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Carenza di manutenzione

Archivio Figure della sicurezza (DL/RSPP/Addetti SPP/Emergenza e Pronto Soccorso/RLS).
Discussioni relative alle varie figure coinvolte nel mondo della sicurezza sul lavoro quali Datori di Lavoro (DL), Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), Emergenze e Pronto Soccorso, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (Riservato agli abbonati)
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vise
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Iscritto il: 29 ott 2004 00:02
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Riporto quanto segue......da far drizzare le orecchie ai DdL di tutta Italia!

RESPONSABILITA' PENALE DEL DATORE DI LAVORO PER UN INFORTUNIO OCCORSO FUORI DELL’ORARIO DI SERVIZIO.

Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 20559 del 1° giugno 2005 (u.p. 24 febbraio 2005)

Con questa Sentenza la Corte di Cassazione pone in evidenza che il datore ha l’obbligo di tutelare la sicurezza in se dei propri ambienti di lavoro e quindi la sicurezza di chiunque venga a trovarsi negli stessi ivi compresi i terzi.
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione riguarda un infortunio mortale occorso ad un lavoratore il quale mentre al di fuori però dell’orario di lavoro era intento a lavare la propria autovettura servendosi di una macchina pulitrice di proprietà del proprio datore di lavoro è rimasto folgorato a causa di una perdita di isolamento e della conseguente messa in tensione della carcassa della macchina stessa. Condannato dal Tribunale per omicidio colposo l’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione che però ha confermato la sua condanna essendo emerso dagli atti processuali inequivocabilmente il nesso di causalità tra la folgorazione del lavoratore ed il difetto della macchina dovuto ad una carenza di manutenzione e quindi ad una inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche di cui al D.P.R. n. 547/1955.
La Sezione IV ha sostenuto che l’imputato “quale legale rappresentante della società, non poteva andare esente da responsabilità solo perché il dipendente stava lavando fuori dell’orario di servizio la sua autovettura” in quanto l’infortunio mortale si era verificato in ambiente di lavoro e a cagione della inosservanza della cennata normativa antinfortunistica.
Alle stesse conclusioni è pervenuta più volte la Corte di Cassazione in varie sentenze e per ultima nella sentenza n. 46515 del 1° dicembre 2004, emessa in merito ad un incidente avvenuto in un asilo nido nel quale ha perso la vita un minore precipitato all’interno di un pozzo artesiano ubicato nel giardino dell’asilo e privo di adeguata protezione, in base alla quale “le misure tese a garantire la sicurezza del lavoro devono essere osservate anche per assicurare quella di persone estranee che possono trovarsi nella situazione di pericolo e ciò in aderenza al principio in forza del quale, da un lato, il rischio ambientale deve essere coperto a cura di chi organizza il lavoro e, dall’altro, chiunque possa incorrere in tale rischio deve ritenersi destinatario di adeguata protezione”.
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