Un mio cliente mi ha trasmesso una comunicazione di una importante azienda produttrice di attrezzature, la quale sostiene che per una "saldatrice a gas ricaricabile" le normative europee non prevedono la dichiarazione di conformità e la marcatura CE.
Ho letto il D.Lgs. 17/10 e non mi pare vi sia questa eslusione, ma non sono un esperto di attrezzature e non vorrei prendere cantonate.
Ha ragione il produttore ?
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Saldatrice a gas ricaricabile
Perdona elsander ma cosa c'entra la direttiva macchine in questo caso?
E poi scusami ma se questo produttore afferma che le normative europee dicono che non serve la marcature CE io mi farei semplicemente elencare quali sono queste normative a cui lui si appella.
Avranno un numero ed un anno di pubblicazione no?
Fai una bella richiesta scritta ce la giri nel forum e poi vediamo che risposta ti da in modo da commentarla (ma devi anche riportare qualche dato su questa saldatrice)
Ciao
E poi scusami ma se questo produttore afferma che le normative europee dicono che non serve la marcature CE io mi farei semplicemente elencare quali sono queste normative a cui lui si appella.
Avranno un numero ed un anno di pubblicazione no?
Fai una bella richiesta scritta ce la giri nel forum e poi vediamo che risposta ti da in modo da commentarla (ma devi anche riportare qualche dato su questa saldatrice)
Ciao
Ospite, trattasi di un saldatore portatile a gas ricaricabile di cui non posso scrivere la marca, ma di quelli comunemente in commercio ed utiilizzati da elettricisti (cercandolo in internet ne vengono fuori diversi modelli).
Appunto perchè non so se c'entra o meno la direttiva macchine ho posto il quesito !
Comunque allego la comunicazione inviata dal fornitore (a cui ho tolto i dati personali).
Il tutto mi pare abbastanza chiaro: il fornitore sostiene che non debba applicarsi nessuna direttiva macchine, al riguardo io ho dei dubbi.
Appunto perchè non so se c'entra o meno la direttiva macchine ho posto il quesito !
Comunque allego la comunicazione inviata dal fornitore (a cui ho tolto i dati personali).
Il tutto mi pare abbastanza chiaro: il fornitore sostiene che non debba applicarsi nessuna direttiva macchine, al riguardo io ho dei dubbi.
- Allegati
-
- Comunicazione saldatore.jpg
- (200.29 KiB) Scaricato 17 volte
Il fornitore ha ragione la direttiva macchine non c'entra niente!
E' totalmente non rientrante nel suo campo di applicazione
Puttosto accertati che non rientri nella direttiva apparecchi a gas DIRETTIVA 2009/142/CE
ciao
E' totalmente non rientrante nel suo campo di applicazione
Puttosto accertati che non rientri nella direttiva apparecchi a gas DIRETTIVA 2009/142/CE
ciao
Allora provo a spiegarmi meglio.
Il decreto 17/10 riporta nel titolo
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifi ca la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
Si parla di macchine e ascensori nel titolo!
Queste saldatrici sono macchine o ascensori?
NO!
Non le trovi escluse dal decreto?
Certo perchè nel decreto (art. 2) escldono ad esempio quelle che sono macchine ma che hanno d es. usi particolari (nucleare, navale, trattori aricoli e forestali, ecc...) mica trovi escluse ad esempio le attrezzature a gas che sono regolate da un'altra direttiva.
Se può esserti di aiuto di passo il link ad una pubblicazione
http://www.to.camcom.it/Page/t12/view_html?idp=11564
che se anche datata 2008 può esserti di aiuto nei suoi caratteri generali per aiutarti a meglio capire tutto.
Stai attento che ci sono riferimenti a direttive (compresa la direttiva macchine) che non sono aggiornati
ciao
Il decreto 17/10 riporta nel titolo
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifi ca la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
Si parla di macchine e ascensori nel titolo!
Queste saldatrici sono macchine o ascensori?
NO!
Non le trovi escluse dal decreto?
Certo perchè nel decreto (art. 2) escldono ad esempio quelle che sono macchine ma che hanno d es. usi particolari (nucleare, navale, trattori aricoli e forestali, ecc...) mica trovi escluse ad esempio le attrezzature a gas che sono regolate da un'altra direttiva.
Se può esserti di aiuto di passo il link ad una pubblicazione
http://www.to.camcom.it/Page/t12/view_html?idp=11564
che se anche datata 2008 può esserti di aiuto nei suoi caratteri generali per aiutarti a meglio capire tutto.
Stai attento che ci sono riferimenti a direttive (compresa la direttiva macchine) che non sono aggiornati
ciao
Salve,
sono nuovo del forum e sono capitato qui proprio cercando qualche informazione riguardo la marcatura CE degli attrezzi a gas.
Mi è capitato di avere un problema doganale a causa della mancanza della marcatura CE su uno stagnatore a gas acquistato negli USA, ma che è reperibile anche in Italia e in altre nazioni europee (UK e Germania).
L'oggetto della discussione è il fatto che secondo la dogana l'oggetto DEVE avere la marcatura CE, mentre dopo un paio di giorni di ricerca ho trovato che le due possibili norme applicabili sono la 2009/142/CE (Apparecchi a gas) e la 97/23/CE (Apparecchi in pressione).
Da quello che ho potuto capire, la normativa 2009/142/CE si applica per scambiatori a gas (Caldaie, bruciatori, fornelli ecc.), ed esclude gli apparecchi del tipo stagnatori a gas.
La normativa 97/23/CE invece verte sugli apparecchi in pressione, creando una classifica in 5 livelli in base alla pericolosità: esente da marcatura, rischio minimo, classe 1,2 o 3.
Io ho avuto modo di leggere la normativa in inglese dato che vivo e lavoro a Malta, e questa normativa fissa i livelli di pericolosità in base alla pressione di lavoro e alla capacità del serbatoio.
Per quanto concerne la divisione in livelli, bisogna fare riferimento all'articolo 3 della normativa 97/23/CE, che fissa l'applicazione del marchio CE nel caso in cui la pressione del serbatoio (per gas aeriformi o liquidi) sia superiore a 25 bar e il volume superiore ad 1 litro.
La normativa è un po' più articolata, ma per quanto riguarda l'applicazione che ci interessa (stagnatori a gas) i limiti sono ben al di sopra di quelli di lavoro di questo tipo di attrezzi oppure le applicazioni sono totalmente differenti (tipo boiler pressurizzati).
All'articolo 3 paragrafo 3 è scritto chiaramente che per apparecchi al di sotto dei limiri indicati al paragrafo 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 non è richiesta la marcatura CE ma solo che l'apparecchio sia progettato e testato in modo da risultare in accordo con un test di sicurezza eseguito da un istituto accreditato (tipo TUV, NEMKO, IMQ).
Non sono riuscito a trovare altre normative applicabili in materia di stagnatori a gas, se qualcuno avesse altre informazioni utili per avere un quadro completo delle normative su questi apparecchi, gliene sarei grato se potesse solamente indicarmi i loro nomi.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Davide da Malta
sono nuovo del forum e sono capitato qui proprio cercando qualche informazione riguardo la marcatura CE degli attrezzi a gas.
Mi è capitato di avere un problema doganale a causa della mancanza della marcatura CE su uno stagnatore a gas acquistato negli USA, ma che è reperibile anche in Italia e in altre nazioni europee (UK e Germania).
L'oggetto della discussione è il fatto che secondo la dogana l'oggetto DEVE avere la marcatura CE, mentre dopo un paio di giorni di ricerca ho trovato che le due possibili norme applicabili sono la 2009/142/CE (Apparecchi a gas) e la 97/23/CE (Apparecchi in pressione).
Da quello che ho potuto capire, la normativa 2009/142/CE si applica per scambiatori a gas (Caldaie, bruciatori, fornelli ecc.), ed esclude gli apparecchi del tipo stagnatori a gas.
La normativa 97/23/CE invece verte sugli apparecchi in pressione, creando una classifica in 5 livelli in base alla pericolosità: esente da marcatura, rischio minimo, classe 1,2 o 3.
Io ho avuto modo di leggere la normativa in inglese dato che vivo e lavoro a Malta, e questa normativa fissa i livelli di pericolosità in base alla pressione di lavoro e alla capacità del serbatoio.
Per quanto concerne la divisione in livelli, bisogna fare riferimento all'articolo 3 della normativa 97/23/CE, che fissa l'applicazione del marchio CE nel caso in cui la pressione del serbatoio (per gas aeriformi o liquidi) sia superiore a 25 bar e il volume superiore ad 1 litro.
La normativa è un po' più articolata, ma per quanto riguarda l'applicazione che ci interessa (stagnatori a gas) i limiti sono ben al di sopra di quelli di lavoro di questo tipo di attrezzi oppure le applicazioni sono totalmente differenti (tipo boiler pressurizzati).
All'articolo 3 paragrafo 3 è scritto chiaramente che per apparecchi al di sotto dei limiri indicati al paragrafo 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 non è richiesta la marcatura CE ma solo che l'apparecchio sia progettato e testato in modo da risultare in accordo con un test di sicurezza eseguito da un istituto accreditato (tipo TUV, NEMKO, IMQ).
Non sono riuscito a trovare altre normative applicabili in materia di stagnatori a gas, se qualcuno avesse altre informazioni utili per avere un quadro completo delle normative su questi apparecchi, gliene sarei grato se potesse solamente indicarmi i loro nomi.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Davide da Malta