per la presenza di ..." e nelle misure (nel frattempo che il DDL si attivi) si dice che il lavoratore deve essere adeguatamente informato di tali rischi e magari dargli una procedura (es. non affacciarsi dal ballatoio, rispettare una distanza di sicurezza, ecc.)
A mio avviso è corretto così, perchè devi tenere conto della sistemazione dei luoghi e devi valutare tutti i rischi, quindi anche la loro combinazione. Sta al tecnico poi individuare il dove, come e quanto, secondo suo giudizio.
Poi, non c'è scritto da nessuna parte come lo devi fare, ma solo che lo devi fare, quindi a mio avviso sta al tecnico valutare.
La premessa è secondo me doverosa: in caso di guai (ancora grattata) poi tutto è opinabile e dimostrabile, soprattutto il contrario di tutto!
Giosmile
Da un lato ritengo che la norma, ai punti di riferimento, sia sufficientemente generica da rendere la valutazione dei rischi un'attività che in generale può sempre essere contestata, proprio per le osservazioni che fai tu.
Cioè, finchè non accade nulla, idealmente il minimo indispensabile (che è comunque la strada più sbagliata se consideriamo che la sicurezza serve per tutelare i lavoratori e non burocrazia da cassetto) può anche bastare... ma se ci scappa l'infortunio grave o il morto (grande grattata, scusate!), l'UPG se vuole potrà SEMPRE trovare qualcosa che non va o che poteva andare meglio o che poteva essere gestita meglio -> caos.
Per quanto mi riguarda, nella mia modestissima esperienza, cerco sempre di valutare tutti i possibili rischi dovuti alla mansione specifica, ai luoghi, alle attrezzature, ai preparati, ecc., senza farmi troppe problematiche su come e dove indicarle nel doc. Dal mio punto di vista l'importante è VALUTARE, poi il COME lo decide il tecnico (sempre rispettando norme uni ecc. ci mancherebbe, ma dove mancano?).
Poi non so a voi, ma a me spesso capita di valutare un rischio di mansione che ha una magnitudo più elevata rispetto ad altra analoga mansione SOLO perchè l'ambiente di lavoro crea questa condizione.
Es. un cliente aveva ancora delle vecchie torrette elettriche installate sui pavimenti e ancora alimentate. Io queste torrette le ho riportate nella sezione dei rischi dovuti ai luoghi di lavoro e agli impianti presenti (inciampo, cadute a livello, elettrocuzione, ecc.), ma poi mi sono ritrovato a dover rivalutare per es. il rischio di caduta a livello intrinseco alla mansione di "ausiliario" (tecnico che va avanti e indietro per uffici per portare carte), in quanto la presenza di queste torrette aumenta la probabilità che durante la sua normale mansione il tizio possa cadere e farsi male.
In questo ultimo caso, oltre che l'informazione/formazione specifica, oltre a dirgli di prestare attenzione, di lasciare libere le vie di transito, ecc., la misura è demandabile esclusivamente al DDL che DEVE adeguare i luoghi ed eliminare tali barriere. Ma non credo sia corretto valutare il suo intrinseco rischio di inciampo o scivolamento senza tenere conto che il luogo di lavoro purtroppo ha una tale aggravante.
Ritengo che in generale, oltre che dividere le sezioni con le varie tipologie di rischio, sia giusto che poi i rischi tra loro "si parlino", cioè siano comunque influenzati tra di loro a livello di valutazione e in termini di misure da adottare (misure di prevenzione e protezione adottate e misure che deve realizzare il DDL).
Ripeto, questo è il mio pensiero. E da questo, realizzo sempre documenti veramente molto ma molto personalizzati e specifici di un dato luogo, mansione e presidi presenti, tanto che a volte il livello di dettaglio potrebbe anche (contropensiero!) rivoltarsi contro il DDL (ma poi penso a me che frega? Tuteliamo i lavoratori o difendiamo il datore?).
Nel tuo caso, per es., oltre alla valutazione "rischio di caduta dall'alto" dovuta alla presenza di un ballatoio senza protezione (quindi VR luoghi di lavoro) per la cui magnitudo detemini per l'evento specifico probabilità e danno (e misura a carico del DDL che deve adeguare!), io sinceramente considero tale "rischio" anche all'interno del "rischio caduta dall'alto" della mansione X che prevede intrinsecamente tale possibilità, in quanto il lavoratore, oltre a poter cadere per propria attività specifica, può cadere "anche" a causa del ballatoio non protetto vicino al suo posto di lavoro, visto che comunque la sua mansione X può prevedere il passaggio per tale spazio. Spesso mi sono ritrovato a dire cose tipo "il rischio X è aggravato inoltre per la presenza di ..." e nelle misure (nel frattempo che il DDL si attivi) si dice che il lavoratore deve essere adeguatamente informato di tali rischi e magari dargli una procedura (es. non affacciarsi dal ballatoio, rispettare una distanza di sicurezza, ecc.)
A mio avviso è corretto così, perchè devi tenere conto della sistemazione dei luoghi e devi valutare tutti i rischi, quindi anche la loro combinazione. Sta al tecnico poi individuare il dove, come e quanto, secondo suo giudizio.
Poi, non c'è scritto da nessuna parte come lo devi fare, ma solo che lo devi fare, quindi a mio avviso sta al tecnico valutare.
La premessa è secondo me doverosa: in caso di guai (ancora grattata) poi tutto è opinabile e dimostrabile, soprattutto il contrario di tutto!
Giosmile
grazie della risposta.
concordo pienamente sulla verifica dell'ambiente, anche se io lascio distinti luoghi/mansione (almeno se non opto per cambiare sistema anche se questo mi è comodo anche per la formazione dei dipendenti, volevo capire se trovo un'alternativa più efficace), la mia perplessità nasce dal fatto che a volte mi metto a cercare aghi in pagliai e quando li trovo e mi fermo un attimo mi viene in mente che senz'altro ne troverei uno più piccolo e così all'infinito,e quindi mi dico "ma che senso ha?"
voglio dire, tornando al parapetto, verificate la tenuta con strumenti tecnici? penso di no, fate a occhio, spingete e vedete quanto oscilla. ma se da li ci cade uno e poi quel parapetto risulta non avere adeguata resistenza?
comunque, evidentemente tocca al valutatore spiegare il suo operato e sperare che dall'altra parte ci sia qualcuno che la pensi come lui
...non mi parlare di magnitudo che sto litigando per il PxD di questi giorni, ormai è talmente assorbito nelle menti che non c'è modo di estrometterlo e non riesco a non metterlo, tra l'altro non trovo alcuno suo fondamento giuridico.
per me ha solo l'utilità di mostrare rapidamente ai non addetti il livello di rischio, ma applicabile solo ai rischi infortunistici, oltretutto non trovo che abbia senso ad es fare la tabellina per la caduta dall'alto e punto.
per avere un senso dovrebbe essere una tab per la scala portatile h=5mt, una per scala h=2, una per scaletta h=0,6, se faccio il minestrone altrimenti se la scala da 5mt la uso una volta all'anno il rischio residuo mi farebbe pensare che non devo prevedere misure protettive specifiche per quel caso
concordo pienamente sulla verifica dell'ambiente, anche se io lascio distinti luoghi/mansione (almeno se non opto per cambiare sistema anche se questo mi è comodo anche per la formazione dei dipendenti, volevo capire se trovo un'alternativa più efficace), la mia perplessità nasce dal fatto che a volte mi metto a cercare aghi in pagliai e quando li trovo e mi fermo un attimo mi viene in mente che senz'altro ne troverei uno più piccolo e così all'infinito,e quindi mi dico "ma che senso ha?"
voglio dire, tornando al parapetto, verificate la tenuta con strumenti tecnici? penso di no, fate a occhio, spingete e vedete quanto oscilla. ma se da li ci cade uno e poi quel parapetto risulta non avere adeguata resistenza?
comunque, evidentemente tocca al valutatore spiegare il suo operato e sperare che dall'altra parte ci sia qualcuno che la pensi come lui
...non mi parlare di magnitudo che sto litigando per il PxD di questi giorni, ormai è talmente assorbito nelle menti che non c'è modo di estrometterlo e non riesco a non metterlo, tra l'altro non trovo alcuno suo fondamento giuridico.
per me ha solo l'utilità di mostrare rapidamente ai non addetti il livello di rischio, ma applicabile solo ai rischi infortunistici, oltretutto non trovo che abbia senso ad es fare la tabellina per la caduta dall'alto e punto.
per avere un senso dovrebbe essere una tab per la scala portatile h=5mt, una per scala h=2, una per scaletta h=0,6, se faccio il minestrone altrimenti se la scala da 5mt la uso una volta all'anno il rischio residuo mi farebbe pensare che non devo prevedere misure protettive specifiche per quel caso
Eh... PXD... potremmo spendere milioni di parole!
io ci penso e ripenso... ma poi alla fine, c'è una norma specifica che ti dice come fare??? Purtroppo no, quindi di tabelline PXD ne troverai a milioni in giro, per qualsiasi tipo di rischio.
Per la questione parapetto... concordo con te... il trucco sta nei commini del 81, tutto può essere usato contro di te!!!
La soluzione? Non esiste soluzione :smt009 ma solo probabilità: più hai valutato bene e scritto cose e più probabilità hai di uscirtene pulito. Ma conosco casi di DVR veramente con i contropalline con DDL supermultati e casi di DVR da copia incolla con DDL risparmiati... come districarsi in questa jungla? :smt021
Non è pessimismo cosmico :smt002 ma credo solo predisposizione mentale ad un lavoro, il nostro, purtroppo non facile e mai definitivo.
Sto seguendo da vicino il caso di un cliente che ha avuto gli UPG a seguito di grave infortunio di un dipendente. In pratica sto tizio è caduto da altezza superiore ai 2m e si è spezzato una spalla: 2 mesi fuori. C'è veramente tanto da ridere (e poi da piangere) nel leggere le motivazioni delle accuse e delle difese, i diritti di questo lavoratore sono tutti appesi a definizioni di singole frasi scritte in documenti tra l'altro di dubbia provenienza, fantomatici verbali di informazione e procedure (senza date e firme!), alla posizione di virgole e punti, alla libera interpretazione delle varie parti... proprio filosofia!!!
Alla fine la spunterà non chi ha torto o ragione, ma chi sarà stato più bravo a rendere credibile una certa interpretazione dei fatti, che di certo non sarà la realtà!
"Meglio che mi imparavo zappatore"
Giosmile
io ci penso e ripenso... ma poi alla fine, c'è una norma specifica che ti dice come fare??? Purtroppo no, quindi di tabelline PXD ne troverai a milioni in giro, per qualsiasi tipo di rischio.
Per la questione parapetto... concordo con te... il trucco sta nei commini del 81, tutto può essere usato contro di te!!!
La soluzione? Non esiste soluzione :smt009 ma solo probabilità: più hai valutato bene e scritto cose e più probabilità hai di uscirtene pulito. Ma conosco casi di DVR veramente con i contropalline con DDL supermultati e casi di DVR da copia incolla con DDL risparmiati... come districarsi in questa jungla? :smt021
Non è pessimismo cosmico :smt002 ma credo solo predisposizione mentale ad un lavoro, il nostro, purtroppo non facile e mai definitivo.
Sto seguendo da vicino il caso di un cliente che ha avuto gli UPG a seguito di grave infortunio di un dipendente. In pratica sto tizio è caduto da altezza superiore ai 2m e si è spezzato una spalla: 2 mesi fuori. C'è veramente tanto da ridere (e poi da piangere) nel leggere le motivazioni delle accuse e delle difese, i diritti di questo lavoratore sono tutti appesi a definizioni di singole frasi scritte in documenti tra l'altro di dubbia provenienza, fantomatici verbali di informazione e procedure (senza date e firme!), alla posizione di virgole e punti, alla libera interpretazione delle varie parti... proprio filosofia!!!
Alla fine la spunterà non chi ha torto o ragione, ma chi sarà stato più bravo a rendere credibile una certa interpretazione dei fatti, che di certo non sarà la realtà!
"Meglio che mi imparavo zappatore"
Giosmile
La VDR io la faccio sempre in funzione dell'uomo.
Applico, cioè, questa personalissima definizione di pericolo: la capacità DI UNA PERSONA di provocare danni con un oggetto a persone, animali o cose
Non valuto pertanto l'ambiente, l'attrezzatura o la sostanza ma valuto ciò che fa o può fare l'uomo con l'ambiente, l'attrezzatura o la sostanza.
Nel caso del soppalco senza parapetto valuto se l'uomo ci sale o ha motivo di salirci per una qualsiasi ragione.
Se il soppalco è vuoto e se da 20 anni non è mai successo nulla significa che P=1 e D=0 ossia rischio di caduta = 0.
Esiste una remota possibilità che qualcuno ci salga per imboscarsi (che io definisco nel DVR come "evento remoto non quantificabile)?
Dico al DDL di togliere i primi 5 gradini (se fattibile) o di mettere un cancello con lucchetto e di mettere un bel cartello del tipo "Zona militare, limite invalicabile, DDL armato"
Per quanto rigurda la verifica tecnica delle N.C. (non conformità) io non le metto nel DVR ma consegno un verbale allegato al DVR in cui le segnalo.
Le suddivido in 4 classi o DEFCON:
- DEFCON 1: situazioni di cui all allegato 1
- DEFCON 2: N.C. che comportino rischi di cui all'allegato 11
- DEFCON 3: N.C. tecniche
- DEFCON 4: N.C. documentali
Riguardo la scrivania citata da emepi
C'è un altra regola che applico quando faccio la VDR: distinguo i rischi tra "quelli che possono succedere" e "quelli che non devono succedere".
I secondi richiedono, ovviamente, un immediato intervento.
Tra i primi invece considero altre due variabli: quelli che possono succedere in qualsiasi occasione (anche a casa) e quelli che possono succedere solo al lavoro.
I primi mi limito a citarli nel DVR ma mica posso star lì a scoprire l'acqua calda, vero?
Non siamo mica americani che facciamo causa (e poi la vinciamo) alla McDonald perchè non hanno scritto da nessuna parte che il caffè nero è bollente o perchè sul libretto del camper non c'è scritto che il navigatore satellitare nonj sostituisce il polita automatico.
Se uno si scotta con il caffè della macchinetta, scivola perchè fa la curva in derapata o si sloga la caviglia scendendo dalla macchina non è che il DDL ci possa fare qualcosa; se quello è lo scemo del villaggio o è un fantozzi della situazione cosa si può fare o scrivere?
Se poi da quel infortunio scaturiscono o possono scaturire effetti collaterali verificabili solo nell'ambiente di lavoro, allora è il caso di intervenire.
Se scivola e caccia la mano sulla piastra rovente o si rovescia addosso un barile di minio... beh... qualcuno ha sbagliato a sistemare qualcosa.
Io, comunque, guardo sempre l'uomo.
E' lui l'elemento destabilizzante nell'azienda.
Un barile di scorie radioattive, un mulino macinasassi o un soppalco senza parapetto non sono pericolosi finchè l0'uomo non li usa.
Ciaaa
Bond
Applico, cioè, questa personalissima definizione di pericolo: la capacità DI UNA PERSONA di provocare danni con un oggetto a persone, animali o cose
Non valuto pertanto l'ambiente, l'attrezzatura o la sostanza ma valuto ciò che fa o può fare l'uomo con l'ambiente, l'attrezzatura o la sostanza.
Nel caso del soppalco senza parapetto valuto se l'uomo ci sale o ha motivo di salirci per una qualsiasi ragione.
Se il soppalco è vuoto e se da 20 anni non è mai successo nulla significa che P=1 e D=0 ossia rischio di caduta = 0.
Esiste una remota possibilità che qualcuno ci salga per imboscarsi (che io definisco nel DVR come "evento remoto non quantificabile)?
Dico al DDL di togliere i primi 5 gradini (se fattibile) o di mettere un cancello con lucchetto e di mettere un bel cartello del tipo "Zona militare, limite invalicabile, DDL armato"
Per quanto rigurda la verifica tecnica delle N.C. (non conformità) io non le metto nel DVR ma consegno un verbale allegato al DVR in cui le segnalo.
Le suddivido in 4 classi o DEFCON:
- DEFCON 1: situazioni di cui all allegato 1
- DEFCON 2: N.C. che comportino rischi di cui all'allegato 11
- DEFCON 3: N.C. tecniche
- DEFCON 4: N.C. documentali
Riguardo la scrivania citata da emepi
C'è un altra regola che applico quando faccio la VDR: distinguo i rischi tra "quelli che possono succedere" e "quelli che non devono succedere".
I secondi richiedono, ovviamente, un immediato intervento.
Tra i primi invece considero altre due variabli: quelli che possono succedere in qualsiasi occasione (anche a casa) e quelli che possono succedere solo al lavoro.
I primi mi limito a citarli nel DVR ma mica posso star lì a scoprire l'acqua calda, vero?
Non siamo mica americani che facciamo causa (e poi la vinciamo) alla McDonald perchè non hanno scritto da nessuna parte che il caffè nero è bollente o perchè sul libretto del camper non c'è scritto che il navigatore satellitare nonj sostituisce il polita automatico.
Se uno si scotta con il caffè della macchinetta, scivola perchè fa la curva in derapata o si sloga la caviglia scendendo dalla macchina non è che il DDL ci possa fare qualcosa; se quello è lo scemo del villaggio o è un fantozzi della situazione cosa si può fare o scrivere?
Se poi da quel infortunio scaturiscono o possono scaturire effetti collaterali verificabili solo nell'ambiente di lavoro, allora è il caso di intervenire.
Se scivola e caccia la mano sulla piastra rovente o si rovescia addosso un barile di minio... beh... qualcuno ha sbagliato a sistemare qualcosa.
Io, comunque, guardo sempre l'uomo.
E' lui l'elemento destabilizzante nell'azienda.
Un barile di scorie radioattive, un mulino macinasassi o un soppalco senza parapetto non sono pericolosi finchè l0'uomo non li usa.
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Bond
Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita.
Indice affidabilità: ° (è un asteroide, non una stella)
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